16 aprile 2013 |
Mandato di arresto europeo: il giudice costituzionale francese sottopone per la prima volta una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE
Nota a Conseil constitutionnel, dec. n° 2013-314P QPC, 4 aprile 2013, M. Jérémy F. (Absence de recours en cas d'extension des effets du mandat d'arrêt européen)
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1. Con la decisione qui pubblicata, il giudice costituzionale francese ha sottoposto per la prima volta, ai sensi dell'art. 267 TFUE, una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE. Tale decisione segna una tappa fondamentale - ma, probabilmente, non ancora il punto di arrivo - della complessa vicenda giudiziaria, originatasi all'indomani dell'istituzione nell'ordinamento francese di un sistema accentrato di controllo costituzionale, inerente il riparto di competenze tra il giudice ordinario, costituzionale ed europeo nel sistema multilivello di protezione giurisdizionale dei diritti e delle libertà fondamentali[1]. L'occasione per 'testare' il riparto di tali competenze, e i criteri di integrazione tra i diversi ordinamenti - costituzionale, convenzionale ed eurounitario - che costituiscono la trama reticolare dello spazio giuridico europeo[2], è stata offerta ancora una volta dalle disposizioni nazionali di attuazione della decisione-quadro del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo. Disposizioni non felici - è noto - quelle della decisione-quadro[3]; ancor meno quelle della legge di trasposizione, introdotte frettolosamente dal legislatore francese mediante un emendamento alla già controversa "Loi Perben II" del 2004[4].
2. La decisione in esame trae origine da una vicenda che ha occupato negli ultimi mesi sia la cronaca francese che quella del Regno unito. Il ricorrente, un professore inglese fuggito dal proprio paese insieme ad una studentessa di quindici anni e mezzo, è stato arrestato nella città di Bordeaux in esecuzione di un mandato di arresto emesso dalle autorità giudiziarie britanniche per sottrazione di minore. L'indagato ha acconsentito all'esecuzione del mandato senza tuttavia rinunciare al principio di specialità, regola mutuata dall'estradizione che impedisce che la persona richiesta sia sottoposta ad un procedimento penale, processata o punita per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale il mandato è stato eseguito[5]. Accertato durante le indagini che i due avevano avuto rapporti sessuali durante la fuga oltremanica, l'autorità giudiziaria inglese ha conseguentemente richiesto alla Francia, ai sensi dell'art. 27 della decisione-quadro, l'estensione del mandato di arresto al ben più grave reato di violenza sessuale. Nell'ambito della disciplina del mandato di arresto, la portata precettiva della clausola di specialità risulta invero notevolmente affievolita dalle dettagliata previsione dei casi in cui lo Stato richiesto è obbligato a prestare il proprio assenso ("l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione-quadro") nonché i casi in cui lo Stato richiesto deve (nei casi indicati nell'art. 3 della decisione) o può (nei casi indicati nell'art. 4) rifiutarlo. La decisione - chiosa l'art. 27 della decisione-quadro - "interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta".
3. Sul fronte interno, il legislatore francese ha individuato nella Chambre de l'instruction l'autorità giudiziaria competente a decidere sulla richiesta di estensione del mandato: quest'ultima dovrà prestare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il proprio assenso ovvero il proprio rifiuto nelle ipotesi che il legislatore d'oltralpe ha pedissequamente ripreso dalla decisione-quadro (cfr. art. 695-46, 4 comma, Code de procedure penale). Il legislatore francese, forse preoccupato di garantire che la decisione dell'autorità giudiziaria nazionale sia resa nel termine di trenta giorni indicato nella decisione-quadro, ha aggiunto alla succitata norma di trasposizione il sintagma "sans recours". In altri termini, e nonostante il silenzio del legislatore eurounitario, nell'ordinamento francese la decisione di consegna suppletiva è configurata, almeno alla luce del tenore letterale dell'art. 695-46, 4 comma, c.p.p., come un provvedimento non impugnabile[6]. Le ricadute applicative di tale opzione possono rivelarsi particolarmente gravi, come dimostra il caso di specie. Avendo le autorità inglesi richiesto la consegna suppletiva per un reato ricompreso nella lista positiva di cui alla decisione-quadro, la Chambre d'instruction si è vista obbligata a prestare il proprio consenso senza poter rilevare che il fatto per cui era stata richiesta l'estensione del mandato non costituisce reato nell'ordinamento francese (dove l'età consenso è fissata a quindici anni e non a sedici anni, come nel Regno Unito). Di qui la scelta del ricorrente di proporre contra legem ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Chambre de l'instruction, sollevando contestualmente una questione prioritaria di costituzionalità (QPC) per violazione dei principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale effettiva, garantiti nell'ordinamento francese dagli articoli 6 e 16 della Dichiarazione del 1789. La Chambre criminelle della Corte di Cassazione ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, trasmettendola così al Consiglio costituzionale[7].
4. Una volta approdata dinanzi ai saggi della Rue de Montpensier, la questione della competenza di questi ultimi ad esercitare il controllo di legittimità costituzionale sulla legislazione nazionale di trasposizione della decisione-quadro del 2002 si è rivelata meno scontata delle questioni di merito[8]. Il giudice costituzionale ha infatti ritenuto che la questione della propria competenza vada affrontata alla luce di quanto disposto dall'art. 88-2 della Costituzione, introdotto nel 2003 al fine di eliminare gli ostacoli posti dalla Carta costituzionale alla trasposizione della decisione-quadro nell'ordinamento nazionale. È in tale disposizione dal contenuto piuttosto lapalissiano ("la loi fixe les règles relatives au mandat d'arret europeen"), che il giudice costituzionale francese ha individuato "la regola di coordinamento" tra i vari ordini e tra le varie giurisdizioni chiamate a controllare la legittimità costituzionale e comunitaria della disciplina del mandato di arresto[9]. Il ragionamento del Conseil è il seguente: (i) il costituente ha voluto, mediante la citata disposizione, assicurare "copertura costituzionale" ad ogni norma attuativa di disposizioni imperative adottate dal legislatore eurounitario in materia di mandato di arresto; (ii) il controllo di legittimità costituzionale delle norme nazionali in materia di mandato è limitato alle sole norme introdotte dal legislatore nazionale nell'esercizio del margine di apprezzamento che l'ordinamento eurounitario gli riconosce; (iii) il giudizio di costituzionalità della non impugnabilità della decisione di consegna suppletiva prevista dall'art. 695-46, comma 4, Code de procedure penale presuppone un'interpretazione della disposizione eurounitaria, e segnatamente un apprezzamento sulla possibilità che, alla luce di quest'ultima, la decisione resa dallo Stato richiesto possa essere impugnata con efficacia sospensiva al di là del termine di trenta giorni previsto dall'art. 27 della decisione-quadro; (iv) conformemente all'art. 267 TFUE, la Corte di giustizia dell'UE è l'unico organo competente a fornire tale interpretazione; (v) il sindacato di costituzionalità deve essere sospeso nell'attesa che la Corte di giustizia possa pronunciarsi sulla questione attivando possibilmente la procedura pregiudiziale di urgenza[10].
5. Alla luce di tale ragionamento, appare evidente che la decisione in esame si colloca, quanto al suo oggetto, su un piano distinto rispetto a quello del controllo di legittimità convenzionale o comunitaria della norma nazionale, vero e proprio tabù per il giudice costituzionale francese: dalla sentenza del 1975 sull'interruzione volontaria della gravidanza (IVG)[11] sino a quella più recente sulla compatibilità della pena della reclusione prevista per il reato di ingresso e soggiorno irregolare con la direttiva rimpatri[12], questi ha infatti sistematicamente escluso la propria competenza ad effettuare tale controllo ritenendolo competenza esclusiva del giudice ordinario. La posizione del giudice costituzionale francese sembra distinguersi altresì da quella seguita da altri tribunali costituzionali europei che, sempre nell'ambito del controllo di costituzionalità delle disposizioni di trasposizione della decisione-quadro sul mandato di arresto, hanno scelto la strada del dialogo diretto con la Corte di giustizia. A differenza del rinvio operato nel 2005 dall'allora Cour d'arbitrage belga[13], e più di recente dal Tribunal constitucional spagnolo[14], il giudice costituzionale francese non ha infatti richiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla validità/legittimità del parametro comunitario alla luce dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CFUE) e garantiti nell'ordinamento europeo in virtù dell'art. 6, comma 2°, TUE. Facendo prova di una fine capacità tattica - il giudice europeo potrà infatti difficilmente esimersi dal confronto con i diritti e le libertà fondamentali riconosciute dalla CFUE - il Conseil constitutionnel si è limitato a richiedere alla Corte di giustizia un'interpretazione della disposizione eurounitaria per poter in seguito tirarne le conseguenze alla luce della "regola di convivenza" tra ordinamento nazionale ed eurounitario prevista dall'ordinamento costituzionale interno[15].
6. Se la lettura proposta è corretta, sembra potersi concludere che con la decisione in esame il Conseil constitutionnel abbia raggiunto un duplice obiettivo. Da un lato, quello di preservare il principio, ormai scolpito sulle colonne degli aurei saloni della Rue de Montpensier, in virtù del quale non spetta al giudice costituzionale il controllo di convenzionalità della legge nazionale di trasposizione di un atto normativo di fonte eurounitaria. Dall'altro, e questo è probabilmente il profilo più innovativo della decisione in esame, il giudice costituzionale francese ha dato concretezza a quel dialogo tra giudici così come "ordinato" dalla Corte di giustizia nella nota sentenza Melki[16]. In proposito, occorre ricordare che con tale decisione - che aveva infine 'pacificato' le diverse corti superiori francesi dopo le tensioni sorte in merito all'articolazione del controllo di legittimità comunitaria e costituzionale - i giudici di Lussemburgo avevano precisato, proprio con riferimento al sindacato di una legge nazionale di trasposizione di disposizioni imperative di fonte sovranazionale con riguardo agli stessi motivi che mettono in discussione la validità di queste ultime (segnatamente dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE in virtù dell'art. 6, comma 2, TFUE), che "gli organi giurisdizionali nazionali, avverso le cui decisioni non possono essere proposti ricorsi giurisdizionali di diritto interno, sono, in linea di principio, tenuti, in virtù dell'art. 267, comma 3, TFUE, a chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla validità di detta direttiva e, successivamente, a trarre le conseguenze derivanti dalla sentenza pronunciata dalla Corte a titolo pregiudiziale"[17].
7. Così "ordinato", il dialogo tra le Corti costituzionali e la Corte di giustizia evita che il procedimento incidentale di legittimità costituzionale di una norma di trasposizione di una disposizione imperativa di diritto europeo pregiudichi l'applicazione uniforme di quest'ultimo o conduca a decisioni, come quella pronunciata dal Bundesverfassungsgericht nel 2005, che "corrono sul filo dell'illegittimità costituzionale dell'atto comunitario"[18]. Tale risultato non può che essere accolto con favore. A condizione, tuttavia, che la Corte di giustizia assuma a pieno il proprio compito di "Corte dei diritti" e non si limiti a riaffermare il noto refrain che lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia sia permeato da "standard condivisi di protezione dei diritti individuali" e che l'esigenza di assicurare l'uniformità del diritto europeo prevalga necessariamente sull'esigenza di garantire nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia standard di tutela più elevati e tradizionalmente riconosciuti dagli ordinamenti costituzionali nazionali[19]. Quanto al caso di specie, appare evidente che non sarà facile per i giudici di Lussemburgo rispondere alla questione inoltrata dal giudice costituzionale francese[20]. Tuttavia, ci sembra legittimo sperare che la Corte di giustizia colga a pieno l'occasione che il giudice costituzionale francese le ha offerto. Rivendicando anche rispetto alla decisione di consegna suppletiva che il diritto ad un ricorso effettivo è un principio generale che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e riconosciuto ribadito anche dall'art. 47 CFUE"[21], i giudici di Lussemburgo apporteranno un contributo determinante alla costruzione nello spazio giuridico europeo di un "pluralismo ordinato"[22], fondato sull'idea di rispetto del ruolo e dell'autonomia dei tribunali costituzionali nazionali e - soprattutto - vettore di una tutela rafforzata dei diritti e delle libertà fondamentali[23].
[1] Per una descrizione della vicenda giudiziaria, v. in Italia A. Rovagnati, Quale ruolo per le Corti costituzionali negli Stati membri dell'Unione europea ? Brevi considerazioni a margine di una recente, complessa vicenda giudiziaria francese, in Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2010. Da un'angolazione penalistica, S. Manacorda, Cour de justice et juridictions constitutionnelles: quelles interactions en droit pénal, in G. Giudicelli-Délage e C. Lazerges (a cura di), Le droit pénal de l'Union européenne au lendemain du Traité de Lisbonne, SLC, 2011, p. 245 s.
[2] Su tali profili, si vedano, anche per un ricco ventaglio di riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, i recenti saggi di V. Manes, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Dike Giuridica Editrice, 2012 e C. Sotis, Le "Regole dell'incoerenza". Pluralismo normativo e crisi postmoderna del diritto penale, Aracne, 2012.
[3] I dubbi circa la legittimità di tale dispositivo si sono appuntati su un complesso assai variegato di profili, di natura tanto processuale che sostanziale. Questi ultimi possono essere sinteticamente ricondotti alla deroga obbligatoria al requisito della punibilità bilaterale, su cui v. S. Manacorda, Il mandato di arresto europeo nella prospettiva sostanzial-penalistica: implicazioni teoriche e ricadute politico-criminali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 789 ss.
[4] J. Tricot, L'intégration européenne et le droit pénal français, in G. Giudicelli-Délage e S. Manacorda (a cura di), L'integration pénale indirecte, SLC, 2005, p. 271 s.
[5] La Corte di Giustizia (con la sentenza del 1° dicembre 2008, causa C-388/08, Leymann e Pustovarov) ha precisato che, in forza del principio di specialità, la decisione-quadro vieta unicamente forme di coercizione personale e non anche l'esercizio dell'azione penale. In senso adesivo, Cass. pen., Sez. VI, 23 settembre 2011 (dep. 28 ottobre 2011), n. 39240, Pres. Milo, Rel. Calvanese, pubblicata in questa rivista con nota di G. Romeo, In tema di mandato di arresto europeo e principio di specialità, 24 novembre 2011.
[6] Cfr., mutatis mutandis, Cass. pen., Sez. Un., 21 giugno 2012 , n. 30769, Pres. Lupo, Rel. Cortese, in questa rivista, con nota di G. Romeo, Le Sezioni unite sulla competenza all'emissione del mandato di arresto europeo, 22 giugno 2012.
[7] Cour de Cassation, Chambre criminelle, arrêt n° 1087, 19 febbraio 2013.
[8] Come evidenziato nel "commento" ufficiale alla decisione in esame, non mancavano né al giudice di legittimità né al giudice costituzionale argomenti per risolvere la questione alla luce del solo diritto interno: anche nell'ordinamento francese, un provvedimento restrittivo della libertà personale è sempre soggetto a ricorso per cassazione.
[9] Su tali profili, v. l'analisi di C. Sotis, Le regole dell'incoerenza, cit., p. 57 s.
[10] Il Conseil constitutionnel giustifica la richiesta di PPU in ragione sia dello status della persona richiesta, sottoposta a misura restrittiva della libertà, sia del termine di novanta giorni entro cui il giudice costituzionale francese è tenuto a pronunciarsi sulla QPC.
[11] Conseil constitutionnel, décision n° 74-54 DC, 15 gennaio 1975, Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse.
[12] Conseil constitutionnel, décision n° 2011-217 QPC, 3 febbraio 2012, M. Mohammed Alki B. (Délit d'entrée ou de séjour irrégulier en France.
[13] Cfr. CGUE, Grande sezione, 3 maggio 2007, C-303/05, Advocaten voor de Wereld VZW c/ Leden van Ministerraad, su cui v. S. Manacorda, La deroga alla doppia punibilità nel mandato di arresto europeo e il principio di legalità (note a margine di corte di giustizia, Advocaten voor de wereld, 3 maggio 2007), in Cass. pen., 2007, p. 4346 ss.
[14] Cfr. CGUE, Grande sezione, 26 febbraio 2013, C- 399/11, Stefano Melloni c/ Ministerio Fiscal.
[15] La terminologia in virgolette è mutuata da V. Manes, Il giudice nel labirinto, cit., p. 16.
[16] CGUE, Grande sezione, 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10, Azik Melki e Sélim Abdeli, su cui S. Manacorda, Cour de justice et juridictions constitutionnelles: quelles interactions en droit pénal, cit.
[17] CGUE, Azik Melki e Sélim Abdeli, cit., § 56
[18] Così C. Sotis, Le regole dell'incoerenza, cit., p. 59. Sulla sentenza della Corte costituzionale tedesca, v. in Italia J. P. Pierini, Il mandato di arresto europeo alla prova del Bundesverfassungsgericht tedesco: "schiaffo" all'Europa o cura negligente dei diritti del nazionale da parte del legislatore?, in Cass. pen., 2006, p. 237 s.
[19] Cfr. CGUE, Stefano Melloni c/ Ministerio Fiscal, cit., §§ 57-64.
[20] Salvo che la Corte di giustizia non ritenga che il termine di trenta giorni si applichi unicamente alla "decisione", e non anche alla "decisione definitiva" resa dall'autorità giudiziaria nazionale.
[21] Cfr. CGUE, Grande sezione, 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 e C-415/05, Kadi c. Consiglio dell'Unione europea e Commissione.
[22] M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit. Vol. II. Le pluralisme ordonné, Seuil, 2006.
[23] Le idee di "autonomia, rispetto reciproco e di capacità di agire insieme" sono riposte nel concetto di "unione" (Verbund) elaborato dal presidente del Tribunale costituzionale tedesco e citato da V. Manes, Il giudice nel labirinto, cit., p. 133.