ISSN 2039-1676


24 ottobre 2018 |

Le misure di prevenzione personale nella prassi milanese

Contributo pubblicato nel Fascicolo 10/2018

Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. Nell’attuale contesto della prevenzione ante delictum – caratterizzato dall’incertezza sulla legittimità e sull’efficacia delle misure di prevenzione personale, dall’inerzia del legislatore nell’emanare una disciplina organica e moderna, e dal conseguente divario che si è venuto a creare, negli ultimi tempi, tra previsioni normative e rielaborazione giurisprudenziale – può risultare utile esaminare empiricamente la concreta prassi applicativa di tali misure. Ciò può consentire, infatti, di gettare uno sguardo sul “diritto vivente” in tema di prevenzione personale e, quindi, di verificare quali aspetti del sistema della prevenzione possano essere considerati validi e vitali, e quali, invece, necessitino al più presto di una ridefinizione da parte del legislatore o, in caso di sua perdurante inerzia, da parte della Corte costituzionale. A tale scopo, in questo lavoro verranno presentati i risultati emersi da una ricerca criminologica, di tipo quantitativoe qualitativo,effettuata in relazione all’impiego delle misure di prevenzione personale sia c.d. “questorili” (foglio di via obbligatorio, avviso orale, ammonimento, D.A.SPO), sia c.d. “giurisdizionali” (sorveglianza speciale, con o senza divieto di soggiorno o obbligo di soggiorno), nel territorio della Provincia di Milano, nell’arco di tempo che va dal 2012 al 2016. Sulla base dei principali esiti della ricerca verranno effettuate, poi, alcune considerazioni de iure condendo sulla possibile trasformazione del sistema della prevenzione personale

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Metodologia della ricerca. – 3. Prima Sezione: Le misure di prevenzione personale di competenza del questore. – 3.1. Le singole misure. – 3.2. I destinatari. – 3.3. I criteri alla base delle decisioni. – 4. Seconda Sezione: Le misure di prevenzione personale di competenza del tribunale. – 4.1. Le singole misure. – 4.1.1. In particolare: la durata della sorveglianza speciale. – 4.2. I destinatari. – 4.2.1. I destinatari a pericolosità generica. – 4.2.2. I destinatari a pericolosità qualificata. – 4.2.3. Sussistenza di precedenti penali e/o di carichi pendenti in capo ai proposti. – 4.3. I criteri alla base delle decisioni. – 4.4. Le prescrizioni imposte. – 5. Valutazioni conclusive: i principali esiti della ricerca.