ISSN 2039-1676


10 gennaio 2019 |

Sorveglianza speciale e detenzione di lunga durata: le Sezioni unite escludono la rilevanza penale delle violazioni commesse prima dell'accertamento della persistenza della pericolosità

Cass., Sez. un., sent. 21 giugno 2018 (dep. 13 novembre 2018), n. 51407, Pres. Carcano, rel. Izzo, ric. Marillo

Per leggere il testo della sentenza delle Sezioni unite, clicca in alto su "visualizza allegato".

Per leggere il testo del decreto del Tribunale di Catanzaro, Sez. mis. prev., 15 ottobre 2018, Pres. est. Cappai, clicca qui.

 

1. Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite dirimono il contrasto emerso nella giurisprudenza con riguardo ai reati di violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale previsti dall’art. 75 del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. “codice antimafia”) e, in particolare, alla sussistenza dei medesimi laddove le inosservanze tipizzate dalla norma siano poste in essere nel periodo in cui, dopo la sospensione della misura per effetto di detenzione di consistente durata, non sia ancora stata valutata la persistenza della pericolosità del destinatario.

La necessità di quest’ultima valutazione, come noto, è stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 291/2013, in cui è stato dichiarato illegittimo l’art. 12 comma 1 della legge n. 1423/1956 (e quindi l’omologo art. 15 del d.lgs. 159/2011, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura.

Tale soluzione, peraltro, è stata recepita dallo stesso legislatore con la riforma operata dalla legge n. 161/2017, in particolare mediante l’introduzione dei commi 2-bis e 2-ter nell’art. 14 del codice antimafia, in base ai quali l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare ovvero a detenzione per espiazione di pena; in questo secondo caso, se lo stato di detenzione si è protratto per almeno due anni, dopo la cessazione del medesimo il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria; all’esito della verifica, il tribunale ordina con decreto l’esecuzione della misura in caso di persistenza della pericolosità ovvero la revoca in caso di cessazione della stessa.

La questione affrontata dalle Sezioni Unite, come accennato, concerne quindi la possibilità di ritenere integrati i reati di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 159/2011 nell’arco temporale compreso tra la liberazione del prevenuto ed il giudizio di persistenza della sua pericolosità (la pronuncia, in particolare, trae origine da un procedimento relativo al delitto di cui al comma 2 della disposizione, ma la motivazione riguarda anche la contravvenzione di cui al precedente comma 1, vertendo la questione interpretativa sul presupposto che accomuna entrambe le fattispecie).

 

2. Rispetto alla predetta questione, nella giurisprudenza successiva all’intervento della Corte costituzionale erano emersi diversi orientamenti dei quali la pronuncia in commento offre una breve rassegna.

Secondo un primo indirizzo, in particolare, in ipotesi di sottoposto a misura di prevenzione personale il quale, successivamente all'adozione della misura, sia assoggettato a misura cautelare personale ovvero alla espiazione di pena detentiva per un apprezzabile periodo temporale potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità in precedenza delibato, la misura stessa deve considerarsi sospesa nella sua efficacia fino a quando il giudice della prevenzione non ne valuti nuovamente l'attualità alla luce di quanto desumibile in favore del sottoposto dalla esperienza di carcerazione patita. In altri termini, la valutazione di persistenza della pericolosità del destinatario all’esito della sua liberazione dopo un prolungato periodo detentivo (sia a titolo cautelare, sia per espiazione di pena) sarebbe presupposto necessario per la sussistenza dei reati (sono citate Cass., Sez. I, 5.12.2014, n. 6878, Rv 262311; Cass., Sez. I, 8.1.2015, n. 22547, Rv 263575; Cass., Sez. V, 13.6.2016, n. 33345, Rv 268046, la quale però non fa riferimento espresso all’ipotesi di detenzione per custodia cautelare; non citata nella pronuncia, v. anche Cass., Sez. I, 29/09/2015, n. 48686, Rv. 265665 - 01).

In base a diverso e più recente orientamento, invece, la mancata rivalutazione della pericolosità del destinatario non determinerebbe un’autentica sospensione ex lege della sorveglianza speciale – visto che neanche l’impugnazione del provvedimento applicativo ha tale effetto (art. 10 del d.lgs. n. 159/2011) – cosicché il giudizio di pericolosità già formulato sarebbe comunque produttivo di conseguenze giuridiche, tra cui la rilevanza penale delle inosservanze delle prescrizioni inerenti alla misura, finché non sia stato contraddetto successivamente alla liberazione dell’interessato (Cass., Sez. I, 9.3.2017, n. 2790, Rv 270655).

Le Sezioni Unite ricordano peraltro che tale soluzione si era già affacciata nella giurisprudenza di legittimità anche se limitatamente all’ipotesi di detenzione dovuta a sottoposizione a custodia cautelare, visto che il presupposto rappresentato dalla valutazione di pericolosità sarebbe confermato, e non contraddetto, dall’applicazione della misura (Cass., Sez. II, 5.3.2015, n. 12915, Rv 262930).

Infine, secondo un orientamento che nella pronuncia in commento viene qualificato come “intermedio”, la rilevanza penale delle violazioni della sorveglianza speciale prima della conferma del giudizio di pericolosità dipenderebbe da una valutazione incidentale rimessa al giudice della cognizione che procede in ordine all’inosservanza (Cass., Sez. I, 3.10.2017, n. 11619).

 

3. Le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale aderendo alla tesi secondo cui non può essere in nessun caso integrato uno dei reati previsti dall’art. 75 del d.lgs. n. 159/2011 prima che, a seguito di un prolungato periodo di detenzione, sia verificata la persistenza della pericolosità per la sicurezza pubblica del destinatario.

A tale conclusione, il Massimo Collegio perviene anzitutto sulla base di una valorizzazione del presupposto applicativo della sorveglianza speciale rappresentato dalla pericolosità attuale per la sicurezza pubblica del destinatario. Si ricorda, in proposito, come proprio tale aspetto abbia condotto la Corte costituzionale a richiedere una rivalutazione in ordine alla sussistenza di tale requisito dopo la sottoposizione del prevenuto ad una prolungata detenzione per espiazione di pena, affermando come la sola possibilità che quest’ultima assolva una funzione rieducativa impone che, nel momento in cui cessa la sua esecuzione, se vi deve essere una presunzione, questa è quella dell’avvenuta risocializzazione del condannato e non quella della sua persistente pericolosità[1].

Si osserva, inoltre, che tale approccio è stato condiviso dalle stesse Sezioni Unite nella recente sentenza Cass., Sez. Un., 30.11.2017, n. 111, ric. Gattuso, nella quale è stata esclusa l’ammissibilità di qualsiasi presunzione di pericolosità anche rispetto alla categoria dei destinatari delle misure di prevenzione maggiormente “sensibile”, ossia quella degli indiziati di appartenere a sodalizio mafioso. D’altra parte, rilevano puntualmente le Sezioni Unite, tale indirizzo è imposto da un’interpretazione conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, avendo la Corte di Strasburgo più volte insistito sulla necessità di una verifica della permanenza della pericolosità del destinatario affinché siano garantite le condizioni di compatibilità con la libertà di movimento sancita dall’art. 2 Prot. n. 4 Cedu[2].

Infine, nella pronuncia si rileva che l’attuale formulazione dell’art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159/2011, nella misura in cui prevede una sospensione dell’esecuzione nel caso di detenzione dovuta ad espiazione di pena che si protragga per almeno due anni ed impone un accertamento della persistenza della pericolosità del destinatario dopo la sua scarcerazione, avalla l’interpretazione secondo cui la sospensione non cessa con la fine della detenzione, bensì permane fino al momento del predetto accertamento.

In conclusione, sulla scorta dell’intervento additivo della Consulta sull’art. 15 del d.lgs. n. 159/2011 e della modifica ad opera della legge n. 161/2017 dell’art. 14 del medesimo decreto, nonché dall’esigenza di accertamento dell’attualità della pericolosità del prevenuto quale «necessario presupposto sul piano costituzionale e convenzionale», le Sezioni Unite qualificano la valutazione di persistenza della pericolosità quale condizione di efficacia della misura e, quindi, di rilevanza penale delle inosservanza della medesima. Viene quindi affermato il principio di diritto secondo cui «nei confronti di un soggetto destinatario di una misura di sorveglianza speciale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza di una rivalutazione dell’attualità e persistenza della sua pericolosità sociale ad opera del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura, non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159».

 

* * *

 

4. La soluzione accolta dalle Sezioni Unite è senz’altro quella maggiormente in linea con le affermazioni rese dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 291/2013 e con quanto attualmente previsto dall’art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159/2011.

È vero, infatti, che nella sentenza n. 291/2013 la Consulta non ha espressamente affermato che la sospensione della misura deve perdurare fino alla valutazione di persistenza della pericolosità, ma l’individuazione del momento di tale giudizio in quello dell’esecuzione della misura – e, più in generale, le ragioni della pronuncia – suggerivano effettivamente tale soluzione, a dispetto di quanto stabilito dall’art. 10 del d.lgs. n. 159/2011 con riguardo al diverso tema degli effetti dell’impugnazione.

Allo stesso modo, per quanto neanche l’art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159/2011 espliciti che la sospensione della misura perdura fino alla rivalutazione della pericolosità dell’interessato, la disposizione stabilisce che se tale condizione persiste, il Tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato. Orbene, il fatto che l’esecuzione della misura sia subordinata all’emissione ed alla comunicazione del decreto porta a concludere che la sospensione della medesima si protragga anche nel periodo compreso tra la scarcerazione del destinatario e quello in cui avviene tale comunicazione. È poi giusto il caso di osservare che, essendo la sospensione di un provvedimento o di una misura per definizione ostativa alla produzione di effetti giuridici, ciò non può che valere per quelli sfavorevoli rispetto alla posizione dell’individuo, specialmente se forieri di responsabilità penale.

Si devono poi apprezzare le cadenze argomentative della pronuncia in commento nella misura in cui valorizza, ancor prima ed indipendentemente dall’argomento letterale, l’attualità della pericolosità sociale quale presupposto fondamentale della disciplina delle misure di prevenzione che, in una prospettiva ermeneutica costituzionalmente e convenzionalmente orientata, impone l’esclusione di qualsiasi rilevanza penale delle violazioni delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale prima che, nei confronti di soggetto sottoposto a detenzione prolungata, tale condizione sia stata rivalutata. Effettivamente, la soluzione contraria finirebbe per dare rilievo a tali inosservanze per ragioni essenzialmente formali, ossia indipendentemente da una verifica della persistenza in concreto del presupposto fondante l’applicazione della misura, configurando le fattispecie previste dall’art. 75 del d.lgs. n. 159/2011 quali sorta di reati di “mera disobbedienza”, categoria notoriamente avversata dalla dottrina per l’evidente tensione con i principi di offensività ed extrema ratio.

D’altra parte, neanche convince l’orientamento qualificato come “intermedio” dalle Sezioni Unite secondo cui sarebbe proprio il giudice della cognizione che procede in ordine a tali reati a dover formulare incidentalmente una valutazione in ordine alla pericolosità dell’interessato al momento della violazione ed indipendentemente dall’emissione del decreto da parte del giudice della prevenzione. Se è vero che tale approccio è coerente con la sostanza dell’incriminazione, nella misura in cui subordina la rilevanza delle violazioni ad un giudizio di persistente pericolosità del prevenuto, esso trascura che la forma rappresentata dall’adozione e dalla comunicazione del decreto garantisce la “prevedibilità” per l’interessato delle conseguenze di tali inosservanze, esigenza che rappresenta la cifra individual-garantistica del principio di legalità in materia penale, le quali altrimenti finirebbero per dipendere essenzialmente da una valutazione postuma. Per tali ragioni, in definitiva, si deve ribadire la correttezza della soluzione adottata dalle Sezioni Unite secondo cui, ai fini della sussistenza dei reati di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 159/2011, occorre che sia previamente verificata la persistenza della pericolosità dell’interessato ad opera del giudice della prevenzione nei modi previsti dall’art. 14, comma 2-ter, del medesimo decreto.

La pronuncia in commento, d’altra parte, desta qualche perplessità nella misura in cui non pare distinguere chiaramente l’ipotesi della detenzione dovuta ad espiazione di pena da quella disposta a titolo cautelare. Da un lato, infatti, la necessità di una valutazione di persistenza della pericolosità parrebbe affermata in motivazione esclusivamente in relazione alla prima ipotesi, dato che tanto la sentenza della Corte costituzionale n. 291/2013, quanto l’attuale formulazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 159/2011, non richiedono tale giudizio nell’ipotesi di sottoposizione a custodia cautelare successiva all’applicazione della sorveglianza speciale[3]. Per altro verso, tuttavia, le Sezioni Unite dichiarano esplicitamente di aderire al primo orientamento tra quelli descritti nella ricostruzione del panorama giurisprudenziale – nel quale compare un espresso riferimento anche all’ipotesi di cautelare (travalicando, in effetti, il dictum della Consulta) – anziché a quello, pur citato nella pronuncia, caratterizzato da un approccio differenziato a seconda del titolo restrittivo, ed anche nel principio di diritto si fa un riferimento generico ed indistinto alla “detenzione di lunga durata”. Rimane quindi un velo di ambiguità in ordine alla rilevanza penale delle violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale commesse dopo la sospensione della misura dovuta ad una prolungata sottoposizione a custodia cautelare.

 

5. Sulla scorta delle considerazioni sinora svolte, si può ritornare brevemente sulla questione dell’applicabilità della sorveglianza speciale a soggetti che, al momento della proposta, debbano scontare una pena detentiva di lunga durata. Rispetto a tale tematica, infatti, si sono registrate interessanti aperture giurisprudenziali per la soluzione negativa[4], per quanto l’orientamento che ammette l’applicazione della misura anche in tale ipotesi sembra tuttora prevalere tanto nella giurisprudenza di merito (v., ad esempio, il recente decreto del Tribunale di Catanzaro indicata in epigrafe), quanto in quella di legittimità (v. da ultimo Cass., Sez. VI, 27.6.2018, dep. 10.9.2018, n. 40270, Rv 273845 - 01, relativa addirittura all’ipotesi di soggetto condannato alla pena dell’ergastolo).

Come si è già avuto modo di osservare[5], in effetti, l’argomento letterale parrebbe avallare proprio quest’ultima soluzione, poiché le previsioni degli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 159/2011 regolano per l’appunto il concorso tra l’applicazione della misura di prevenzione personale e l’espiazione della pena detentiva. In proposito, nella pronuncia in commento, le stesse Sezioni Unite affermano che la riforma del 2017 avrebbe inteso recepire l’indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere (§ 10 del considerato in diritto).

Tuttavia, quest’ultima non pare l’unica lettura possibile del dato normativo, dato che la tesi dell’inapplicabilità della sorveglianza speciale rispetto a soggetti sottoposti a detenzione di lunga durata per espiazione di pena al momento della proposta non rende necessariamente privi di significato gli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 159/2011, i quali possono essere interpretati come destinati ad operare esclusivamente nei casi di esecuzione di pena detentiva sopravvenuta all’applicazione della misura di prevenzione oppure in chiave transitoria (per quanto non espressamente qualificati come tali) rispetto alle misure applicate a soggetti detenuti prima dell’intervento della Corte costituzionale e della legge n. 161/2017. In altri termini, non appare così evidente che quest’ultima riforma abbia realmente inteso avallare l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la sorveglianza speciale può essere applicata anche nei confronti di soggetti sottoposti a detenzione di lunga durata al momento della proposta.

Ciò premesso, è ancora una volta la centralità del presupposto della pericolosità del destinatario (opportunamente valorizzata dal Massimo Collegio, come detto, ancor prima di soffermarsi sull’argomento letterale) a suggerire la diversa soluzione, attesa l’evidente impossibilità di formulare un giudizio di “attuale” pericolosità – almeno laddove si intenda tale giudizio come genuinamente e concretamente prognostico e anziché ipotetico (ossia formulato in relazione alla capacità a delinquere dell’interessato nel caso in cui non fosse ristretto) – rispetto a soggetti destinati a rimanere ristretti per diversi anni e nei confronti dei quali tale valutazione dovrà essere comunque ripetuta al momento della scarcerazione[6].

A quest’ultimo proposito, si potrebbe obiettare che il giudizio di persistenza della pericolosità previsto dall’art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159/2011 avrebbe contenuti non del tutto coincidenti con quello di prima applicazione della misura, il quale pertanto non sarebbe “inutilmente dato” (come sostenuto nel citato decreto del Tribunale di Napoli). In altri termini, in questa prospettiva, il giudice della prevenzione non dovrebbe ripetere integralmente l’accertamento già precedentemente compiuto, bensì potrebbe limitarsi ad “attualizzare” tale valutazione alla luce degli elementi sopravvenuti (confermandola nel caso in cui il periodo di detenzione sia trascorso in modo “neutrale”, il che renderebbe opportuno un giudizio del Tribunale sulla pericolosità sociale del proposto in epoca più ravvicinata rispetto al periodo in cui essa si è manifestata, nei termini del segnalato decreto del Tribunale di Catanzaro). L’impressione, tuttavia, è che la diffusione di tale impostazione nella prassi dei giudizi di persistenza ex art. 14, comma 2-ter, – ad oggi del tutto esigua – possa comportare di fatto la riemersione di una presunzione di pericolosità in contrasto con quella di avvenuta risocializzazione affermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 291/2013.

 

 


[1] Conviene riportare sul punto i termini della Corte costituzionale, sentenza n. 291/2013, § 6: «Già in linea generale, il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile: ma a maggior ragione ciò vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione. Se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a priori l’esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione – sia pure solo iuris tantum – di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione: presunzione che risulta, per converso, sostanzialmente insita in un assetto che attribuisca alla verifica della pericolosità operata in fase applicativa una efficacia sine die, salvo che non intervenga una sua vittoriosa contestazione da parte dell’interessato. Ciò, quantunque la pericolosità sociale debba risultare attuale nel momento in cui la misura viene eseguita, giacché, in caso contrario, le limitazioni della libertà personale nelle quali la misura stessa si sostanzia rimarrebbero carenti di ogni giustificazione».

[2] In particolare, viene richiamata la sentenza Corte EDU, Grande Camera, 6.4.2000, Labita c. Italia, § 195.

[3] In particolare, il comma 2-bis dell’art. 14 si limita infatti a dichiarare sospesa la misura durante tale periodo, senza prevedere il meccanismo di verifica di persistenza della pericolosità previsto dal successivo comma 2-ter.

[4] Cfr. decreto del Trib. Napoli, Sez. misure di prevenzione, del 17 aprile 2018, pubblicato in questa Rivista, 26 settembre 2018, con nota di Fr. Mazzacuva, Sorveglianza speciale nei confronti di soggetto detenuto: nuove indicazioni dalla giurisprudenza in punto di attualità della pericolosità (fasc. 9/2018, p. 89 ss.).

[5] V. il riferimento di cui alla nota precedente.

[6]  Il che rende fisiologico quello iato temporale tra detenzione ed esecuzione della sorveglianza speciale che le Sezioni Unite avevano inteso scongiurare, aderendo alla tesi contraria, con la sentenza Cass., Sez. Un., Sentenza n. 6 del 25/03/1993 Cc., dep. 14/07/1993, Rv. 194062).