ISSN 2039-1676


03 luglio 2014 |

L'attualità della pericolosità sociale va accertata, senza presunzioni, anche per gli indiziati di mafia

Osservazioni a margine di Cass. Pen., Sez. I, 11 febbraio 2014 (dep. 5 giugno 2014), n. 23641, Pres. Giordano, Rel. Magi, Ric. Mondini

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SOMMARIO: 1. Premessa: il rilievo della confisca di prevenzione. - 1. Premessa: il doveroso adeguamento verso i principi della Cedu, in particolare nella materia della prevenzione. - 2. Presupposti di applicabilità delle misure di prevenzione personali e presunzioni: a) la riconducibilità a una delle categorie di pericolosità, b) il giudizio di pericolosità sociale. - 2.1. La riconducibilità a una delle categorie di pericolosità. - 2.2. Il giudizio di pericolosità sociale. - 2.3. Giudizio di pericolosità sociale e presunzioni. - 2.4. I principi espressi dalla sentenza in esame. - 3. Presupposti di applicabilità delle misure di prevenzione personali e presunzioni: c) l' attualità della pericolosità sociale. - 3.1 L'attualità della pericolosità sociale. - 3.2. Accertamento dell'attualità della pericolosità sociale e presunzioni: l'orientamento dominante della Corte di cassazione. - 3.3. Accertamento dell'attualità della pericolosità sociale e presunzioni: la Corte di cassazione verso l'abbandono delle presunzioni. - 3.4. La sentenza in commento. - 4. Conclusioni.