ISSN 2039-1676


23 settembre 2011

Ancora in tema di confisca di prevenzione: sull'onere probatorio in materia di illecita provenienza dei beni, sulla connessione temporale tra epoca di acquisto dei beni e manifestazione della pericolosità , sulla confisca di ramo d'azienda di società 

Trib. Napoli, sez. app. mis. prev., 6.7.2011 (dep.), Pres. ed est. Menditto

MISURE DI PREVENZIONE – CONFISCA – Presupposti   – Provenienza illecita dei beni - – Modifiche introdotte dal d.l. 92/08 conv. dalla l. 125/08 – Applicabilità dei principi elaborati precedentemente.
 
La l. 125/08, che ha introdotto all’art. 2 ter, comma 3, l. 575/65 un’autonoma definizione di beni confiscabili in cui si ripercorre quasi integralmente la disposizione della confisca (penale) prevista dall’art. 12 sexies l. 356/92, non ha apportato alcuna innovazione sostanziale alla disciplina previgente sui presupposti dell’illecita provenienza dei beni e sul relativo onere probatorio.
 

Riferimenti normativi: l. n. 575/1965, art. 2 ter comma 3

                               d.l. 92/2008 conv. dalla l. 125/2008

 
MISURE DI PREVENZIONE – SEQUESTRO E CONFISCA – Relazione temporale tra epoca di accertamento della pericolosità ed epoca di acquisto dei beni – Necessità – Natura preventiva della confisca – Compatibilità con i principi della CEDU
 
Risponde al sistema della prevenzione la necessaria correlazione temporale fra gli indizi di carattere personale sull'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso (ovvero di manifestazione della pericolosità per le varie categorie di persone nei confronti delle quali è oggi consentita la misura patrimoniale) e l'acquisto dei beni confiscati. La correlazione tra pericolosità della persone e confisca ovvero la derivazione della pericolosità del bene dalla pericolosità del soggetto discende dalla natura e dai presupposti della misura patrimoniale che richiede la verifica, se pur indiziaria, sulla provenienza illecita dei beni derivante dalla condotta (pericolosa) del soggetto, costituente frutto o reimpiego di attività illecita. L’opposto orientamento, originato dagli sforzi interpretativi diretti a limitare gli effetti del principio di accessorietà tra misura personale e patrimoniale (non necessario dopo l’introduzione dell’art. 2 comma 6 bis nell’art. art. 2 bis l. 575/65 con la l. 125/08), riconosce caratteristiche sanzionatorie (seppur atipiche) della confisca di prevenzione con la conseguente possibile   incompatibilità con la CEDU, dovendo essere osservate (in presenza di una sanzione) tutte le garanzie della legalità penale e del giusto processo. (La Corte ha affermato tale principio incidentalmente, disponendo la revoca del sequestro per alcuni beni per i quali è stata ritenuta non raggiunta la sufficienza indiziaria sulla provenienza illecita anche da altri elementi).
 
Riferimenti normativi: art. 6 Cedu;
                                art. 1 Prot. add. n. 1 Cedu
                                l. n. 575/1965, art. 2 ter commi 2 e 3
 

MISURE DI PREVENZIONE – SEQUESTRO e CONFISCA – Relazione temporale tra epoca di accertamento della pericolosità ed epoca di acquisto dei beni – Modalità di accertamento
 
La correlazione temporale tra epoca di accertamento della pericolosità della persona ed epoca di acquisto dei beni richiede che i beni da confiscare siano entrati nella disponibilità del proposto successivamente o almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso e/o alla manifestazione della pericolosità (anche comune eventualmente preesistente). La mera sproporzione tra valore dei beni e reddito o attività economica, se non estremamente risalente rispetto a ulteriori elementi, rappresenta di per sé circostanza da valutare ai fini della manifestazione di pericolosità, in particolare per soggetti inseriti in radicati contesti criminali nei quali l’ingresso non è mai repentino.
 
Riferimenti normativi: l. n. 575/1965, art. 2 ter, commi 2 e 3  
 
 
MISURE DI PREVENZIONE – CONFISCA – Confisca di ramo aziendale appartenente a società – Possibilità di confisca del solo ramo aziendale indipendentemente dalle quote sociali.

E’ consentita la confisca di un ramo aziendale nella titolarità di una società (di capitali) qualora sia accertata la disponibilità indiretta dell’azienda in capo al proposto e la provenienza illecita, laddove tale accertamento (con riferimento alla disponibilità ovvero all’illecita provenienza) non sia intervenuto per le quote della società. Diverse soluzioni sarebbero in contrasto con la lettera e lo spirito della l. 575/65 (se fosse impedita la confisca) ovvero rischierebbero di coinvolgere illegittimamente diritti di terzi (se si ritenessero confiscabili le quote della società). (In applicazione di tale principio la Corte ha ordinato la confisca di un ramo aziendale e ha disposto la revoca del sequestro della totalità delle quote della società titolare di tale azienda e di altro ramo aziendale ritenuti nella disponibilità indiretta del proposto ma non di illecita provenienza).
 
Riferimenti normativi: l. n. 575/1965, art. 2 ter, commi 2 e 3