ISSN 2039-1676


14 gennaio 2013

Sulla possibilità  di confisca di beni in sequestro in assenza di sentenza di condanna

Tribunale di Trapani, 9.10.2012 (dep. 7.1.2013), n. 998, Pres. Camassa, Est. Brignone

MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI - Confisca di cose costituenti provento del reato - Estinzione del reato per morte del reo - Possibilità - Esclusione - Ragioni

Nei casi di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, non può essere disposta la confisca dei proventi del reato stesso, ostandovi il tenore letterale delle norme che presuppongono sentenza di condanna o di applicazione concordata della pena (fattispecie relativa a delitto di usura)

Riferimenti normativi:

artt. 150, 236, 240 e 644, c.p.

artt. 129 c.p.p.

art. 12 sexies d.l. 306/1992, conv. in l. 356/1992

 

NOTA REDAZIONALE: la sentenza qui massimata, e che può leggersi in allegato, afferma un principio conforme a due pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass., S.U., 25 marzo 1993, Carlea, in Giur. it., 1994, II, p. 575 s.; Cass., S.U., 19 febbraio 2008, Console, in Riv. pen., 2008, p. 1025 s.). Nonostante le due pronunce delle S.U., non si tratta  di un principio pacifico: la possibilità di disporre la confisca con la declaratoria di estinzione del reato - in assenza, pertanto, di una sentenza di condanna, oltre che di un'espressa previsione normativa - è stata infatti negata, anche di recente, da più pronunce della Cassazione, che la sentenza qui segnalata indica puntualmente. Sul tema v., ampiamente, Panzarasa, Confisca senza condanna? Uno studio de lege lata e de iure condendo sui presupposti processuali dell'applicazione della confisca, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1672 s. V. anche, in questa Rivista, Id., Sulla (ancora) controversa possibilità di disporre la confisca obbligatoria in caso di estinzione del reato.