ISSN 2039-1676


24 febbraio 2012 |

Il principio di specialità  può riferirsi anche alle misure di prevenzione personali

Nota a Tribunale S. Maria Capua Vetere, ordinanza 2 febbraio 2012, Pres. ed Est. Magi

Secondo il provvedimento in commento, si applica anche alle misure di prevenzione personali il principio di specialità, previsto dall'art. dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e, a livello codicistico, dall'art. 721 c.p.p. Entrambe le disposizioni, nello stabilire - con finalità di garanzia - che la persona estradata non può essere sottoposta a provvedimenti limitativi della libertà personale per fatti anteriori diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, si riferiscono all'«esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza» e, pur richiamando ogni «altra misura restrittiva della libertà personale», non menzionano espressamente le misure di prevenzione.

Dalla palesata lacuna è sorta una questione interpretativa, oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale[1] giunto nel 2008 all'attenzione delle Sezioni unite che hanno escluso la riferibilità del principio fissato dall'art. 14 al sistema della prevenzione personale, ritenendolo legato all'accertamento di un fatto di reato - differente e anteriore rispetto a quello che ha dato vita alla procedura estradizionale - e dunque circoscritto alle tipiche limitazioni della libertà collegate al processo penale. Ne consegue la possibilità di assoggettare a misure personali il soggetto, senza necessità di una preventiva richiesta di estradizione suppletiva allo Stato che ne ha disposto la consegna[2].

Pur se ancorata al dato letterale, detta soluzione appare in contrasto con il significativo mutamento del quadro sistematico e assiologico degli istituti della prevenzione, determinatosi per effetto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, interna e convenzionale[3]: l'insufficienza del mero elemento testuale, al fine di identificare la reale portata del principio di specialità, risulta tanto più evidente a seguito dell'ampliamento della latitudine applicativa degli istituti de quibus[4].

Sulla scia di tali orientamenti, il provvedimento in esame propone una lettura costituzionalmente orientata che sottolinea la progressiva attrazione nell' «orbita giurisdizionale» del procedimento di prevenzione[5], i tratti comuni in termini di afflittività con le pene e le misure di sicurezza, nonchè la rilevanza dei 'valori' in gioco (libertà personale e patrimonio).

Centro nevralgico dell'argomentazione è il riferimento, anche per le misure di prevenzione, alla commissione di «fatti, intesi come obiettivi accadimenti storici espressivi di un effettivo inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche», descritti dalle norme che scandiscono i presupposti di applicabilità delle misure stesse. Altrettanto significativo è il progressivo consolidamento del quadro indiziario, in quanto gli strumenti della prevenzione non possono fondarsi su meri sospetti, ma devono poggiare su specifiche condotte, indicative in concreto di pericolosità. Sul piano della estradabilità, inoltre, se è evidente la carenza di interesse da parte dell'ordinamento italiano a fare rientrare nel Paese un soggetto che esprime pericolosità (in quanto ricollegato allo specifico ambito territoriale straniero), la situazione muta laddove il soggetto estradato si trovi nel territorio nazionale.

In tale direzione il principio di specialità può riferirsi (contrariamente a quanto assunto dalle sezioni unite) anche all'attuale assetto delle misure di prevenzione personali, trattandosi di «conseguenze pregiudizievoli che l'ordinamento italiano ricollega a dei fatti e in particolare a condotte concrete espressive di pericolosità sociale».

L'art. 14 della Convenzione sull'estradizione non deve tuttavia essere inteso alla stregua di un parametro utile a rendere il soggetto immune da ogni conseguenza pregiudizievole, dovendo piuttosto fungere da strumento diretto a verificare in concreto i contenuti del procedimento estradizionale[6]. È anzitutto l' identità del fatto a segnare il campo applicativo del principio di garanzia: se la misura di prevenzione trova origine negli stessi fatti che hanno dato luogo all'estradizione non sarà violato il principio, trattandosi di ulteriore conseguenza delle medesime condotte. Se, invece, la misura di prevenzione «apprezza fatti del tutto diversi» rispetto a quelli posti alla base del procedimento estradizionale, allora dovrà essere esclusa l'eseguibilità della medesima poiché lo Stato estero non ha valutato il disvalore di queste condotte nel procedimento estradizionale.

È, in ultima analisi, proprio la postulata coincidenza fra 'fatto sintomatico della pericolosità sociale' nel sistema della prevenzione e 'fatto di reato', a ricondurre nell'alveo di garanzia della specialità anche le misure di prevenzione limitative della libertà dell'individuo. L'uso del termine 'fatto' consente di prendere di mira qualsiasi situazione giuridica in grado di determinare una possibile restrizione della libertà personale.

Nella ricostruzione proposta, le "sembianze penalistiche" delle misure di prevenzione[7] finirebbero per attivare la clausola di specialità di cui all'art. 14 Conv. estradizione e 721 c.p.p.: soluzione, questa, auspicata dalla prevalente dottrina che esalta gli aspetti garantistici del principio di specialità[8] e ne reclama l'estensione alla sfera preventiva personale[9].

Tale processo di assimilazione, tuttavia, non può far trascurare il monito più volte rivolto dalla Corte costituzionale a considerare la peculiare diversità di procedimento e di sostanza tra le due sedi, penale e di prevenzione, essendo «la prima ricollegata a un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo, a seguito dell'esercizio dell'azione penale» e «la seconda riferita a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato»[10]. Con questa specificazione, pertanto, può assegnarsi al principio di specialità il significato di «guardiano logico»[11] capace di incidere sull'esercizio del potere giurisdizionale, sulla potestà punitiva e coercitiva generale dello Stato richiedente l'estradizione[12]: in tal modo la regola de qua potrà riferirsi anche alle misure disposte all'esito di un procedimento giurisdizionale[13] destinato all'adozione di un provvedimento restrittivo sine o praeter delicto[14].

 


[1] Per l'indirizzo che estende anche alle misure di prevenzione il principio di specialità, ex plurimis, Cass., sez. V, 23 maggio 2006, n. 25624, in Cass. pen., 2007, 2991; Cass., sez. V, 25 gennaio 2005, n. 23695, ivi, 2006, 2875.

[2] Cass., sez. un., 6 marzo 2008, n. 10821, in Giur. it., 2008, 2302. Conforme, Cass., sez VI, 21 novembre 2007, Fabbrocino, in Giur. it., 2008, 997.

[3] A. Bargi, Principio di specialità nell'estradizione e misure di prevenzione: ancora una pronuncia delle Sezioni unite «strategicamente orientata alle conseguenze», in Giur.it., 2008, 2306; M. Binetti, Le sezioni unite tra estradizione attiva e misure di prevenzione, ovvero l'«autopoiesi» della tutela socialpreventiva, in Riv.it.dir.proc.pen., 2008, 1726.

[4] Sui profili generali G. Fiandaca, Misure di prevenzione (profili sostanziali), in Dig. pen., Torino, 1994, VIII, 108 ss.

[5] Di indubbio valore Corte cost., 12 marzo 2010, n. 93, in Giur. cost., 2010, 1053.

[6] Sul principio di specialità: A. Ciavola, Natura e limiti del principio di specialità nella Convenzione europea di estradizione, in Cass. pen., 2002, 3794; G. Ranaldi, La clausola di specialità dell' estradizione tra presupposto del processo e cognizione del procedere, in Giur. it., 2004, 2217; C. Valentini, Disorientamenti giurisprudenziali sulla specialità dell' estradizione, in Studi in memoria di A. Mazzara, Padova, 1996, 392.

[7] G. Vassalli, Misure di prevenzione e diritto penale, in Scritti giuridici, I, Milano, 1997, 173.

[8] A. Gaito, Dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere, Padova, 1985, 163.

[9] M. R. Marchetti, L' estradizione: profili processuali e principio di specialità, Padova, 1990, 218.

[10] Corte cost., sent. 22 luglio 1996, n. 275, in Giur. cost., 1996, 3328; Corte cost., ord. 12 ottobre 2011, n. 270, leggibile in http://www.giurcost.org.

[11] T. Delogu, Clausola di specialità nell'estradizione e poteri giurisdizionali dello Stato richiedente, in Riv.it.dir.proc.pen., 1980, 517.

[12] G. Ranaldi, Estradizione, in Dig. pen., III Agg., I, Torino, 2005, 494.

[13] Così, tra le tante, Cass., sez. I, 17 gennaio 2011, Pardo, n. 5838, in Foro it., 2011, II, 202; Cass., sez. V, 26 maggio 2009, Lipari, in Giust. pen., 2010, 332; Cass., sez. I, 21 gennaio 1991, Piromalli, in Giur. it., 1992, II, 299.

[14] N. Rombi, Misure di prevenzione personali, in Dig. pen., III Agg., I, Torino, 2005, 918, pone l'accento sulla necessità di rispettare anche in tale ambito i principi di legalità e di garanzia giurisdizionale.