ISSN 2039-1676


22 ottobre 2012 |

La Consulta interviene sulle regole di destinazione dei beni assoggettati a confisca di prevenzione

Corte cost., 19 ottobre 2012, n. 234, Pres. Quaranta, Rel. Lattanzi

1. Pubblichiamo qui una recentissima decisione della Consulta che, per quanto riferita alle regole ed ai temi del rapporto tra Stato e Regioni, presenta un certo interesse quanto ai criteri di destinazione dei beni posti ad oggetto di una confisca di prevenzione.

La Regione siciliana aveva impugnato alcune norme del cd. codice antimafia (gli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), in riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, ed anche in rapporto all'articolo 33 del proprio Statuto speciale (approvato com'è noto con legge di rango costituzionale) ed al principio di leale collaborazione. Si tratta, in sintesi, della disciplina per l'assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione: tali beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato, che può trattenerli oppure destinarli, con la propria Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al  patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione. La ricorrente aveva contestato la scelta del legislatore nazionale, anzitutto in ragione di parametri peculiari (la normativa statutaria prevede che sia la Regione siciliana ad acquisire beni di interesse storico e artistico, o miniere, o ancora cave e torbiere). Di portata più generale alcune censure ulteriori: mancata previsione di intese tra Stato e Regione nel procedimento per l'assegnazione, e, soprattutto, adozione di un criterio preferenziale di assegnazione allo Stato dei beni confiscati, con pregiudizio degli interessi degli enti territoriali. Infine, la ricorrente aveva eccepito in merito alla norma che prevede la nomina di un commissario «statale» con poteri sostitutivi quando, assegnato il bene ad un ente diverso, quest'ultimo non abbia conferito al bene stesso, nel termine di un anno, una delle destinazioni previste dalla legge.

 

2.  Particolarmente interessante è la risposta alla questione concernente i criteri di scelta per la destinazione dei beni confiscati, che la Corte ha giudicato infondata in quanto costruita su di un erroneo presupposto interpretativo. Non è affatto vero che la norma censurata esprima un criterio legale di preferenza per la destinazione allo Stato, e, comunque, un qualche criterio di preferenza. Altrove dovranno essere cercati, caso per caso, i fattori per  l'esercizio dell'opzione rimessa all'Agenzia nazionale, per la quale non manca, però, un principio ispiratore, già enunciato dalla stessa Consulta: «la restituzione alle collettività territoriali - le quali sopportano il costo più alto dell'"emergenza mafiosa" - delle risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali rappresenta (...) uno strumento fondamentale per contrastarne l'attività, mirando ad indebolire il radicamento sociale di tali organizzazioni e a favorire un più ampio e diffuso consenso dell'opinione pubblica all'intervento repressivo dello Stato per il ripristino della legalità» (sentenza n. 34 del 2012).

 

3. Infondate, come accennato, anche le ulteriori questioni di legittimità. Rinviando gli interessati alla lettura della sentenza, sul punto piuttosto articolata, può dirsi in sintesi che le norme statutarie evocate dalla Regione siciliana regolano l'acquisto a titolo originario di parte dei beni di cui si tratta, quando sono rinvenuti, e non ipotesi di trasferimento «forzoso» di cose già appartenenti a privati (discorso più complesso riguarda le cave e le torbiere).

In ogni caso, la normativa concernente gli effetti della confisca definitiva a titolo di misura di prevenzione attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, anche con riferimento all'assegnazione dei beni e alle funzioni di vigilanza sulla corretta utilizzazione di essi da parte degli assegnatari. Il che, per inciso, esclude la necessità costituzionale di previsioni utili a regolare forme di concertazione con gli enti territoriali.

Quanto alla gestione commissariale, le censure regionali si fondavano sulla difformità tra la fattispecie in esame e le previsioni dell'art. 120 Cost.: le quali però, come già chiarito in altre ed ormai numerose decisioni, hanno la funzione di prevedere un determinato e straordinario strumento di intervento sostitutivo del Governo, ma non quella di precluderne ogni altro, che sia compatibile con le ulteriori previsioni costituzionali in materia di riparto delle funzioni. La normativa antimafia configura un potere sostitutivo certamente estraneo all'ambito applicativo dell'art. 120, secondo comma, Cost., ma congruente rispetto al «processo di allocazione, da parte della legge dello Stato, che ne è competente, della funzione amministrativa rimessa all'ente territoriale reputato idoneo, al fine di evitare che l'esercizio di tale funzione possa venire paralizzato dall'inerzia di quest'ultimo, così compromettendo un interesse assegnato alla sfera di competenza statale».