23 dicembre 2016
Le Sezioni unite sulla confisca di prevenzione dopo la morte del soggetto pericoloso
Cass., Sez. Un., c.c. 22 dicembre 2016, Pres. Fiale, Rel. De Amicis, ric. De Angelis e altri (informazione provvisoria)
Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 22 dicembre 2016, le Sezioni unite penali hanno affrontato le seguenti questioni:
«1. Se, a seguito dell’azione di prevenzione patrimoniale proseguita o esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca abbia ad oggetto solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria ovvero possa riguardare anche i beni che, al momento del decesso, erano nella disponibilità del de cuius, ma fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.
2. Se costituisca condizione di validità della confisca la declaratoria di nullità degli atti di disposizione prevista dall’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.
3. Se le presunzioni di fittizietà degli atti di disposizione previste dall’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 riguardino esclusivamente gli atti posti in essere dal proposto ovvero anche gli atti dei successori».
Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, ai quesiti si sono date, rispettivamente, la risposte seguenti.
«1. La confisca può riguardare anche i beni che erano nella disponibilità del de cuius, ma fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.
2. Negativa. L’omessa declaratoria di nullità costituisce una inosservanza cui il giudice può rimediare, anche di ufficio, con la procedura di correzione di errore materiale.
3. Riguardano esclusivamente gli atti posti in essere dal proposto ».
La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni parzialmente difformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Per accedere all’ordinanza che ha rimesso le questioni alle Sezioni unite (Sez. I, 28 maggio 2016 – 9 novembre 2016, n. 47215), cliccare sopra su "visualizza documento".
Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)