ISSN 2039-1676


13 agosto 2010

Trib. di Napoli (sez. misure di prevenzione), 13 agosto 2010 (dec.), Pres. Cozzi e Est. Menditto

La filiale bancaria di un piccolo centro non può ignorare le operazioni illecite dei propri mutuatari

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE – CONFISCA DEI BENI SEQUESTRATI – Terzo titolare di diritti reali sul bene confiscato – Azionabilità dei diritti in sede esecutiva – Disciplina – Incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p.
 
Il terzo titolare di diritti reali di garanzia sui beni immobili sottoposti a confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 2 ter della l n. 575/1965, qualora sia rimasto estraneo al procedimento di prevenzione, può far accertare la propria buona fede nel concedere il credito, provocando un incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p., con fissazione dell’udienza camerale tenuta nel contradditorio delle parti. (La Corte ha osservato in proposito che il procedimento semplificato, a contradditorio differito, di cui agli artt. 676 e 667 comma 4 c.p.p., mal si concilia con le complessità dell’incidente di esecuzione promosso dal terzo in sede di prevenzione).
 
 Riferimenti normativi:
L. n. 575/1965 art. 2 ter comma 5
 
C.p.p. art. 666
 
C.p.p. art. 676
 
C.p.p. art. 667 comma 4
 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE - CONFISCA DEI BENI SEQUESTRATI – Terzo titolare di diritti reali sui beni – Azionabilità dei diritti in sede esecutiva – Legittimazione – Sussistenza – Onere della prova – Oggetto – Fattispecie
 
In tema di confisca quale misura di prevenzione patrimoniale, il terzo titolare di un diritto di garanzia sul bene oggetto della confisca di prevenzione può far valere in sede esecutiva i propri diritti ai sensi dell’art. 2 ter l. 575/1965, a condizione che dimostri di aver trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro ai fini di prevenzione e di essere in buona fede, ovvero di aver fatto affidamento incolpevole sulla provenienza legittima del bene, ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che renda scusabile la sua ignoranza o difetto di diligenza. (Fattispecie in cui si è esclusa la buona fede di un istituto di credito – creditore ipotecario di una società che aveva conseguito un’apertura di credito di alcuni miliardi di lire costituendo ipoteca su diversi immobili, successivamente confiscati –, essendosi evidenziato che sulla base di plurimi e consistenti elementi, che non potevano essere ignorati in sede locale, emergeva una evidente situazione di “anomalia” imprenditoriale in capo alla società. Pertanto, si è ritenuto che il terzo creditore, al momento dell’apertura del credito, disponesse di tutti gli elementi di fatto che successivamente sono stati valutati dal giudice della prevenzione per formulare il giudizio di pericolosità posto a base dell’adozione di misure di prevenzione personale e patrimoniale).
 
 Riferimenti normativi:
L. n. 575/1965 art. 2 ter comma 5
 
 
 
C.p.p. art. 666
 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE – CONFISCA DEI BENI SEQUESTRATI – Terzo titolare di diritti reali sul bene confiscato – Azionabilità dei diritti in sede esecutiva – Onere della prova – Oggetto – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza
 
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117 comma 1 Cost., in relazione all’art. 1, Prot. n. 1, Cedu (diritto alla protezione dei propri beni), della disciplina in tema di tutela dei titolari di diritti di garanzia su beni confiscati ai sensi della l. 575/1965 (art. 2 ter l. 575/1965), dal momento che tale disciplina, essendo interpretata nel senso di richiedere al terzo di provare un proprio affidamento incolpevole ingenerato in una situazione di oggettiva apparenza, non impone su quest’ultimo un onere eccessivamente gravoso e costituisce, pertanto, una restrizione al diritto di cui all’art. 1 Prot. 1 Cedu, necessaria e proporzionata rispetto allo scopo legittimo di prevenzione della criminalità organizzata. (Massime a cura di Lodovica Beduschi).
 
 Riferimenti normativi:
L. n. 575/1965 art. 2 ter
 
Cost. art. 117
 
Cedu art. 1, Prot. n. 1