8 febbraio 2011
Trib. di Napoli (sez. misure di prevenzione), 8 febbraio 2011 (dec.), Pres. e Est. Menditto (misure di prevenzione)
Sulla competenza ad applicare le misure di prevenzione nel caso di pericolosità manifestata (ai sensi sia della l. 1423/1956 sia della l. 575/1965) in epoche diverse e in luoghi diversi
MISURE DI PREVENZIONE – PROCEDIMENTO – Competenza territoriale – Pericolosità manifestata in tempi e luoghi diversi – Criteri di determinazione
Nel procedimento di prevenzione la competenza dell’organo proponente o giudicante si determina, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 1423/1956, con riferimento al luogo di dimora del proposto, intendendosi tale quello ove è stata manifestata la pericolosità. In particolare, nelle ipotesi di cui all’art. 1 della l. n. 575/1965 in cui si fa riferimento all’indizio di appartenenza ad associazioni (di tipo mafioso, dedite allo spaccio di stupefacenti, al contrabbando, al traffico di stupefacenti e realizzate allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p.) tale luogo coincide con quello ove l’associazione opera. Qualora il proposto ponga in essere una pluralità di condotte pericolose, sia ai sensi della l. n. 1423/1956 che della l. n. 575/1965, in epoche diverse e in luoghi diversi, la competenza ad applicare le misure di prevenzione spetta, ai sensi dell’art. 16 comma 1 c.p.p, al giudice del luogo in cui si sono verificate quelle di maggiore spessore e rilevanza, e tali sono sempre quelle rivelatrici della pericolosità ai sensi della l. n. 575/1965.
Riferimenti normativi: |
l. n. 1423/1956 art. 4
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l. n. 575/1965 art. 1 |
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c.p. art. 473 |
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c.p. art. 474 |
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c.p.p. art. 16 |