ISSN 2039-1676


18 aprile 2016 |

La Corte di Giustizia si pronuncia sul rapporto tra mandato d'arresto europeo e condizioni di detenzione nello Stato emittente

Corte di Giustizia Ue, grande camera, sent. 5 aprile 2016, Aranyosi e Caldararu, cause C-404/15 e C-659/15 PPU

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Con la sentenza del 5 aprile 2016 la Grande Camera della Corte di Giustizia dell'Unione Europea afferma per la prima volta che, prima di consegnare una persona in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, lo Stato d'esecuzione deve accertarsi che le condizioni di detenzione nello Stato emittente siano conformi all'art. 4 della Carta di diritti fondamentali dell'Unione Europea, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti, e al corrispondente art. 3 Cedu, come interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo.

La pronuncia ha per oggetto due rinvii pregiudiziali, promossi da un tribunale tedesco ai sensi dell'art. 267 TFUE, relativi all'interpretazione dell'art. 1, par. 3, dell'art. 5 e dell'art. 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584 /GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro del Consiglio 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009.

 

1. I rinvii pregiudiziali

Il primo caso riguarda due mandati di arresto europeo emessi da un tribunale ungherese nei confronti del sig. Aranyosi, accusato di aver commesso alcuni reati contro il patrimonio. Il signor Aranyosi veniva arrestato il 14 gennaio 2015 in Germania, a Brema, grazie alla segnalazione del sistema d'informazione Schengen. Nell'ambito della procedura di consegna, il tribunale di Brema rilevava l'assenza di indicazioni convincenti rispetto al fatto che, se consegnato all'autorità giudiziaria ungherese, il signor Aranyosi non sarebbe stato sottoposto a condizioni di detenzione contrastanti con l'articolo 3 Cedu, nonché coi diritti fondamentali e coi principi generali del diritto sanciti dall'articolo 6 TUE. Il giudice tedesco motivava tale conclusione osservando che l'Ungheria è stata recentemente condannata per violazione dell'art. 3 Cedu a causa dello strutturale del sovraffollamento carcerario (C. eur. dir. uomo, sent. 10.3.2015, Varga e altri c. Ungheria), fenomeno altresì riscontrato dal Comitato per la Prevenzione della Tortura tra il 2009 e il 2013.

Il secondo caso riguarda il sig. Caldararu, cittadino rumeno condannato in via definitiva nel suo Paese a scontare un anno e otto mesi di reclusione per guida senza patente. Il 29 ottobre 2015 il competente tribunale rumeno emetteva un mandato d'arresto europeo, a seguito del quale il sig. Caldararu veniva arrestato a Brema. Anche in questo caso, tuttavia, il tribunale tedesco osservava che, alla luce della giurisprudenza della Corte edu sulle condizioni di detenzione nello Stato emittente (sent. Vociu c. Romania, Bujorean c. Romania, Burlacu Constantin Aureliano c. Romania e Mihai Laurentiu Marin c. Romania, tutte del 10 giugno 2014), nonché dei rapporti del CPT, non vi erano indicazioni convincenti per escludere che il signor Caldararu sarebbe stato sottoposto a condizioni di detenzione contrastanti con l'articolo 3 Cedu e l'articolo 6 TUE.

Sulla scorta di queste premesse il tribunale di Brema decideva di sospendere l'esecuzione dei MAE e di sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

1) se l'articolo 1, comma 3, della decisione quadro sul MAE debba essere interpretato nel senso che, in presenza di seri elementi indicanti che le condizioni di detenzione nello Stato di emissione violano i diritti fondamentali, l'esecuzione del mandato d'arresto -  sia esso finalizzato all'esercizio dell'azione penale (come nel caso del Sig. Aranyosi) o all'esecuzione di una pena detentiva (come nel caso del Sig. Caldararu) -  possa o debba essere rifiutata, oppure se la consegna della persona possa o debba essere subordinata all'ottenimento di informazioni da parte dello Stato membro d'emissione che consentano di ritenere le condizioni detentive conformi ai diritti fondamentali.

2) se gli articoli 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che le informazioni sul rispetto dei diritti fondamentali nello Stato di emissione possono essere fornite dall'autorità giudiziaria che ha emesso il MAE oppure se, per il rilascio di queste informazioni, rileva la ripartizione delle competenze all'interno dello Stato emittente.

 

2. La sentenza dalla Grande Camera della Corte di Giustizia

La Corte ricorda anzitutto che il principio di mutuo riconoscimento su cui poggia il sistema del mandato d'arresto europeo è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri circa il fatto che i loro rispettivi sistemi giuridici siano in grado di fornire una protezione equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali riconosciuti a livello UE, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali.

In linea di principio, l'autorità giudiziaria di uno Stato Membro non può rifiutare di eseguire un MAE se non nei casi previsti dagli artt. 3, 4 e 4 bis della decisione quadro (che elencano una serie di ipotesi eterogenee tra cui, ad esempio, l'amnistia, la non imputabilità, la prescrizione del reato etc.). Inoltre, l'art. 5 prevede una serie di ipotesi (processo in absentia; ergastolo; cittadinanza o residenza della persona oggetto del mandato nello Stato di esecuzione) in cui l'esecuzione può essere subordinata alla prestazione di determinate garanzie da parte dello Stato emittente.

Ciò premesso, la Corte evidenzia peraltro che, ai sensi dell'art. 1 par. 3 della decisione quadro, "l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro". A tale proposito, i giudici europei ricordano che gli Stati Membri sono vincolati al rispetto dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, che sancisce il divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti. Il carattere assoluto dell'art. 4 della Carta è confermato dall'art. 3 Cedu, che ha contenuto corrispondente ed è inderogabile ai sensi dell'art. 15 par. 2 Cedu (§§ 83-87).

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Corte afferma che, se l'autorità giudiziaria dello Stato d'esecuzione dispone di elementi che attestano un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti per le persone detenute in uno Stato membro, è tenuta a valutare l'esistenza di questo rischio quando deve decidere sulla consegna alle autorità di tale Stato della persona oggetto di un mandato d'arresto europeo. Diversamente, l'esecuzione del MAE si tradurrebbe in un trattamento inumano o degradante per la persona consegnata (§ 88).

Nel valutare le condizioni di detenzione nello Stato emittente, "l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve basarsi su elementi oggettivi, affidabili, accurati e debitamente aggiornati (...) capaci di dimostrare se le carenze riscontrate sono sistematiche o generalizzate, se riguardano certi gruppi di soggetti, o se sono riscontrabili all'interno di determinati centri di detenzione" (§89). Tali elementi possono essere individuati alla luce di pronunce di corti sovranazionali, come ad esempio le sentenze della Corte edu, nonché da pronunce dello Stato membro di emissione, o da rapporti e altri documenti predisposti in seno al Consiglio del Europa o alle Nazioni Unite (Ibidem).

I giudici della Grande Camera precisano tuttavia che l'esistenza del rischio di trattamenti inumani o degradanti a causa delle condizioni generali di detenzione nello Stato membro di emissione non può comportare, in quanto tale, il rifiuto di eseguire un mandato di d'arresto europeo, essendovi la possibilità che tale rischio non si concretizzi nel caso di specie: pertanto, l'autorità giudiziaria deve appurare in modo concreto e preciso se vi sono fondati motivi per ritenere che proprio l'interessato verrà sottoposto al rischio di trattamenti inumani o degradanti. La semplice esistenza di elementi che riflettono problemi sistemici o generalizzati rispetto alle condizioni di detenzione, in effetti, non implica necessariamente che, nel caso concreto, la persona interessata possa essere sottoposta a trattamento inumano o degradante se consegnata alle autorità di tale Stato membro (§§ 91-94).

Al fine di appurare il rispetto dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali nel caso concreto l'autorità giudiziaria di esecuzione deve, ai sensi dell'articolo 15, par. 2 della decisione quadro, chiedere all'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione di fornire con urgenza le informazioni sulle condizioni a cui sarà sottoposta la persona oggetto del MAE. Tale richiesta può riguardare anche l'esistenza, nello Stato membro di emissione, di procedure e meccanismi nazionali o internazionali di controllo delle condizioni di detenzione, consistenti, ad esempio, in sopralluoghi all'interno dei penitenziari (§§ 95-96).

Se l'autorità giudiziaria constata che esiste un rischio effettivo di trattamenti inumani o degradanti, l'esecuzione del mandato deve essere rinviata, ma non abbandonata (sul punto la Corte richiama il proprio precedente Lanigan, C-237/15 PPU, 16 luglio 2015, § 38).

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, più in particolare, rimandare la decisione sulla consegna della persona fino a quando riceve informazioni che consentano di escludere l'esistenza del rischio di trattamenti inumani o degradanti. La Corte precisa peraltro che, nel frattempo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione potrà mantenere la persona richiesta in stato di arresto solo nella misura il cui la procedura vegna condotta in maniera suffcientemente diligente, e la durata della detenzione non divenga eccessiva, tenuto conto del principio di presunzione di innocenza e, in ogni caso, del rispetto del principio di proporzionalità nella limitazione dei diritti fondamentali di cui all'art. 52 (1) della Carta (§ 100-101). In ogni caso, l'eventuale remissione in libertà della persona richiesta nelle more della procedura dovrà essere corredata delle misure necessarie per evitare il rischio di fuga e per garantire la possibilità pratica di esecuzione del MAE una volta che se ne sussistano le condizioni (§ 102).

Nell'ipotesi dunque in cui le informazioni ricevute consentano di escludere un rischio reale di di trattamenti inumani e degradanti nello Stato richiedente, l'autorità giudiziaria deve adottare, entro i termini stabiliti dalla decisione quadro, la propria decisione sull'esecuzione del mandato d'arresto (§ 103). Viceversa, se l'esistenza del rischio non può essere esclusa in un tempo ragionevole, l'autorità deve decidere se porre fine alla procedura di consegna (§104).

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte risponde al quesito sottopostole nella maniera seguente:

L'art. 1, par. 3, l'art. 5 e l'art. 6, par. 1 della decisione quadro 2002/584 /GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi obiettivi, affidabili, precisi e aggiornati, che dimostrino l'esistenza di carenze vuoi sistematiche o generalizzate, vuoi nei confronti di determinati gruppi di persone, vuoi ancora rispetto ad alcuni centri di detenzione dello Stato membro di emissione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e fondati per ritenere che la persona oggetto del MAE emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, corra il rischio reale, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in caso di consegna allo Stato membro di emissione.

A tal fine, l'autorità giudiziaria d'esecuzione deve richiedere informazioni supplementari all'autorità giudiziaria di emissione, la quale, dopo avere domandato, se necessario, l'assistenza dell'autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato membro di emissione, ai sensi dell'art. 7 della decisione quadro, deve comunicare tali informazioni entro il termine fissato nella richiesta. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve rimandare la sua decisione sulla consegna della persona fino a quando riceve informazioni che consentano di escludere l'esistenza del rischio di trattamenti inumani o degradanti. Se l'esistenza del rischio non può essere esclusa in un tempo ragionevole, l'autorità deve decidere se porre fine alla procedura di consegna.

 

3. Brevi considerazioni conclusive

Come anticipato, la pronuncia risulta significativa in quanto per la prima volta la Corte di Giustizia afferma che l'esecuzione del MAE può essere subordinata all'accertamento in ordine al rispetto dei diritti fondamentali della persona oggetto di consegna da parte dello Stato emittente.

Va tuttavia evidenziato che la Corte insiste sulla "individualizzazione" del rischio (§§ 93-94): la presenza di deficienze sistemiche nel sistema penitenziario di uno Stato Membro non basta di per sé a legittimare una deroga all'ordinario svolgimento della procedura del mandato d'arresto europeo, occorrendo che nel caso concreto la persona, se consegnata, rischi di essere sottoposta a condizioni di detenzione equiparabili ad un trattamento inumano o degradante.

Parrebbe dunque, ad una prima lettura, che la Corte di Giustizia abbia riconosciuto la sufficienza di rassicurazioni sul caso individuale: anche a fronte, ad esempio, di un sistema penitenziario afflitto da problemi di sovraffollamento, resterebbe la possibilità per lo Stato emittente di garantire la collocazione della persona all'interno di un istituto non soggetto a tale problema.

La portata della pronuncia parrebbe inoltre essere attenuata dalla natura essenzialmente procedimentale del principio affermato dalla Corte. La constatazione del rischio di violazione dei diritti fondamentali attiva in prima battuta un obbligo di consultazione tra le due autorità giudiziarie coinvolte. Tuttavia, se tale scambio di informazioni non consente di escludere l'esistenza di un rischio individuale, la principale conseguenza non è l'abbandono immediato dell'esecuzione del mandato, bensì il suo rinvio (§ 98). La Corte ammette la possibilità di un rifiuto del mandato laddove l'esistenza del rischio non possa essere esclusa o superata "dans un délai raisonnable". In tal caso, peraltro, rimarrebbe aperta la questione relativa alla compatibilità del rifiuto con l'obbligo di leale cooperazione (art. 4 par. 3 TUE).