ISSN 2039-1676


30 maggio 2014

Le Sezioni unite sulla confisca di prevenzione: irrilevanti i redditi da evasione fiscale nella verifica di proporzione tra beni posseduti e attività  economiche

Cass., Sez. Un., c.c. 29 maggio 2014, Pres. Santacroce, Rel. Zampetti, Ric. Repaci (informazione provvisoria)

 

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, nel corso della camera di consiglio del 29 maggio 2014, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se, ai fini della confisca di cui all'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 (attualmente art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto, titolare diretto o indiretto dei beni, debba tenersi conto o meno dei proventi dell'evasione fiscale».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data la seguente soluzione: «Negativa». Il 30 maggio 2014 è stata distribuita una versione corretta dell'informazione, che specifica il senso, per altro già desumibile, della risposta data al quesito: "Negativa: non rilevano per giustificare la sproporzione i proventi dell'evasione fiscale".

La deliberazione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.

Pubblicheremo la sentenza non appena saranno depositate le motivazioni.

La nostra Rivista ha già pubblicato l'ordinanza n. 7289/14 (cliccare qui), con la quale la I sezione penale della Corte aveva rimesso la questione alle Sezioni unite, con una nota di F. Menditto, La rilevanza dei redditi da evasione fiscale nella confisca di prevenzione e nella confisca "allargata" (cliccare qui) e una nota di A.M. Maugeri, La confisca allargata: dalla lotta alla mafia alla lotta all'evasione fiscale? (cliccare qui).  (GL)