ISSN 2039-1676


27 febbraio 2009

Trib. di Napoli (sez. misure di prevenzione), 27 febbraio 2009 (dec.), Pres. e Est. Menditto

Ai fini della revoca della confisca di prevenzione non costituisce prova nuova la consulenza tecnica relativa ad elementi già  noti nel procedimento

MISURE DI PREVENZIONE – REVOCA DELLA CONFISA – Presupposti – Prove nuove – Diversa valutazione di elementi già noti – Configurabilità come prova nuova – Esclusione – Fattispecie
 
La revoca ex art. 7 comma 2 l. 1423/1956 della confisca definitiva di prevenzione (art. 2 ter comma 3 l. 575/1965), inerendo allo stesso ambito della revisione del giudicato di cui agli art. 630 ss. c.p.p., postula l’acquisizione di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento. La Corte ha precisato che non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnica di dati già valutati e delibati nel procedimento. (Fattispecie relativa alla produzione di una ulteriore consulenza contabile concernente la rideterminazione della capacità reddituale del sottoposto alla misura di prevenzione che costituiva un approfondimento delle tesi già esposte nel procedimento di prevenzione. (Massima a cura di Lodovica Beduschi)
 
 Riferimenti normativi:
L. n.  1423/1956 art. 7
 
L. n. 575/1965 art. 2 ter
 
C.p.p. art. 630