ISSN 2039-1676


23 marzo 2015 |

L'ordine di protezione europeo fa il suo ingresso nell'ordinamento italiano

Decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9 (Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo)

 

1. Il 10 marzo scorso è entrato in vigore il decreto legislativo n. 9 dell'11 febbraio 2015, attuativo della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo.

Come noto, la direttiva oggetto del recente intervento legislativo ha introdotto, nel 2011, un importante strumento finalizzato alla costruzione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia tra i Paesi dell'Unione Europea. L'istituzione dell'ordine di protezione europeo, infatti, si fonda sulla cooperazione giudiziaria in materia penale nonché sul mutuo riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, così come sancito dall'articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In particolare, la finalità dell'EPO (European Protection Order) è quella di assicurare il reciproco riconoscimento degli effetti di misure di protezione adottate, in materia penale, da autorità giurisdizionali degli Stati membri (considerando n. 7 dir. 2011/99/UE e art. 1 d.lgs. 9/2015).

Si tratta, in estrema sintesi, di una decisione con la quale l'autorità di un Paese dell'Unione dispone che gli effetti di una misura di protezione - disposta a tutela di una persona vittima di un atto penalmente rilevante - si estendano al territorio di un altro Paese membro nel quale la persona protetta risieda o soggiorni o dichiari di voler risiedere o soggiornare (artt. 1 e 2, n. 1), dir. 2011/99/UE e art. 2, co 1, lett. c), d.lgs. 9/2015).

 

2. Il nucleo essenziale del decreto legislativo n. 9 del 2015 è suddiviso in due parti.

La prima (Capo II, artt. 4-6) disciplina il procedimento di emissione e trasmissione all'estero dell'EPO, vale a dire il caso in cui sia un'autorità giudiziaria italiana a disporre una misura di protezione i cui effetti debbano poi essere estesi al territorio di un altro Stato membro.

Ai sensi dell'art. 5, l'ordine di protezione europeo è emesso con ordinanza, su richiesta della persona protetta (o del suo legale rappresentante) dal giudice che dispone le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.).

L'ordinanza contiene le generalità della persona protetta richiedente l'EPO; quelle relative alla persona che determina il pericolo; la data a decorrere dalla quale la persona protetta risieda o soggiorni ovvero intenda risiedere o soggiornare nello Stato in cui l'ordine di protezione debba essere eseguito; le informazioni complete circa il provvedimento applicativo della misura cautelare sulla base della quale è stato emesso l'EPO, con particolare riferimento alle motivazioni sottese alla stessa; i divieti e le restrizioni imposti dalla misura di protezione, nonché l'eventuale applicazione di dispositivi tecnologici per il controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis c.p.p.

Una volta emesso, l'ordine di protezione europeo deve essere inviato senza ritardo al Ministero della giustizia, che a sua volta provvede a trasmetterlo alle autorità competenti dello Stato in cui l'ordine verrà eseguito (art. 6 d.lgs. 9/2015).

 

3. Il Capo III del d.lgs. 9/2015 (artt. 7-10) disciplina invece quello che è il procedimento finalizzato al riconoscimento, nell'ordinamento italiano, di un ordine di protezione europeo emesso all'estero.

Ai sensi dell'art. 7, l'autorità giudiziaria italiana competente a riconoscere un EPO è la Corte di appello nel cui distretto la persona protetta ha dichiarato, in sede di richiesta di emissione dell'EPO, di soggiornare o di risiedere o di avere intenzione di soggiornare o di risiedere. In particolare, il presidente della Corte d'appello competente per territorio riceve l'ordine di protezione dal Ministero della giustizia e decide in merito entro dieci giorni senza formalità (art. 8).

Una volta riconosciuto l'EPO, la Corte d'appello dispone con ordinanza l'applicazione di una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter c.p.p. - in modo tale da assicurarne la corrispondenza con le prescrizioni contenute nella misura di protezione (art. 9, comma 1) - e informa il Ministero della giustizia affinché esso ne dia comunicazione alla persona protetta, a colui che determina il pericolo, alla polizia giudiziaria e ai servizi socio assistenziali del luogo presso il quale la persona protetta ha dichiarato di soggiornare (art. 10, comma 1).

Qualora la persona che determina il pericolo violi le prescrizioni contenute nell'ordine di protezione europeo, la Corte d'appello - su richiesta del Procuratore Generale - applica una misura più grave (se ne sussistono i presupposti) per un termine non superiore a trenta giorni (art. 10, comma 2) e ne dà comunicazione all'autorità competente dello Stato di emissione dell'EPO (art. 10, comma 5). Spettano infatti sempre a quest'ultima le decisioni in merito alla proroga, al riesame, alla modifica, all'annullamento o alla sostituzione della misura di protezione da cui è scaturito l'ordine di protezione europeo, nonché l'applicazione di più gravi misure cautelari (art. 11, comma 1).

 

4. Da una primissima analisi, il d.lgs. 9 del 2015 introduce dunque un importante strumento di cooperazione giudiziaria che, se efficacemente attuato, potrebbe in effetti rafforzare di molto la protezione di quelle vittime che vogliano esercitare il loro diritto di cittadini dell'Unione di circolare e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri.

In questo senso risulta essere particolarmente significativo l'articolo 4 del nuovo decreto, che inserisce all'interno dell'articolo 282-quater del Codice di procedura penale un nuovo comma (1-bis) contenente l'obbligo, per l'autorità giudiziaria procedente, di informare la persona offesa circa la facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.