ISSN 2039-1676


02 maggio 2017

Dalle Sezioni unite un riscontro alla recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (De Tommaso v. Italia) sui presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione

Cass., Sez. Un., u.p. 27 aprile 2017, Pres. Canzio, Rel. Fidelbo, ric. Paternò (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito all’udienza pubblica del 27 aprile 2017, le Sezioni unite penali hanno affrontato la seguente questione:

« Se la norma incriminatrice di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la condotta di chi violi gli obblighi e le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. cit., abbia ad oggetto anche la violazione delle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” ».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta: « Negativa, in quanto trattasi di prescrizioni generiche e indeterminate, la cui violazione può tuttavia rilevare in sede di esecuzione del provvedimento ai fini dell’eventuale aggravamento della misura ».

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni parzialmente difformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

La questione, per la sua speciale importanza, era stata rimessa alle Sezioni unite direttamente mediante un decreto del Primo Presidente della Corte suprema, che la nostra Rivista ha già pubblicato e che può essere consultato cliccando qui. Al margine sinistro dello schermo, come d’uso, il link ai contributi già intervenuti, sempre presso questa Rivista, sul tema posto in immediata evidenza dalla sentenza De Tommaso v. Italia, pronunciata dalla Grande Camera della Corte edu il 23 febbraio 2017. La sentenza, in lingua inglese, può essere scaricata dal Sito ufficiale della Corte di Strasburgo cliccando qui.

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)