ISSN 2039-1676


4 dicembre 2018

Il regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca: un importante passo in avanti in termini di cooperazione ed efficienza

Per leggere il testo del regolamente, clicca in alto su "visualizza allegato".

 

Il 17 ottobre 2018 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'unione Europea hanno adottato il regolamento per il mutuo riconoscimento dei provvedimenti d confisca (in materia A.M. Maugeri, Prime osservazioni sulla nuova "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca", Dir. pen. cont. – Riv. trim. n. 2/2017), di tutti i tipi di provvedimenti di sequestro e confisca emanati nell’ambito di un “procedimento in materia penale”, inclusi i provvedimenti di confisca estesa, di confisca nei confronti dei terzi e, in particolare, di confisca senza condanna. La proposta era stata presentata il 21 dicembre 2016 e modificata nel dicembre del 2017: nella versione originale si prevedeva il mutuo riconoscimento dei provvedimenti emanati in un processo penale (criminal proceeding), nella versione ultima in un “procedimento in materia penale” (si rinvia a un commento di prossima pubblicazione). Per il resto il Regolamento pubblicato nella Gazzetta dell’Unione Europea del 28 novembre 2018 è sostanzialmente conforme alla proposta originaria e per questo rimane valido il commento citato.

Si tratta di un evento doppiamente significativo, innanzitutto perché si afferma il principio del mutuo riconoscimento in questo delicato settore sulla scia già tracciata dalla decisione quadro n. 783/2006, e inoltre perché il mutuo riconoscimento viene imposto con un provvedimento legislativo direttamente applicabile come un regolamento, adottato con la procedura legislativa ordinaria sulla base dell’art. 82, par. 1, del Trattamento sul funzionamento dell’Unione Europea.

Nella prima direzione, si precisa nel considerando n. 13 il principio cardine del mutuo riconoscimento in base al quale “benché tali provvedimenti possano non esistere nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, lo Stato membro interessato dovrebbe essere in grado di riconoscere ed eseguire tali provvedimenti emessi da un altro Stato membro”. Nell’approvare la Direttiva n. 42/2014 volta a perseguire l’armonizzazione dei provvedimenti di confisca, il Parlamento e il Consiglio avevano, infatti, invitato la Commissione a un ulteriore sforzo di analisi "to present a legislative proposal on mutual recognition of freezing and confiscation orders at the earliest possible opportunity" (…), nonché al fine di individuare un modello di actio in rem condiviso nel rispetto delle tradizioni comuni: "to analyse, at the earliest possible opportunity and taking into account the differences between the legal traditions and the systems of the Member States, the feasibility and possible benefits of introducing further common rules on the confiscation of property deriving from activities of a criminal nature, also in the absence of a conviction of a specific person or persons for these activities". Con il Regolamento in esame è stata prescelta la via del mutuo riconoscimento, indipendentemente dall’armonizzazione.

Nella seconda direzione, invece, come si afferma nell’art. 41 il “presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati”. Come si evidenzia nel considerando n. 11 “Per garantire l'efficacia del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca è opportuno che le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione di tali provvedimenti siano stabilite da un atto dell'Unione giuridicamente vincolante e direttamente applicabile”. Per superare le difficoltà di cooperazione connesse alla presenza di diversi modelli di confisca nei Paesi membri – nonostante prima la decisione quadro 212/2005 e poi la direttiva 42/2014 –, e soprattutto in considerazione della difficoltà di concepire un modello condiviso di confisca senza condanna – come dimostra il tentativo fallito della Direttiva n. 42/2014 e della Commissione Libe (A.M. Maugeri, L'actio in rem assurge a modello di "confisca europea" nel rispetto delle garanzie Cedu?, in questa Rivista trim. n. 3/2013) –, si è prediletta la via del mutuo riconoscimento, consentendo agli Stati membri di non adottare un modello di confisca senza condanna – salvo nell’ipotesi di fuga e malattia rispetto alla confisca diretta, come imposto dall’art. 4 della Direttiva n. 42/2014 –, e si è preferito, piuttosto, imporre agli stessi di dare attuazione a un simile provvedimento di un altro Stato membro, e comunque a tutte le forme di confisca contemplate nel Regolamento.

Il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione di tale Regolamento a norma degli art. 3 e 4 bis del protocollo 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE. Per contro a norma dell’art. 1 e 2, 4 bis del medesimo protocollo, l’Irlanda non partecipa alla sua adozione, non è ad esso vincolata né soggetta alla sua applicazione (salva la comunicazione di ripensamenti “in qualsiasi momento” ai sensi dell’art. 4, prot. 21); la medesima situazione per la Danimarca a norma degli art. 1 e 2 del 22 protocollo.

(Anna Maria Maugeri)