ISSN 2039-1676


16 ottobre 2017 |

La pericolosità sociale esiste ed è concreta: la giurisprudenza di merito resiste alla crisi di legalità generata dalla sentenza "De Tommaso v. Italia" (e confermata dalle Sezioni Unite "Paternò")

Commento a Trib. Roma, Sez. specializzata misure di prevenzione, decr. 3 aprile 2017, n. 30 e a Trib. Palermo, Sez. I – misure di prevenzione, decr. 1 giugno 2017, n. 62

Contributo pubblicato nel Fascicolo 10/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Per leggere il testo del decreto n. 30/2017 del Tribunale di Roma, clicca qui.

Per leggere il testo del decreto n. 62/2017 del Tribunale di Palermo, clicca qui.

 

Abstract. I provvedimenti in commento utilizzano la misura di prevenzione della sorveglianza speciale a fini dichiaratamente cautelari per tutelare la vittima di violenza domestica dalla reiterazione delle aggressioni che potrebbero provenire dall’autore del reato, una volta terminata l’espiazione della pena.

Si tratta di pronunce che orientano le misure di prevenzione verso il contenimento di un particolare tipo di pericolosità, “mirata” nei confronti di una vittima specifica, e non genericamente rivolta nei confronti dell’intera collettività. Tale scopo, oltre che con la misura di prevenzione, potrebbe essere ottenuto anche con l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, strumento non inciso dalla crisi di legalità innescata dalla sentenza della Corte Edu De Tommaso V. Italia, ed ora all’attenzione della Corte costituzionale.

La decisione sulla legittimità costituzionale (e convenzionale) delle norme che “definiscono” la pericolosità generica è molto attesa: dal suo contenuto potrebbe dipendere non solo il futuro prossimo delle misure di prevenzione, ma anche l’assetto degli oneri conformativi del giudice comune rispetto alla ratio decidendi delle sentenze di Strasburgo.

Non sarebbe sorprendente una scelta del Giudice delle Leggi orientata verso una direzione costruttiva, invece che demolitoria, che supplisca all’inerzia del legislatore definendo i parametri per la valutazione della pericolosità generica, in aderenza con le indicazioni della Corte Edu.

In questo caso il “dialogo” tra le Corti avrebbe l’effetto di accrescere, invece che diminuire, il complessivo livello di tutela dei diritti fondamentali: la Corte europea ha, infatti, reiteratamente sanzionato comportamenti lassisti nella prevenzione dei delitti, seppure nell’area riconducibile a quella “cautelare” in senso stretto (da ultimo nella sentenza del 2 marzo 2017, Talpis. V. Italia).

 

SOMMARIO: 1. Le misure di prevenzione personali e la tutela di vittime di reati di violenza domestica o consumata nell’ambito di relazioni strette. – 2. La pericolosità “mirata”. – 3. La sentenza De Tommaso. – 4. La giurisprudenza di legittimità: le sezioni unite nel caso “Paternò”. – 5. I possibili scenari. – 6. Conclusioni: la pericolosità esiste.