ISSN 2039-1676


21 febbraio 2012 |

La confisca di prevenzione nei confronti del 'morto'. Un non liquet della Corte costituzionale, con rinvio a interpretazioni costituzionalmente orientate

Nota a Corte cost. 9 febbraio 2012, n. 21, Pres. Quaranta, Rel. Lattanzi (infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, undicesimo comma, della legge n. 575 del 1965)

Sommario: 1. La vicenda processuale esaminata dal giudice remittente, la norma oggetto della questione proposta. - 2. I dubbi di costituzionalità proposti dal giudice remittente. - 3. La rilevanza della decisione della Corte dopo le modifiche apportate al sistema delle misure di prevenzione patrimoniali nel 2008 e 2009 (cenni). - 4. La rilevanza della decisione della Corte, con specifico riferimento all'applicabilità della misura patrimoniale dopo la morte del proposto. - 4.1. Le diverse ipotesi, la portata ricognitiva del c.d. codice antimafia (d. lgs. 159/11). - 4.2. Le ragioni della rilevanza dell'intervento della Corte. - 4.2.1. L'origine delle misure patrimoniali: principio di accessorietà e Corte Costituzionale.  - 4.2.2. L'attenuazione del principio di accessorietà. Gli interventi della Corte costituzionale. - 4.2.3. Le proposte di riconoscimento legislativo del principio di applicazione disgiunta. - 4.2.4. L'introduzione del principio di applicazione disgiunta. - 4.2.3. I rischi derivanti dalla confisca quale misura di sicurezza seppur atipica. - 5 La decisione della Corte. - 6. L'infondatezza della questione con riferimento alle violazioni del diritto di difesa e del principio del contraddittorio nei confronti del soggetto deceduto. - 7. L'infondatezza della questione con riferimento ai successori del de cuius: a) L'argomento fondato sulla ratio della confisca di prevenzione. - 8. L'infondatezza della questione con riferimento ai successori del de cuius: b) L'argomento fondato sulla possibilità di accertare i presupposti della misura pur nel caso di morte del proposto. - 9. L'infondatezza della questione con riferimento ai successori del de cuius: c) l'argomento fondato sulla assicurazione ai successori dei mezzi probatori e i rimedi previsti per il de cuius. - 10. Una prospettiva di interpretazione costituzionalmente orientata nel caso di misura di prevenzione patrimoniale adottata dopo la morte del proposto.

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