ISSN 2039-1676


25 maggio 2011

Trib. Napoli (sez. misure di prevenzione), 25.5.2011 (dec.), Pres ed Est. Menditto (misure di prevenzione patrimoniali)

In tema di sequestro dell'azienda, provvedimento di prosecuzione dell'impresa e direttive di gestione della medesima

MISURE DI PREVENZIONE – MISURE PATRIMONIALI – Amministrazione dei beni sequestrati – Provvedimento di prosecuzione dell’impresa – Criteri di scelta, effetti.
 
Il Tribunale, nell’adottare il provvedimento previsto dall’art. 2 sexies, comma quarto, L. 575/65, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, deve tendere a proseguire (nella più ampia misura possibile e con la dovuta collaborazione delle istituzioni coinvolte) l’attività imprenditoriale perseguendo la sua necessaria legalizzazione: riconoscimento dei diritti dei lavoratori, regolarizzazione fiscale e amministrativa, etc.. Solo in presenza di un’impresa irreversibilmente mafiosa ovvero di costi insostenibili derivanti dalla legalizzazione dovrà disporre la cessazione dell’attività. I poteri del Tribunale possono essere esercitati in modo più incisivo (vale a dire in un’ottica non solo principalmente conservativa) con l’avanzamento del procedimento e l’incremento delle possibilità di confisca definitiva. Il provvedimento del Tribunale, assicurando il prosieguo dell’attività imprenditoriale sotto la direzione degli organi dello Stato, richiede l’opportuno coordinamento con le disposizioni di carattere amministrativo da cui discende la cessazione dell’attività imprenditoriale conseguente all’infiltrazione criminale.
 
Riferimenti normativi: Cost. artt. 2, 3, 4, 41 e 42
  L. n. 575/65, art. 2 sexies
  D.L. 4/10, conv. dalla L. 50/10
 
MISURE DI PREVENZIONE – MISURE PATRIMONIALI – Amministrazione dei beni sequestrati – Direttive di gestione dell’impresa – Impresa individuale e impresa collettiva (società) –Oggetto del sequestro – Poteri dell’amministratore.
 
Il provvedimento del Tribunale sulle direttive di gestione dell’impresa deve essere adottato coordinando le disposizioni di altri rami del diritto, specificamente del codice civile, con quelle della L. 575/65 che tendono ad evitare comportamenti o azioni che, attraverso l’apparente rispetto delle norme, consentano l’elusione della normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Nel caso di impresa individuale, in cui oggetto del sequestro è l’azienda, qualora non sia più conveniente l’affitto, l’amministratore giudiziario esercita i diritti dell’imprenditore ovvero - qualora sia assolutamente indispensabile la presenza dell’imprenditore - esercita uno stringente controllo sulla sua attività. Nel caso di impresa collettiva esercitata da una società di capitali, in cui oggetto del sequestro sono quote sociali maggioritarie e l’azienda, si può disporre la sostituzione del legale rappresentante della società. L’amministratore, in ogni caso, esercita uno stringente controllo sulle attività imprenditoriali (nella fattispecie la Corte ha disposto il prosieguo di imprese individuali - anche provvisoriamente per verificare la redditività dell’azienda - e di imprese collettive esercitate da società di capitali - in un caso condividendo l’operato del Giudice Delegato che aveva disposto la sostituzione del legale rappresentante; ha disposto la liquidazione e cancellazione del’impresa esercitata da società di persone. La Corte ha impartito all’amministratore giudiziario la direttiva di provvedere al puntuale e tempestivo controllo di tutte le attività aziendali, relazionando tempestivamente al giudice delegato in ordine a eventuali anomalie.
 
Riferimenti normativi:
Disp. att. c.p.p., art. 104
  Disp. att. c.p.p., art. 104 bis
  L. n. 575/65, art. 2 sexies
  Cod. civ artt. 2383 e 2487