ISSN 2039-1676


24 ottobre 2011 |

Corte cost., 21 ottobre 2011, n. 274, Pres. Quaranta, Rel. Tesauro (sui rapporti tra procedimento estradizionale e "sistema" del mandato di arresto europeo)

Sono inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale - poste, con riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma e 117, primo comma, Cost., relativamente all'art. 705 c.p.p. ed all'art. 40 legge 22 aprile 2005, n. 69 - al fine di estendere alla procedura di estradizione l'ipotesi di rifiuto di consegna prevista dall'art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005, concernente il cittadino comunitario che risieda o dimori stabilmente in Italia

1. Una breve segnalazione per una pronuncia che attiene alla disciplina di transizione dal sistema estradizionale a quello del cd. mandato d’arresto europeo.
 
Si tratta di una disciplina che, come risulta dall’analitica ricostruzione contenuta nella sentenza in commento, prevede tra l’altro l’adozione della procedura estradizionale relativamente a reati commessi in epoca antecedente alla decisione di III pilastro sulla esecuzione dei provvedimenti restrittivi in ambito europeo, pur nel concorso di tutte le altre condizioni utili per l’adozione del mandato di arresto. Si allude, com’è ovvio, alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, cui l’Italia ha dato seguito con la legge 22 aprile 2005, n. 69.
 
La «conservazione» del rito estradizionale era stata prevista in una logica di garanzia, data la maggior celerità della nuova procedura di consegna e la connessa estromissione del livello «politico». Essa tuttavia è diventata uno svantaggio almeno nella misura in cui lo straniero interessato si trovi nelle condizioni utili per ottenere lo speciale rifiuto di consegna previsto, nella procedura MAE,  per i cittadini italiani e comunitari, residenti o stabilmente dimoranti nel territorio dello Stato. L’istituto è regolato dall’art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005, nel contenuto precettivo integrato dalla sentenza n. 227 del 2010 della Corte costituzionale, che ha esteso appunto la possibilità di sollecitare il rifiuto di consegna anche al cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno. La ratio è palesemente quella di evitare lo sradicamento dell’interessato dal tessuto sociale nel quale sia ormai inserito stabilmente, anche al fine di assicurare la miglior funzionalità rieducativa della pena inflitta.
 
Ora, poiché la procedura estradizionale non prevede affatto il rifiuto di consegna per le ipotesi indicate, e del resto non contempla un meccanismo correlato di esecuzione in territorio nazionale del provvedimento restrittivo emesso dal Paese richiedente, risulta chiaro l’interesse dei soggetti richiesti dell’estradizione passiva a rivendicare, piuttosto, il ricorso all’istituto di più recente introduzione.
 
 
2. Per i dettagli conviene senz’altro rimandare al provvedimento qui pubblicato. Basti dire che la difformità di trattamento del cittadino comunitario in base all’epoca del commesso reato è sembrata illegittima a due Collegi della Corte di cassazione.
 
Il primo (ordinanza n. 71 del 2011) ha ritenuto che il problema potesse essere risolto «manipolando» in generale la procedura estradizionale, e cioè dichiarando illegittimo l’art. 705 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede una clausola analoga a quella contenuta nel citato art. 18 della legge MAE, sia pur con esclusivo riguardo a procedure attivate tra Stati membri dell’Unione europea per la consegna di un cittadino «stabilmente inserito in Italia».
 
Un secondo Collegio (ordinanza n. 147 del 2011) ha censurato anche l’art. 40 della legge n. 69 del 2005 (cioè la relativa disciplina transitoria), mirando più selettivamente a rimuovere la preclusione fondata sull’epoca del commesso reato e quindi, in sostanza, allargando l’ambito applicativo della stessa legge sul mandato di arresto europeo.
 
 
3. Nonostante la logica parzialmente divergente delle due ordinanze di rimessione, entrambe le questioni sono state dichiarate inammissibili.
 
Nel primo caso si è sanzionata una carente motivazione sulla rilevanza, non avendo la Corte rimettente indicato la data della decisione di condanna e quella di avvio della procedura estradizionale, e cioè omettendo di specificare fattori che condizionano, a loro volta, l’applicazione della disciplina transitoria. Più interessanti, sul piano generale, le ragioni «sistematiche» per la ritenuta inammissibilità della seconda questione.
 
La Consulta ha interpretato le censure della Cassazione come volte ad «inserire nel complesso normativo dell’estradizione un nuovo caso di rifiuto, evidentemente mutuato dalla disciplina del MAE». In effetti, la rimettente aveva censurato anche l’art. 715 c.p.p., alla luce del condizionamento connesso alla qualità del giudizio principale, cioè, appunto, un procedimento estradizionale. È scaturita una censura a mezza strada tra la modifica della disciplina transitoria del MAE ed un allargamento dei casi di rifiuto previsti dalla procedura di estradizione. Un tentativo di armonizzazione segnato, per altro verso, dalla palese disomogeneità degli istituti posti a confronto.
 
Alla Corte è bastato richiamare la propria giurisprudenza sulla inammissibilità di manipolazioni utili a determinare per via comparativa una «terza» disciplina, cioè «un singolare innovativo meccanismo, diverso tanto dal precedente quanto da quello “a regime”, creando un sistema “spurio” anche rispetto alla stessa norma transitoria». Soprattutto, si è messa in rilievo la attuale incompatibilità tra la clausola della legge MAE e le norme che dovrebbero trovare applicazione pur ammettendosi  il rifiuto di consegna in ambito estradizionale, a cominciare dalla fase amministrativa della procedura, di competenza del Ministro della giustizia, fase questa a sua volta assoggettabile a controllo del giudice amministrativo.
 
Insomma, si tratterebbe di un intervento assai complesso, da regolare secondo scelte eminentemente discrezionali, di fatto incompatibile con la logica dell’addizione costituzionalmente obbligata. Ciò non toglie che la discriminazione in base al carattere remoto dei fatti cui si riferisce il provvedimento restrittivo è priva di congruenza rispetto al fenomeno regolato, e rischia anzi di operare il temuto «sradicamento» proprio nei casi in cui lo stesso sia più stabile e risalente nel tempo. Un caso che richiederebbe, tra i tanti, attenzione legislativa per le incongruenze evidenziate ma non «riparate» dalla giurisdizione costituzionale.