ISSN 2039-1676


28 novembre 2012

Sequestro di prevenzione ex art. 2 sexies co. 4 l. 575/65 e diritto di abitazione

Trib. Palermo, Sez. mis. prev., 9.7.12 (dec.), Giud. Licata

MISURE DI PREVENZIONE - PATRIMONIALI - Diritto di abitazione - Riconoscimento - Condizioni

L'art. 2 sexies, quarto comma, l. 575/65 (oggi richiamato dall'articolo 40, comma secondo, d.lgs. n. 159/11) non riconosce automaticamente il diritto di abitazione dell'immobile sottoposto a sequestro di prevenzione, in favore del nucleo familiare del soggetto sottoposto alla procedura, atteso che è necessario accertare che ricorrano le condizioni di cui all'art. 47 l. fall. ovvero che il proposto versi in condizioni economiche analoghe a quelle del fallito. Nel caso in cui venga accertata la sussistenza delle condizioni per riconoscere il diritto di abitazione ex art. 47 l. fall., l'occupazione dell'immobile non può essere subordinata al pagamento di alcuna indennità o canone di locazione, atteso che il diritto all'abitazione di chi sia escluso dalla disponibilità dell'intero patrimonio, non può essere automaticamente e immediatamente eliso dalle finalità pubblicistiche del sequestro di prevenzione, tendenti a spossessare il proposto dei beni sottoposti a cautela ed a garantirne la redditività. Nel caso, invece, in cui non ricorrano le condizioni di cui all'art. 47 l. fall., il giudice, al fine di bilanciare le esigenze del proposto con il dovere di assicurare la redditività dei beni in sequestro, potrà consentire al nucleo familiare del proposto di continuare ad occupare l'immobile in sequestro, imponendo la corresponsione di un'indennità di occupazione in favore dell'amministrazione giudiziaria, a parziale ristoro della perdita dei frutti dell'immobile

 

Riferimenti normativi: l. n. 575/65 art. 2 sexies co. 4
  l. fall. art. 47

 

NOTA REDAZIONALE: Il provvedimento del Tribunale di Palermo valuta la compatibilità tra le finalità pubblicistiche del sequestro di prevenzione e il diritto del soggetto sottoposto alla procedura di continuare ad occupare l'immobile sequestrato, in attesa della definizione del procedimento. Infatti, l'esigenza di acquisire la disponibilità dei beni sequestrati e di garantirne la redditività, si scontra con le esigenze abitative del nucleo familiare del soggetto intestatario dell'immobile sottoposto a cautela reale. Il sintetico richiamo della normativa in materia di prevenzione all'art. 47 l. fall., riportato anche nel codice antimafia del 2011, non ha risolto i dubbi interpretativi, atteso che alcuni tribunali, pur riconoscendo il diritto di abitazione dell'occupante sino alla definizione del procedimento, hanno imposto il versamento di un'indennità di occupazione o, addirittura, la stipula di un contratto di locazione. Secondo un altro orientamento, invece, il diritto all'abitazione non potrebbe essere limitato da imposizioni di questo tipo, come recentemente affermato anche da una pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui occorre "garantire la tutela di fondamentali interessi del proposto e dei suoi familiari, consentendogli di mantenere il diritto di abitazione sulla casa, anche se l'immobile è oggetto di provvedimento cautelare finalizzato all'ablazione e fino alla definitiva confisca, prevedendosi anche l'assegnazione di un sussidio, tutte le volte che le condizioni economiche del predetto siano tali da render ciò necessario per l'assolvimento delle primarie necessità di vita" (Cass. Pen., sez. II, sent. 9908 del 24.2.11). Secondo tale sentenza, l'interpretazione sistematica, costituzionalmente e comunitariamente orientata del diritto di abitazione, vieterebbe di porre limitazioni a tale diritto fondamentale, nemmeno in nome delle esigenze pubblicistiche del procedimento di prevenzione. A fronte di ciò, il Tribunale di Palermo, dopo aver effettuato un'approfondita ricognizione della disciplina contenuta nell'art. 2 sexies, quarto comma, l. 575/65, si è discostato da tale ultimo orientamento, ritenendo che al proposto possa riconoscersi il beneficio in questione soltanto quando ricorrano le medesime condizioni della materia disciplinata dall'art. 47 l. fall. In altri termini, va verificato che il proposto, a seguito del sequestro di prevenzione, versi in condizioni analoghe a quelle del fallito ovvero che lo stesso non abbia la disponibilità di altri immobili di proprietà da destinare a dignitosa abitazione familiare. Dunque, non potrà invocare l'art. 47 l. fall. chi subisce un sequestro di prevenzione, ma non si trova in condizioni di emergenza abitativa perché dispone di redditi adeguati o di altri immobili di proprietà, atteso che l'art. 2 sexies, quarto comma, l. 575/65 (ed oggi l'articolo 40, comma secondo, d.lgs. n. 159/11) consente l'applicabilità dell'art. 47 l. fall. soltanto "quando ricorrano le condizioni ivi previste". Ne consegue l'incongruenza dell'affermazione della sentenza della Suprema Corte n. 9908/11, secondo cui "deve escludersi che il proposto debba corrispondere il canone di locazione relativamente alla propria abitazione, ancorché bene fruttifero, indipendentemente se sia in grado di far fronte con il suo patrimonio o con il suo reddito a tale spesa, non potendo, ex art. 47, comma 2, L. Fall., essere privato della propria abitazione, senza che possa essere imposto allo stesso il pagamento di un canone locativo, indipendentemente dalla sua solvibilità". Secondo il giudice delegato, invece, soltanto in caso di emergenza abitativa analoga a quella del fallito, potrà concedersi il diritto di abitazione dell'immobile senza alcun tipo di onere. In tutti gli altri casi, occorrerà effettuare un ragionevole bilanciamento tra le richiamate finalità del procedimento di prevenzione ed i doveri di solidarietà nei confronti del soggetto passivo, scaturenti dall'art. 2 della Costituzione, tra cui il diritto a continuare ad occupare l'abitazione di proprietà sino alla definizione del procedimento di prevenzione, nella misura in cui sia necessaria alle esigenze abitative del nucleo familiare. Infatti, sia nella Costituzione, che nelle convenzioni internazionali, il diritto all'abitazione viene essenzialmente ricostruito come un diritto sociale, da realizzare attraverso un ragionevole bilanciamento tra le esigenze abitative individuali, da un lato, e l'equa distribuzione delle risorse sociali, dall'altro. Inoltre, la tutela di tale diritto deve essere contemperata con la pur doverosa garanzia di altri diritti fondamentali confliggenti (come il diritto di proprietà) o di obiettivi perseguiti dall'ordinamento a tutela di interessi primari della collettività (come quello di combattere efficacemente ogni forma di crimine organizzato). In particolare si osserva che, anche secondo la più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Caso McCann c. Regno Unito, 13 maggio 2008), il diritto all'abitazione potrà subire delle compressioni e limitazioni, purché ciò avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali protetti dall'ordinamento e con misure proporzionate e decise da un giudice indipendente. Conseguentemente, il Giudice Delegato ha ritenuto che l'art. 2 sexies, quarto comma, l. 575/65 (oggi riprodotto nell'articolo 40, comma secondo, d.lgs. n. 159/11), interpretato alla luce dei principi generali dell'ordinamento costituzionale e in maniera conforme al contenuto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, consenta di emanare un provvedimento che conceda al soggetto passivo del sequestro il diritto di continuare ad occupare l'immobile destinato all'abitazione del proprio nucleo familiare, a condizione che, al fine di garantire una redditività minima del bene, versi un'indennità di occupazione proporzionata alle proprie condizioni economiche ed alle caratteristiche commerciali dell'immobile.