25 giugno 2018
Sezioni unite: senza previa rivalutazione della pericolosità, in caso di cessata sospensione della sorveglianza speciale, non rileva la violazione dei relativi obblighi
Cass., Sez. un., u.p. 21 giugno 2018, Pres. Carcano, Rel. Izzo, ric. Marillo (informazione provvisoria)
Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla udienza pubblica del 21 giugno 2018, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:
«Se il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sia configurabile nei confronti di un soggetto destinatario di una misura di sorveglianza speciale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, anche in assenza di una rivalutazione dell’attualità e persistenza della pericolosità sociale del soggetto ad opera del giudice della prevenzione al momento della risottoposizione alla misura».
Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data risposta nei termini seguenti:
«Il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 non sussiste in mancanza della rivalutazione dell'attualità e persistenza della pericolosità sociale del proposto».
La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Per accedere all’ordinanza che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite (sez. I, 20 marzo 2018 – 12 aprile 2018, n. 16332), in formato PDF, cliccare sull’icona posta in alto a destra dello schermo.
Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)