ISSN 2039-1676


11 giugno 2013 |

Mandato d'arresto europeo: il diritto dell'UE non osta alla previsione di un ricorso con effetto sospensivo avverso la decisione di estensione del mandato a reati anteriori alla consegna

Nota a CGUE, sentenza del 30 maggio 2013, C-168/13 PPU, Jeremy F. c/ Premier ministre

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Per consultare la decisione del Conseil Constitutionnel con la quale la questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia UE, accompagnata da un commento di Luca d'Ambrosio, clicca qui.

 

1. Con la sentenza qui annotata, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale proposta, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Conseil constitutionnel lo scorso 4 aprile 2013, dichiarando che gli artt. 27, par. 4, e 28, par. 3, lett. c) della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI non si oppongono alla previsione di un ricorso che sospenda l'esecuzione della decisione con cui l'autorità giudiziaria, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta accorda il proprio assenso all'estensione del mandato a reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato eseguito il mandato ("consegna suppletiva") o alla consegna della persona ad uno Stato diverso da quello di esecuzione a seguito di un mandato emesso per un reato anteriore alla sua consegna ("riconsegna").

Come i lettori della rivista ricorderanno (v. il nostro Mandato di arresto europeo: il giudice costituzionale francese sottopone per la prima volta una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE), il giudice costituzionale francese ha ritenuto - per la prima volta nella sua storia - di sollecitare l'intervento della Corte di giustizia al fine di valutare se la non impugnabilità della decisione dell'autorità giudiziaria sulla richiesta si consegna suppletiva, espressamente prevista dall'art. 695-46, comma 4, Code de procédure pénale, determini una violazione dei principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale effettiva, garantiti dagli artt. 6 e 16 della Dichiarazione del 1789.

Pur non potendo esimersi dal rilevare - e non senza un certo disappunto - che la decisione quadro nulla dispone in merito alla previsione di un ricorso con effetto sospensivo avverso le decisioni relative al mandato di arresto, la Corte di giustizia ritiene che tale silenzio non sia incompatibile con il sistema di tutela multilivello dei diritti fondamentali applicabile nello spazio giuridico europeo[1]. La Corte articola la propria decisione in due distinti momenti.

 

2. In prima battuta, essa rileva che l'assenza di un'espressa disciplina nella decisione quadro non impedisce, né tantomeno impone, agli Stati membri di prevedere e disciplinare un ricorso con effetto sospensivo avverso il provvedimento di consegna suppletiva o di riconsegna.

Al riguardo, la Corte ricorda in primo luogo (v. §§ 39-50) che la decisione quadro già di per sé prevede una procedura conforme alle esigenze dirette a garantire una tutela giurisdizionale effettiva e l'accesso ad un giudice imparziale sancite dagli articoli 13 CEDU e 47 CDFUE, indipendentemente dalle modalità di attuazione della decisione quadro scelte dagli Stati membri. Da un canto, invero, tutta la procedura di consegna deve svolgersi sotto controllo giudiziario e nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dal diritto dell'Unione e riflessi nella Carta. D'altro canto, anche nell'ambito del processo penale principale - che permane al di fuori della sfera di applicazione del diritto dell'Unione - gli Stati membri sono tenuti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali così come consacrati nell'ordinamento europeo o in quello nazionale, compreso il diritto al doppio grado di giudizio in caso di provvedimento restrittivo della libertà personale. Tale ultimo rilievo offre alla Corte lo spunto per un'ulteriore precisazione in merito ai meccanismi di funzionamento della cooperazione giudiziaria in materia penale: richiamando la sentenza resa nel caso Aguirre Zarraga e riaffermando che il principio di mutuo riconoscimento si fonda sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri in ordine al fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali siano in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali riconosciuti a livello dell'Unione, ed in particolare nella CDFUE, la Corte aggiunge che "i destinatari di un mandato di arresto possono ricorrere ai mezzi di impugnazione previsti nell'ordinamento giuridico dello Stato membro di emissione al fine di contestare la legittimità del procedimento che ha condotto all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale"[2].

In ogni caso, precisa in secondo luogo la Corte (v. §§ 51-55), indipendentemente dalle garanzie riconosciute dalla decisione quadro, l'assenza di una regolamentazione esplicita in merito alla proposizione di un ricorso avverso le decisioni sul mandato d'arresto non impedisce che siano gli Stati a legiferare su tale profilo. Questi ultimi potranno infatti prevedere un ricorso con effetto sospensivo avverso la decisione sulla richiesta di consegna suppletiva o di riconsegna nell'esercizio del margine di apprezzamento che il diritto eurounitario riconosce loro in relazione alla individuazione delle concrete modalità di attuazione degli obiettivi perseguiti dalle decisioni quadro. In tema di mandato d'arresto, il diritto dell'Unione non pone alcun ostacolo: al contrario, il considerando n° 12 prevede espressamente che la decisione quadro "non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo".

Peraltro, ricorda la Corte, almeno con riferimento alla decisione sulla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto, il riconoscimento del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva può ricavarsi, "implicitamente ma necessariamente", dall'art. 17 della decisione quadro laddove esso indica i termini entro cui deve essere adottata una "decisione definitiva". Nulla esclude pertanto che la tale tutela venga riconosciuta anche nell'ambito della procedura di consegna suppletiva o di riconsegna. E ciò a maggior ragione se si tiene in conto che, come è accaduto nel caso di specie, essa può riguardare dei reati più gravi di quelli che aveva originariamente motivato la consegna. Alla luce di tali considerazioni, la Corte risponde dunque negativamente alla questione pregiudiziale, precisando che la decisione quadro non osta alla previsione da parte degli Stati membri di un ricorso con effetto sospensivo avverso il provvedimento di estensione del mandato a reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è avvenuta la consegna o di consegna della persona ad uno Stato diverso da quello di esecuzione a seguito di un mandato emesso per un reato anteriore alla sua consegna (§ 55).

 

3. Il margine di manovra riconosciuto agli Stati al fine di disciplinare un ricorso sospensivo avverso le decisioni relative al mandato d'arresto non è tuttavia privo di limiti. Richiamando in modo discreto, ma determinato, il principio sancito nella decisione resa nel caso Melloni, la Corte precisa infatti che, nel garantire il diritto ad un equo processo, gli Stati non devono perdere di vista l'obiettivo di accelerazione della cooperazione giudiziaria in materia penale che si riflette nella disciplina dei termini per l'adozione delle decisioni relative al mandato d'arresto prevista dalla decisione quadro (v. §§ 56-74).

In particolare, l'art. 17, che indica i termini massimi per l'adozione di una "decisione definitiva" sulla richiesta di esecuzione del mandato, ha secondo la Corte una portata applicativa più generale: ogni decisione relativa al mandato deve intervenire, in linea di principio, entro i dieci giorni successivi al consenso dell'interessato ovvero entro sessanta giorni dall'arresto di quest'ultimo. Soltanto in casi specifici ed in circostanze eccezionali, tali termini possono essere prorogati di altri trenta giorni. Conseguentemente, un eventuale ricorso con effetto sospensivo avverso qualsiasi provvedimento reso nell'ambito della procedura del mandato di arresto non potrà comportare tempi più lunghi di quelli indicati dall'art. 17 per l'adozione di una "decisione definitiva" sulla richiesta di esecuzione del mandato.

Quanto alla compatibilità di tale ricorso con il termine di trenta giorni indicato dagli articoli 27 e 28 ai fini della "decisione" sulla consegna suppletiva o sulla riconsegna, la Corte precisa che la previsione di un più breve termine trova la propria giustificazione nella situazione del tutto particolare a cui tale procedura rinvia (nelle ipotesi di consegna suppletiva o di riconsegna, la persona ricercata non si trova più in stato di arresto nello Stato di esecuzione del mandato ed è stata già consegnata allo Stato di emissione; inoltre, l'autorità giudiziaria che è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta è già in possesso di una serie di informazioni che le consentono di pronunciarsi con cognizione di causa) e non può applicarsi anche alla "decisione definitiva" resa a seguito di un eventuale mezzo di gravame. Laddove gli Stati prevedano un ricorso con effetto sospensivo avverso la decisione sulla consegna suppletiva o sulla riconsegna, sarebbe tuttavia "contrario tanto alla logica della decisione quadro, quanto agli obiettivi della medesima, che mirano ad accelerare la procedura di consegna", che la "decisione definitiva" possa intervenire entro termini più lunghi di quelli previsti dall'art.17 (§ 74).

È dunque nell'orizzonte tracciato dal principio di prevalenza del diritto dell'Unione, ribadito dalla Corte di giustizia e riconosciuto dal Conseil constitutionnel nella decisione di rinvio, che quest'ultimo potrà esercitare il proprio controllo di costituzionalità sull'art. 695-46 del Code de procédure pénale e che gli Stati potranno prevedere un ricorso con effetto sospensivo avverso la decisione la decisione di consegna suppletiva o di riconsegna.

 


[1] Su tale profilo, v. i recenti interventi pubblicati in questa Rivista di S. Civello Conigliaro - S. Lo Forte, Cooperazione giudiziaria in materia penale e tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea, 3 giugno 2013 e S. Manacorda, Dalle Carte dei diritti a un diritto penale "à la carte"?, 17 maggio 2013.

[2] Su tale statuizione, v. i rilievi di H. Labayle, Fin des questions, début des difficultés ? La réponse de la Cour de justice au Conseil constitutionnel à propos du mandat d'arrêt européen dans l'affaire Jérémy Forrest, disponibile sul sito http://www.gdr-elsj.eu.