ISSN 2039-1676


27 giugno 2014

Sezioni unite: per la confisca di prevenzione non vale il principio di irretroattività  della legge più sfavorevole

Cass., Sez. Un., c.c. 26 giugno 2014, Pres. Santacroce, Rel. Bruno, Ric. Spinelli (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, nel corso della camera di consiglio del 26 giugno 2014, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

 

«Se, in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008 (convertito dalla legge n. 125 del 2008) e dalla legge n. 94 del 2009 all'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, la confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione possa essere ancora equiparata alle misure di sicurezza e se, quindi,  ad essa sia applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo, la previsione di cui all'art. 200 cod. pen.».

 

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, ai quesiti è stata data soluzione affermativa.

 

La deliberazione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.

 

Pubblicheremo la sentenza non appena saranno depositate le motivazioni.

 

La nostra Rivista ha già pubblicato l'ordinanza, n. 11752 del 2014, che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite (cliccare qui). Il provvedimento è stato commentato, sempre per la nostra Rivista, da Anna Maria Maugeri,  Le Sezioni Unite devono prendere posizione: natura della confisca antimafia; l'applicabilità del principio di irretroattività; la necessità della "correlazione temporale" (cliccare qui). Nella relativa pagina i nostri lettori potranno trovare i link per il rapido accesso a numerosissimi  contributi ulteriori in materia di confisca, e di compatibilità della relativa disciplina con l'art. 7 della Convenzione edu. (GL)