ISSN 2039-1676


20 ottobre 2009

Trib. di Napoli (sez. misure di prevenzione), 20 ottobre 2009 (dec.), Pres. e Est. Menditto

Il problematico coordinamento tra giudizio di prevenzione e di espropriazione immobiliare

MISURE DI PREVENZIONE – CONFISCA DI BENI SEQUESTRATI – Esistenza sugli stessi di diritti reali in favore di terzi – Azionabilità dei diritti in sede esecutiva – Legittimazione – Condizioni – Fattispecie – Diritto reale sorto successivamente al sequestro – Inammissibilità
 
I terzi titolari di diritti reali su beni immobili sottoposti a confisca ai sensi dell'art. 2 ter l. 575/1965, ove non siano potuti intervenire nel procedimento di prevenzione, possono far accertare, in sede di esecuzione, l'esistenza delle condizioni di permanente validità di detti diritti, costituite essenzialmente dall'anteriorità della trascrizione dei relativi titoli rispetto al sequestro di prevenzione e da una situazione soggettiva di buona fede. (Sulla base di tali principi, la Corte ha ritenuto che il terzo beneficiario di un decreto di trasferimento di un immobile emesso all’esito di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso dal creditore ipotecario e proseguito nonostante l’emissione e latrascrizione del sequestro di prevenzione sull’immobile in parola, non fosse legittimato ad agire per richiedere la caducazione degli effetti del provvedimento di confisca, stante la posteriorità dell’acquisto dell’immobile rispetto al sequestro in parola, a prescindere da ogni valutazione della buona fede dell’acquirente). (Massima a cura di Lodovica Beduschi)
 
 Riferimenti normativi:
L. n. 575/1965 art. 2 ter
 
C.p.p. art. 666