ISSN 2039-1676


10 dicembre 2010

Corte di appello di Palermo, sez. V, 10 dicembre 2010 (dec.), Pres. Di Vitale (confisca di prevenzione)

Disciplina temporale della confisca di prevenzione nei confronti degli eredi

MISURE DI PREVENZIONE – CONFISCA – Termini per l’emanazione del provvedimento nel caso di decesso del proposto
 
A seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 125/2008 alla l. n. 575/1965, la confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso può essere proposta nei confronti degli eredi quando il proposto sia deceduto prima della conclusione del procedimento (art. 2 bis comma 6 bis della medesima legge) ed anche quando il soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la misura sia deceduto prima dell’avvio del procedimento di prevenzione, purché tale provvedimento venga disposto entro il termine massimo di cinque anni dal decesso (art. 2 ter comma 11 della l. 575/1965). In entrambe le ipotesi, peraltro, la confisca deve essere emanata entro il termine generale di un anno dalla data dell’avvenuto sequestro, prorogabile fino a due anni con provvedimento motivato del tribunale nel caso di indagini complesse (art. 2 ter comma 3 della citata l. n. 575/1965). L'azione ablativa deve essere definita entro un anno dal sequestro (prorogabile di un altro anno), se questo è successivo alla morte del proposto; deve invece essere definita entro un anno dalla morte (prorogabile di un altro anno), se il sequestro è anteriore alla morte del proposto. (In applicazione di tali criteri la Corte, in accoglimento dell’appello proposto dagli eredi del proposto alla misura di prevenzione deceduto anteriormente all'emanazione del sequestro di prevenzione, ha revocato la confisca di ogni bene sequestrato perché l’Autorità Giudiziaria avrebbe dovuto concludere il procedimento ablativo entro due anni decorrenti non già dal sequestro, bensì dalla morte del proposto).
 
Riferimenti normativi:
l. n. 575/1965, art. 2 bis comma 6 bis
 
l. n. 575/1965, art. 2 ter comma 3
 
L. n. 575/1965, art. 2 ter comma 11
 
 
MISURE DI PREVENZIONE – CONFISCA – Applicabilità anche in caso di morte del soggetto proposto – Principio di irretroattività – Operatività – Esclusione
 
In tema di confisca di prevenzione, la disposizione introdotta dalla l. n. 125/2008 nell’art. 2 bis, comma 6 bis l. n. 575/ 1965 – che consente l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione – non è soggetta al divieto di irretroattività ai sensi dell’art. 25, comma 2 Cost., che opera solo in relazione alle pene e comunque alle misure di carattere sanzionatorio. (In motivazione la Corte ha precisato che la confisca di prevenzione non ha carattere sanzionatorio né è assimilabile ad un vero e proprio provvedimento di “prevenzione”, ma va qualificata, piuttosto, come un vero e proprio “tertium genus” costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall’art. 240 c.p., applicata, per scelta non sindacabile del legislatore, nell’ambito dell’autonomo procedimento di prevenzione previsto e disciplinato dalla l. n. 575/1965 e successive modificazioni). (Massime a cua di Lodovica Beduschi)
 
Riferimenti normativi:
l. n. 575/1965, art. 2 bis comma 6 bis Cost. art. 25 comma 2
 
C.p. art. 240