2 ottobre 2012 |
Sequestro di prevenzione ordinario, anticipato, urgente e applicazione disgiunta della misura patrimoniale nel caso di misura personale in atto: caratteri distintivi e norme applicabili.
Cass. pen., sez. I, sent. 20.03.2012 (dep. 21.09.2012), Pres. Chieffi, Est. Caiazzo, ric. Vrenna.
1. Il caso esaminato e la decisione della Corte di Cassazione.
1.1. Premessa.
La sentenza della Corte di Cassazione in esame costituisce l'occasione per affrontare, sia pure sinteticamente, alcuni temi relativi sia alle diverse tipologie di sequestri di prevenzione, su cui vi sono ancora oggi alcune incertezze, sia all'applicazione della misura patrimoniale dopo l'adozione della misura personale la cui disciplina non è stata aggiornata dopo l'introduzione nel nostro ordinamento del principio di applicazione disgiunta.
Le lacune ancora oggi presenti nella normativa e alcune incertezze giurisprudenziali derivanti dalla particolarità della materia della prevenzione possono avere influito su alcune argomentazioni della Corte che non appaiono convincenti, pur se la soluzione adottata è pienamente condivisibile.
1.2. Il caso in esame.
Nei confronti di una persona sottoposta alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, perciò quando la misura era in atto (pur se sospesa per lo stato di detenzione del prevenuto), veniva avanzata una proposta di sequestro e confisca di un bene. Per quanto può desumersi dall'esposizione in fatto, l'organo proponente chiedeva contestualmente il sequestro in via d'urgenza.
Il Presidente del Tribunale provvedeva in «via d'urgenza» (non sono indicate le disposizioni richiamate dal provvedimento presidenziale), fissando l'udienza di convalida che veniva celebrata e conclusa dal Tribunale nei trenta giorni dalla proposta, perciò in applicazione del procedimento previsto dall'art. 2-bis, co. 4 e 5, l. n. 575/65 (c.d. sequestro anticipato). All'esito della successiva ordinaria udienza il Tribunale disponeva la confisca.
La Corte d'Appello, pur qualificando il decreto di sequestro del Presidente del Tribunale urgente (ex art. 2-ter, comma 2), perciò da convalidare nei dieci giorni dall'adozione, riteneva non essersi verificata alcuna nullità in quanto la parte era stata messa in condizione di esercitare i propri diritti difensivi, prima nell'udienza di, poi in quella funzionale alla confisca.
1.3. La decisione della Corte di Cassazione.
Il giudice di legittimità, in sintesi, ritiene che il caso in esame non vada inquadrato nell'ipotesi di sequestro anticipato o urgente, ma in quello di cui all'art. 2-ter, co. 6, l. cit., per il quale vanno applicate, qualora sia adottato il provvedimento presidenziale, le disposizioni sulla convalida del sequestro anticipato «per ragioni sistematiche».
Particolarmente interessante il ragionamento svolto dalla Corte nelle parti in cui si affrontano alcuni temi relativi ai diversi provvedimenti di sequestro che si possono così sintetizzare:
a) il caso in esame non va inquadrato nelle due tipologie di sequestro previste in via d'urgenza, che si differenziano per i diversi termini per la convalida derivanti dallo stato in cui si trova il procedimento:
- l'art. 2-bis, co. 5, l. n. 575/65 (sequestro anticipato) presuppone che «non sia ancora iniziato il procedimento davanti al Tribunale»; perciò prevede un più lungo termine per la convalida del decreto presidenziale, trenta giorni decorrenti dalla proposta, da adottare «da parte del Tribunale (ancora da costituire)»;
- l'art. 2-ter, co. 2, l. cit. (sequestro urgente) prevede il sequestro del Tribunale nei confronti della persona «nei cui confronti è iniziato il procedimento», con la possibilità da parte del Presidente di emettere, su richiesta degli organi ivi previsti, un decreto di sequestro urgente in cui il termine per la convalida «deve avvenire in termini più brevi, poiché non è necessario costituire» il Tribunale;
b) trova applicazione, invece, nel caso in esame, l'art. 2-ter, co. 6, l. cit. che consente sequestro e confisca dopo che la misura personale sia stata già applicata e sia in atto, con competenza attribuita al medesimo Tribunale che ha disposto la misura personale;
c) non essendo previsto dall'art. 2-ter, co. 6, l. cit. il sequestro in via d'urgenza deve ritenersi che il decreto del Presidente del Tribunale, essendo ormai cessato il procedimento per l'applicazione della misura personale e, perciò, non «essendo in corso alcun procedimento davanti al Tribunale», debba essere convalidato nel termine di trenta giorni previsto «in un caso del tutto analogo dall'art. 2-bis, co. 5» in cui egualmente il procedimento di prevenzione non è iniziato.
2. Le diverse ipotesi di sequestro, anche dopo l'emanazione del d.lgs. n. 159/11.
Le diverse ipotesi di sequestro sono previste oggi dal d.lgs. n. 159/11 (artt. 20, co. 1, e 22) che, sostanzialmente, riproduce le disposizioni previgenti[1] non procedendo ad alcun aggiornamento che pure era necessario a seguito della stratificazione normativa[2] e delle incertezze giurisprudenziali da cui derivavano possibili sovrapposizione e confusioni tra gli istituti[3].
2.1 Il sequestro ordinario.
Il sequestro ordinario è previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 159/11 (art 2-ter, comma 2, l. n. 575) che fissa i presupposti per il provvedimento cautelare funzionale alla confisca adottato dal Tribunale, eventualmente dopo lo svolgimento di ulteriori indagini.
Si discute sulla possibilità da parte del Tribunale di disporre il sequestro ordinario inaudita altera parte e senza necessità di fissare contestualmente l'udienza camerale per la confisca.
L'interrogativo è originato, principalmente, dal coordinamento con la disposizione sul sequestro anticipato, di cui si dirà oltre, che consente agli organi proponenti di «richiedere, unitamente alla proposta, al presidente del Tribunale di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza». Perplessità sorgono anche dalla disposizione sul sequestro urgente che può essere richiesto, sempre al presidente del Tribunale, «nel corso del procedimento».
La giurisprudenza di legittimità è intervenuta in poche occasioni offrendo soluzioni che si possono così riassumere:
- non può qualificarsi come abnorme il decreto di sequestro anticipato emesso dal Tribunale in composizione collegiale e non dal solo presidente in quanto, di regola, il sequestro deve essere disposto dal Tribunale collegiale[4];
- non si verifica alcun vizio qualora il Tribunale, in occasione dell'udienza fissata per la trattazione del procedimento, nonostante l'omessa notifica dell'avviso all'interessato, adotti il sequestro, consentito all'organo collegiale una volta iniziato il procedimento; tale condizione sussiste quando «una proposta sia stata presentata ed un'udienza sia stata fissata», anche se la celebrazione di questa debba slittare per la mancata integrazione del contraddittorio[5];
- non è configurabile la nullità del decreto di sequestro adottato dal Tribunale, in composizione collegiale, una volta «iniziato il procedimento»; tale condizione è rispettata quando una proposta sia stata presentata e un'udienza sia stata comunque fissata[6].
Può condividersi l'orientamento della Cassazione quando attribuisce ampio rilievo al decreto di sequestro emesso dal Tribunale collegiale, organo naturale titolare della competenza ad adottare il provvedimento cautelare. Non convince, invece, l'individuazione della competenza ordinaria del Tribunale con riferimento «all'inizio del procedimento» che coinciderebbe con la fissazione contestuale dell'udienza (pur se, poi, non si ritiene necessaria la sua celebrazione) perché il procedimento inizia col deposito della proposta da parte dell'organo procedente[7].
Del resto l'intervento dell'organo collegiale prima dell'udienza non comporta alcun sacrificio ai diritti delle parti per l'eventuale prolungarsi della fase in cui non può essere esercitato il contraddittorio perché il termine di efficacia per l'adozione della confisca decorre dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore in esecuzione del decreto di sequestro, essendo irrilevante la data di fissazione dell'udienza o la sua celebrazione (art. 24, co. 2, d.lgs. n. 159/11); agli interessati, inoltre, indipendentemente dalla fissazione dell'udienza per la confisca, è consentita la richiesta di revoca del sequestro cui segue un procedimento che può sfociare nel ricorso per Cassazione[8].
L'interpretazione proposta risponde puntualmente alla natura del sequestro, provvedimento cautelare funzionale alla confisca, perciò adottato inaudita altera parte.
2.2 Il sequestro anticipato.
Il cd. sequestro anticipato (o precauzionale), disciplinato dall'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 159/11 (art. 2 quater, co 4 e 5, l. 575/65), può essere richiesto dagli organi previsti oggi all'art. 17 d.lgs. n. 159/11 che, unitamente alla proposta di applicazione della misura patrimoniale (sequestro e confisca), avanzano apposita istanza in tal senso.
Presupposto del provvedimento è il «concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca siano dispersi, sottratti od alienati».
La finalità dell'istituto è ravvisabile, dunque, nella scelta dell'organo proponente di richiedere un intervento del giudice in termini brevissimi al fine di evitare la sottrazione dei beni da parte del proposto; laddove un termine non è previsto per il sequestro ordinario.
La competenza è attribuita al presidente del Tribunale, organo monocratico che assicura un rapido esame della proposta, che provvede nei cinque giorni dalla richiesta.
L'efficacia del sequestro viene meno qualora non sia convalidato dal Tribunale entro trenta giorni dalla presentazione della proposta (e non dall'adozione del sequestro).
Il procedimento di convalida, disciplinato prima indirettamente, dall'art. 2 bis, co. 5, l. n. 575/65, è oggi regolato, in assenza di espressi richiami, dall'art. 23, co. 1, secondo cui, salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano le disposizioni sul procedimento per l'irrogazione della misura personale camerale, ivi compresa la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, normalmente contenuta nel decreto di sequestro, al proposto e ai terzi dieci giorni prima[9].
2.3 Il sequestro urgente.
Il cd. sequestro urgente, disciplinato dall'art. 21, co. 2, d.lgs. n. 159/11 (art. 2 ter, co. 2, secondo periodo, l. n. 575/65), può essere richiesto, dopo la presentazione della proposta (ma non unitamente ad essa) dagli organi proponenti, dalla polizia giudiziaria incaricata di svolgere ulteriori indagini e su segnalazione dell'amministratore giudiziario (ipotesi questa aggiunta dal d.lgs. n. 159/11).
Presupposto del provvedimento è la particolare urgenza sorta successivamente alla proposta, nel caso di richiesta avanzata dall'organo proponente, ovvero nel corso delle ulteriori indagini. La particolare urgenza può ritenersi coincidente col pericolo di dispersione di cui al sequestro anticipato.
Non sono previsti termini per la decisione di competenza del Presidente del Tribunale.
L'efficacia del sequestro viene meno qualora non sia convalidato dal Tribunale entro dieci giorni decorrenti dall'emissione del provvedimento. La brevità del termine per la convalida spiega perché l'istituto è raramente utilizzato, ben potendo procedersi all'emissione di un decreto di sequestro ordinario del collegio, con fissazione (anche successiva) dell'ordinaria udienza per la confisca.
Il procedimento per la convalida ancora oggi non è espressamente disciplinato. La brevità del termine per la convalida, previsto nei dieci giorni corrispondenti al termine ordinario a comparire fissato per l'udienza camerale, fa propendere per l'interpretazioni secondo cui non è richiesto alcun contraddittorio camerale anticipato, ferma restando la possibilità delle parti di interloquire con memorie depositate al Tribunale[10].
2.4. Le differenze tra sequestro ordinario, anticipato e urgente.
La differenza tra le diverse tipologie di sequestro, dunque, va individuata sulla base del grado di periculum in mora che, stante la diversa e particolare urgenza, richiede un provvedimento del presidente del Tribunale, con successiva convalida del collegio, organo titolare del potere di sequestro:
- nel sequestro ordinario ricorre l'ordinario pericolo di dispersione dei beni che deriva dalla conoscenza del procedimento da parte degli interessati,
- nel sequestro anticipato il pericolo è concreto, perciò desunto da circostanze di fatto o dalla natura del bene, ed è noto all'organo proponente al momento della proposta,
- nel sequestro urgente il pericolo concreto diviene noto all'organo proponente (e agli altri soggetti previsti) in un momento successivo alla presentazione della proposta.
3. Il sequestro (disgiunto) disposto dopo l'applicazione della misura personale e prima della sua cessazione.
L'art. 2 ter, co. 6, l. n. 575/65 prevedeva un'ipotesi di applicazione disgiunta della misura patrimoniale quando vigeva il principio generale di accessorietà. La proposta patrimoniale poteva essere avanzata, ricorrendo i presupposti, anche dopo l'applicazione della misura personale, ma prima della sua cessazione; in tale caso provvedeva lo stesso Tribunale che aveva disposto la misura.
Il d.l. n. 92/08, conv. dalla l. n. 125/08 che introduceva il principio di applicazione disgiunta (art. 2-bis, comma 6 bis) non interveniva sull'art. 2-ter, co. 6, cit, che avrebbe dovuto essere coordinato con gli effetti che derivavano dalla nuova disposizione.
Il legislatore del 2011, benché sollecitato[11], si è limitato a modificare il testo previgente eliminando, all'art. 24, co. 3, l'inciso «ma prima della sua cessazione», riconoscendo un orientamento interpretativo ormai superato dai nuovi principi[12]. Il c.d. codice antimafia non ha neanche inserito il caso in esame nell'art. 18, dedicato all'applicazione disgiunta, ove più correttamente doveva essere collocato.
Nonostante alcune imprecisioni del legislatore delegato che potrebbero condurre a effetti interpretativi "riduttivi" del principio di applicazione disgiunta[13], si può affermare che ancora oggi può essere avanzata la proposta patrimoniale dopo che la misura personale irrogata sia cessata, perchè interamente espiata ovvero revocata ex nunc per sopravvenuto venir meno della pericolosità (art. 12, co. 2, d.lgs. n 159/11; art. 7, co. 2, l. n. 1423/56 previgente). In tal senso si è espressa, seppur incidentalmente la Corte di cassazione che, esaminando un caso di applicazione della misura patrimoniale mentre era in atto quella personale, ha affermato che anche se la misura personale cessa quella ablatoria può essere ugualmente disposta, considerata l'autonomia tra misura personale e patrimoniale[14].
4. Considerazioni sulla decisione della Corte.
4.1. L'inquadramento operato.
All'esito della ricostruzione del quadro normativo di riferimento la decisione della Corte in commento sembra non pienamente condivisibile nelle argomentazioni, pur pervenendo a una soluzione convincente.
L'applicazione disgiunta delle misura patrimoniale prevista dall'art. 2 ter, co. 6, l. n. 575/65 (art. 24, co. 3) non può essere definita un'ulteriore ipotesi di sequestro.
Le tipologie di sequestro sono quelle descritte, ordinario, anticipato e urgente, laddove il sequestro successivo all'applicazione della misura di prevenzione personale non è altro che un'ipotesi di applicazione disgiunta, riconosciuta legislativamente da tempo, diretta a colpire i beni acquistati da persona pericolosa e individuati successivamente all'adozione della misura personale.
La precedente irrogazione della misura personale comporta che si inizi il solo procedimento patrimoniale funzionale alla confisca, essendo state già esaminate tutte le questioni sulla pericolosità del soggetto con l'applicazione della misura di prevenzione personale.
Non convince, dunque, la Corte quando, argomentando dall'intervenuta definizione del procedimento personale, afferma che il procedimento patrimoniale nel momento in cui veniva adottato il decreto presidenziale non era iniziato.
Così come non convince l'individuazione del momento iniziale del procedimento nella fissazione dell'udienza ovvero nella costituzione del Tribunale. Da un lato, per le ragioni già descritte in precedenza, l'inizio del procedimento va individuato all'atto del deposito della proposta (personale, patrimoniale, ovvero congiunta), dall'altro non esistono formule sacramentali per la costituzione del Tribunale che avviene attraverso la convocazione del Presidente (del collegio)[15], in un procedimento in cui devono essere adottati provvedimenti inaudita altera parte.
4.2. La disciplina del sequestro urgente nel caso in esame.
La fattispecie in esame, decreto di sequestro in via di urgenza del Presidente del Tribunale emesso nel procedimento di applicazione disgiunta, non è priva di regolamentazione come sostiene la Corte (che, perciò, è costretta ad operare un'interpretazione analogica), ma è inquadrabile nella disciplina del sequestro anticipato, come previsto dall'art. 2-bis, co. 4 e 5, l. n. 575/65 (oggi art. 22, co. 1, d.lgs. n. 159/11); disciplina relativa sia alla proposta congiunta, sia a quella disgiunta (come nel caso in esame) avanzata ai sensi dell'art. 2, ter, co. 6, (oggi art. 24, co. 3, d.lgs. cit.).
Tale disposizione, dunque, trovava diretta applicazione, con convalida nei trenta giorni della proposta, così come concretamente avvenuto.
[1] Per un esame più approfondito cfr. F. Menditto, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La Confisca ex art. 12 sexies l. n. 575/65, Giuffrè, 2012, pagg. 401 e ss.
[2] Ad esempio: art. 20, co., 2, d.l. n. 152/91, conv. dalla l. n. 203/91.
[3] Nel parere formulato dalla Commissione giustizia della Camera allo schema di decreto delegato si suggeriva alcune modifiche (osservazione n. 34, condizione n. 14).
[4] S.C. sent. n. 6372/97.
[5] S.C. sent. n. 38940/03.
[6] S.C. sent. n. 25676/08.
[7] Sono in tal senso tutte le disposizioni del d.lgs. n. 159/11: i commi 3, 4 e 5, dell'art. 18 che, parlando di «procedimento che può essere iniziato», si riferiscono alla mera presentazione della proposta; analogamente, l'art. 19, co. 5, attribuisce al Tribunale il potere di disporre ulteriori indagini «Nel corso del procedimento .... iniziato...».
[8] S.C. sent. nn. 2597/92, 41153/10.
[9] L'interpretazione proposta trova conferma nell'art. 24, co 2, d.lgs. n. 159/11, che, richiamando anche l'art. 22, co. 1, prevede la sospensione del termine di trenta giorni di efficacia del sequestro che presuppone la celebrazione dell'udienza camerale e il possibile verificarsi delle cause previste dall'art. 304 c.p.p.
[10] Conferma di tale interpretazione si trae dall'art. 24, co 2, d.lgs. n. 159/11 che, come visto, estende al solo procedimento previsto per il sequestro anticipato la sospensione del termine d'efficacia nel caso in cui si verifichino, nel corso dell'udienza camerale, le cause previste dall'art. 304 c.p.p.
[11] Condizione n. 17 del citato parere della commissione giustizia.
[12] Corte cost. sent. N. 465/93.
[13] Cfr. F. Menditto, op. cit., pagg. 372 e ss.
[14] S.C. sent. n. 8761/11.
[15] Nelle condivisibile prassi seguite da numerosi Tribunali dopo il deposito della proposta il Presidente convoca il Collegio per la camera di consiglio (che può anche non esaurirsi in una solo giorno ed essere riconvocata); all'esito viene redatto il decreto, successivamente depositato.