Nel provvedimento qui pubblicato in allegato la Corte d’appello di Milano, chiamata a statuire su un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria di altro Statoper esecuzione pena nei confronti di soggetto che stava espiando una pena nel nostro paese per un diverso reato, ha ritenuto di non dover differirne la consegna ai sensi dell’art. 24 l. 69/2005, in considerazione dell’entità della pena inflitta nello Stato richiedente, di gran lunga superiore al residuo di pena in corso di espiazione in Italia.
L’art. 24 della l. 22 aprile 2005, n. 69, con la quale è stata data attuazione alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea, stabilisce, tra l’altro, che con la decisione che dispone l’esecuzione del mandato d’arresto europeo la Corte d’appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa scontare in Italia la pena alla quale è stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto.
Da notare, anzitutto, come la previsione della diversità del reato sia del tutto superflua, in quanto il ne bis in idem e la pendenza di un procedimento per gli stessi fatti costituiscono già motivi di rifiuto della consegna. La verità è che l’art. 24, par. 1, della ricordata decisione quadro contiene una analoga previsione, che il legislatore italiano ha ritenuto di dover trasporre nella legge di attuazione, senza alcuna variazione. Da notare ancora come in tema di estradizione l’analoga disposizione dell’art. 709 c. p. p. non contenga alcuna specificazione al riguardo, deducibile peraltro agevolmente dall’art. 705, comma 1, c. p. p., secondo cui, quando non sussiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all’estradizione se, per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona della quale è domandata l’estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato (v., sul punto, M. R. MARCHETTI, La fase dell’esecuzione nella procedura passiva di consegna. La procedura attiva e le misure cautelari reali, in Dir. pen. e proc., 2005, 958).
A differenza dell’art. 709 c. p. p., che impone alla corte d’appello di disporre la sospensione dell’esecuzione della estradizione, l’art. 24 in esame attribuisce dunque alla corte il potere discrezionale (in questi termini A. RAGOZZINO, La consegna della persona ricercata: termini e modalità, in AA. VV., Mandato d’arresto europeo, dall’estradizione alle procedura di consegna, a cura di M. Bargis e E. Selvaggi, Torino, 2005, 352) di rinviare la consegna, senza però fissare alcun parametro di riferimento (v., sul punto, G. DELLA MONICA, Il mandato di arresto europeo: A) la procedura passiva di consegna, in G. SPANGHER, Trattato di procedura penale, vol. 6, Esecuzione e rapporti con Autorità giurisdizionali straniere, a cura di L. Kalb, Torino, 2009, 504 s.).
Alla lacuna ha cercato di ovviare la giurisprudenza, la quale ha chiarito che la decisione della corte d’appello di rinviare o meno la consegna della persona ricercata implica in ogni caso una valutazione di opportunità (v. Cass., Sez. VI, 14 dicembre 2005, Dobos, in C.E.D. Cass., n. 232638), che deve tener conto non solo della gravità dei reati addebitati e dello stato del procedimento in Italia (v., ad es., Cass., Sez. Sez. VI, 3 giugno 2008, Viscuso, in C.E.D. Cass., n. 229943), ma anche di una serie ulteriore di parametri, tra cui, appunto, l’entità della pena da scontare nel nostro Paese, laddove sia intervenuta, come nel caso deciso dalla Corte d’appello di Milano, una pronuncia irrevocabile di condanna (v. Cass., Sez. VI, 25 novembre 2009, M. in C.E.D. Cass., n. 245486; Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2007, Bulibasa, ivi, n. 237425. In dottrina v. di recente, sul punto, A. CHELO, Il mandato di arresto europeo, Padova, 2010, 298 s.).
In alternativa al rinvio della consegna è previsto dal citato art. 24, comma 2, il trasferimento temporaneo della persona ricercata nello Stato di emissione. L’adozione di tale provvedimento presuppone una richiesta dell’Autorità giudiziaria emittente, che nel caso in esame non c’è stata. La Corte d’appello resta comunque libera di determinarsi in favore del rinvio della consegna. Prima di decidere la corte d’appello deve acquisire il parere dell’Autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l’esecuzione della sentenza di condanna. Anche in questo caso la legge non contiene alcuna indicazione relativa ai parametri cui la corte deve fare riferimento nel disporre o meno il trasferimento temporaneo; ed anche in questo caso è da ritenere che la decisione debba comunque fondarsi su una comparazione delle diverse esigenze. Ove decida di concedere il trasferimento temporaneo del ricercato, la Corte concorda con l’Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato di arresto europeo le modalità e le condizioni di tale trasferimento.