ISSN 2039-1676


1 dicembre 2016 |

Introdotte nuove ipotesi speciali di confisca per dare attuazione alla direttiva 2014/42/UE

D.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202

 

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1. Segnaliamo ai lettori che lo scorso 24 novembre è entrato in vigore il d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (a proposito della direttiva e del complesso iter legislativo che ha condotto alla sua approvazione, si vedano i numerosi contributi pubblicati su questa Rivista e, in particolare, l’ampio commento di A.M. Maugeri, La Direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell'Unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”).

 

2. Diverse le modifiche che il decreto apportata alle disposizioni del codice penale e di leggi complementari che prevedono ipotesi speciali di confisca.

 

2.1. Innanzitutto, l’art. 2 del decreto modifica l’art. 240 co. 2 n. 1 bis c.p. introducendo una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, diretta o - se non è possibile procedere alla confisca diretta - per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prodotto dei reati informatici di cui agli artt. 615 ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico), 615 quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615 quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617 bis (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617 ter (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617 quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617 quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 617 sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635 bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635 ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635 quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), 640 ter (Frode informatica) e 640 quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).

 

2.2 L’art. 2 del decreto in esame introduce nel codice penale anche un nuovo articolo 466 bis che prevede, nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti per uno dei delitti in materia di falsificazione di monete di cui agli artt. 453 (Falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 454 (Alterazione di monete), 455 (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 460 (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) e 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), che sia «sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato».

 

2.3. L’art. 3 del decreto appena entrato in vigore introduce invece all’art. 2635 del codice civile un ultimo comma che stabilisce, in relazione al delitto di corruzione tra privati, che la misura della confisca per equivalente disposta ai sensi dell’art. 2641 c.c. non possa in ogni caso essere inferiore al valore delle utilità date o promesse (e, dunque, al valore della “tangente”).

 

2.4. L’art. 4 del decreto in esame introduce poi due ipotesi di confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, per i delitti in materia di stupefacenti. In particolare, il decreto introduce un nuovo comma 7 bis agli artt. 73 e 74 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), prevedendo che:

- per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ordina la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero - quando non è possibile procedere alla confisca diretta - il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o prodotto, salvo che si tratti di fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 (art. 73 co. 7 bis T.U.);

- per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, in caso di condanna, il giudice ordina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni  che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero - quando non è possibile procedere alla confisca diretta - il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o prodotto (art. 74 co. 7 bis T.U.).

 

2.5. L’art. 5 del decreto introduce diverse modifiche - tutte di dettaglio - alla disciplina della confisca c.d. allargata prevista dall’art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306. In particolare, la nuova disciplina estende l’ambito di applicazione di questa ipotesi speciale di confisca alle ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti:

- per il delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. quando l’associazione è diretta a commettere i reati di Falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), Alterazione di monete (art. 454 c.p.), Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) e Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

- per il delitto di autoriciclaggio previsto dall’art. 648 ter.1 c.p.

- per il delitto di corruzione tra privati previsto dall’art. 2635 c.c.;

- per il reato di utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento previsto dall’art. 55, co. 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

- per i reati informatici di cui agli artt. 617 quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 617 sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635 bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635 ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635 quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Il legislatore della novella precisa altresì che la confisca allargata può trovare applicazione anche in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale.

 

2.6. infine, l’art. 6 del decreto introduce - all’art. 55, co. 9 bis, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento previsto dall’art. 55, co. 9 ,del medesimo d.lgs., nonché del profitto o del prodotto di tale delitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

 

3. Le modifiche introdotte dal decreto in esame meritano senz'altro una riflessione approfondita, che in questa sede non è evidentemente possibile. Ci limitiamo solo a formulare una brevissima osservazione "a caldo".

L’attuazione alla direttiva comunitaria in materia di confisca poteva rappresentare per il legislatore italiano l’occasione di rimettere mano in maniera organica all’istituto della confisca, la cui disciplina, frammentata in interventi normativi episodici, appare oggi diversificata in relazione alle diverse forme di ablazione patrimoniale e alle diverse fattispecie di reato per le quali la stessa è prevista. Il legislatore ha preferito però, ancora una volta, intervenire in maniera puntuale su singole disposizioni di legge, ora introducendo nuove ipotesi di confisca, ora estendendo l’ambito di applicazione di ipotesi già esistenti. La confisca continua pertanto ad essere prevista da diverse disposizioni, contenute sia nella parte speciale del codice penale, sia nella legislazione complementare, e la relativa disciplina, pur essendo in larga misura analoga, non è sempre perfettamente uniforme.

Davanti a  un quadro normativo così frammentario, il rischio che in relazione a una stesso fatto possano trovare contestualmente applicazione ipotesi di confisca regolate da norme diverse è assai elevato. Questo accade, ad esempio, per la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prodotto del reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.), misura ablativa che ora è disciplinata - almeno nell’ipotesi in cui la frode sia commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico - sia nell’art. 640 quater (che estende l’applicabilità dell’art. 322 ter c.p., tra l'altro, anche al reato di cui all’art. 640 ter co. 2 c.p.) sia nell’art. 240 co. 2 n. 1 bis come appena novellato dal d.lgs. n. 202/2016. Una simile sovrapposizione normativa potrebbe dare luogo a non pochi problemi applicativi.