ISSN 2039-1676


25 novembre 2010 |

Sulla (ancora) controversa possibilità  di disporre la confisca obbligatoria in caso di estinzione del reato

Nota a Cass. pen., sez. II, 25.5.2010, n. 32273

1. Con la sentenza che può leggersi in calce, la Cassazione porta nuovamente sul terreno dell’incertezza una problematica in materia di confisca che ben due interventi delle Sezioni Unite (nel 1993 e nel 2008) non sono evidentemente riusciti a risolvere. Il quesito che si pone è il seguente: può disporsi la confisca obbligatoria in caso di estinzione del reato?
 
Secondo la decisione in commento, che si pone in esplicito contrasto con l’orientamento delle Sezioni Unite, la risposta a tale quesito deve essere positiva, a condizione però che il giudici accerti rigorosamente la sussistenza del reato nella sentenza di proscioglimento.
 
 
2. Per chiarire la questione, invero complessa, vale la pena fare qualche passo indietro, ripercorrendo le linee essenziali del dibattito  sviluppatosi sul punto. In base alle più recenti acquisizioni giurisprudenziali (Cass., Sez. un., 10 luglio-15 ottobre 2008, n. 38834), in caso di estinzione del reato il giudice non dispone di poteri ablativi, in quanto la disciplina generale (art. 240 c.p.) prevede la possibilità di applicare la confisca anche laddove non vi è condanna dell’imputato soltanto se si tratta di cose “oggettivamente criminose”, cioè di cose “la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato” (art. 240, c. 2, n. 2, c.p.); nelle altre ipotesi (confisca facoltativa e obbligatoria del prezzo del reato), tale norma subordina invece l’applicabilità della confisca all’emanazione di una sentenza di condanna.
 
Infondate appaiono infatti, agli occhi delle Sezioni Unite, le argomentazioni che l’orientamento minoritario - disatteso dalla pronuncia del supremo organo di nomofilachia - portava a sostegno della diversa conclusione secondo cui, almeno con riguardo alla confisca obbligatoria del prezzo del reato, il giudice dovrebbe disporre la confisca anche in assenza di condanna. In alcune sentenze, in particolare, si era osservato come il principio generale, desumibile dall’art. 210 c.p., secondo cui l’estinzione del reato o della pena impedisce anche l’applicazione delle misure di sicurezza, sia derogato dal successivo art. 236, c. 2, c.p. proprio con riferimento alla confisca; per evitare allora una interpretatio abrogans di tale ultima disposizione, si sarebbe dovuto riconoscere che la confisca potesse essere disposta, di regola, anche in caso di estinzione del reato (salvo che nei casi, come quelli indicati dall'art. 240 c. 1 c.p., in cui si fa espresso riferimento al caso della"condanna" dell'imputato). Ciò sarebbe stato confermato dal fatto che l’art. 240, c. 2, c.p., che disciplina la confisca c.d. obbligatoria, reca espressamente la formula “è sempre disposta la confisca”, formula che andrebbe per l'appunto interpretata nel senso che la confisca è disposta indipendentemente dalla condanna dell’imputato.
 
Le Sezioni Unite, nel 2008, hanno tuttavia respinto questa impostazione sul rilievo che la norma di cui all'art. 236 c. 2 c.p. deve essere integrata con la lettura delle norme specificamente dettate in tema di confisca, e segnatamente dall'art. 240 c.p., che consente di prescindere dalla condanna nell'unico caso di cui al c. 2 n. 2, in cui la confisca deve appunto essere disposta "anche se non è stata pronunciata condanna" in ragione non tanto della connessione delle cose in questione con la commissione del singolo reato dal quale l'imputato sia stato in ipotesi assolto, quanto delle caratteristiche intrinseche delle cose, che non possono essere lasciate nella disponibilità né dell'imputato né di chicchessia.
 
Il sintagma "è sempre ordinata la confisca" contenuto nel c. 2 n. 1 a proposito del prezzo del reato dovrebbe d'altra parte essere letto, secondo le Sezioni Unite, in relazione soltanto alle modalità di esercizio del potere ablativo del giudice (privandolo di discrezionalità in merito all’an del confisca, in quanto il giudizio di pericolosità della cosa è qui presunto dal legislatore). Il presupposto processuale per l'esercizio di tale potere resterebbe però pur sempre (a differenza che nell'ipotesi di cui al n. 2) una pronuncia di condanna dell'imputato.
 
Alle Sezioni Unite non è apparso infine fondato il rilievo secondo cui, così opinando, la deroga posta dall’art. 236 c. 2 c.p. all’art. 210 c.p. verrebbe ad essere di fatto svuotata di ogni contenuto. In assenza di tale deroga, infatti, si potrebbe ravvisare nell'estinzione del reato un ostacolo alla confisca pure nei casi in cui ne è espressamente prevista l'applicazione anche in seguito al proscioglimento, come nel caso delle cose indicate dall'art. 240 c. 2 n. 2 c.p. Inoltre, l'art. 236 c. 2 consente di tener ferma la confisca, dopo la sentenza di condanna, nel caso di amnistia impropria o comunque nel caso in cui intervenga una causa di estinzione della pena.
 
 
3. I lineari principi stabiliti dalle Sezioni Unite, che su un piano di stretta legalità non possono che essere condivisi, presentano però sensibili ricadute sull’effettività del sistema penale.
 
Per toccare con mano gli effetti di questa impostazione, basta pensare che tali principi implicano, in ogni caso di proscioglimento per estinzione del reato (ad es., per prescrizione), che vadano restituiti all’imputato il denaro ricevuto a titolo di prezzo della corruzione, le somme frutto di estorsione, le ricchezze ricavate da una truffa ai danni dello Stato, da un’evasione fiscale, da una circonvenzione d’incapace, etc. E ciò – si badi – anche quando per il reato contestato l’imputato abbia già subito condanna, magari confermata in appello. Se a tale allarmante dato, che è una piana conseguenza di quanto affermano le Sezioni Unite, si aggiunge il fatto che vengono in media inghiottiti dall’oblio prescrizionale (vale a dire si estinguono) quasi 200 mila reati ogni anno, si può ben comprendere la preoccupazione che il dictum delle Sezioni Unite oggettivamente solleva.
 
D’altra parte, di ciò erano perfettamente consapevoli le stesse Sezioni Unite che, infatti, non hanno mancato di evidenziare come la soluzione prescelta - quella cioè che ribadiva la necessità della condanna per procedere a confisca, salve le sole ipotesi di cui all'art. 240 c. 2 n. 2 c.p. -  fosse anacronistica rispetto all’evoluzione del sistema processuale, in quanto il nuovo codice di rito prevede numerose ipotesi in cui il giudice dispone di poteri di accertamento sempre più ampi (le Sezioni Unite ricordano, a titolo di esempio, gli artt. 425, c. 4, e l’art. 576 c.p.p.); e fosse soluzione “immorale”, in quanto consente al “corrotto, non punibile per qualsiasi causa, di godersi il denaro che egli ebbe per commettere il fatto obiettivamente delittuoso” (l’espressione – testualmente citata dalle Sezioni Unite – è di Manzini, Trattato di diritto penale, vol. III, p. 391).
 
Conseguentemente, le Sezioni Unite formulavano un invito esplicito al legislatore ad intervenire sulla materia in modo tale da consentire l’applicazione della confisca anche laddove non vi fosse condanna dell’imputato.
 
 
4. La sentenza che qui si commenta muovono proprio da queste ultime affermazioni delle Sezioni Unite per capovolgere il principio di diritto da esse enunciato: secondo questa nuova pronuncia, esse rappresentano la base per raggiungere direttamente in via interpretativa quel risultato che le Sezioni Unite avevano invece rimesso alla voluntas legislatoris.
 
La profonda evoluzione del sistema processuale come sopra ricostruita, nel senso cioè di un uso sempre più esteso dei poteri cognitivi del giudice penale anche al di fuori di ciò che è necessario ai fini dell’applicazione della pena principale, consentirebbe infatti di affermare come non sia affatto incongruo, ma anzi del tutto coerente con questa evoluzione, riconoscere al giudice il potere di procedere a tutti gli accertamenti necessari al fine di accertare la sussistenza del fatto, e così provvedere in ordine all’applicazione della confisca, anche nel contesto di una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato.
 
Naturalmente - ed è questo il punto di maggiore novità della sentenza in esame - per accertare se sussiste o meno il reato e, in caso di esito positivo, disporre la confisca, il giudice dovrà procedere ad un rigoroso vaglio del compendio probatorio a sua disposizione, al fine di giugere ad un accertamento della colpevolezza dell'imputato, in assenza del quale nessuna misura ablativa potrà essere adottata.
 
Sulla base di queste argomentazioni, la Corte di cassazione, nel caso di specie, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, poiché quest’ultima aveva sì correttamente disposto la confisca obbligatoria (si trattava, nel caso di specie, della confisca prevista dall’art. 12-sexies d.l. 306/1992) nel contesto di una sentenza di proscioglimento, ma si era limitata a dichiarare l’estinzione del reato e a confermare la confisca disposta con la condanna di primo grado, senza procedere ad un completo accertamento della responsabilità dell'imputato ai soli fini della confisca, attraverso uno specifico e analiticovaglio delle emergenze processuali.
 
* * * * *
 
5. Pur motivata da legittime ragioni di rafforzamento del presidio penale, la sentenza in esame non può a nostro avviso essere condivisa.
 
In primo luogo, il giudice di legittimità dimentica che, per quanto il sistema processuale possa essersi evoluto nel senso di conferire al giudice penale poteri di accertamento sempre più ampi anche nel caso in cui il giudizio debba sfociare in una sentenza di proscioglimento, è agevole verificare come tali evoluzioni trovino sempre il loro fondamento in una precisa disposizione di legge che, nel caso di specie, significativamente manca.
 
Ma soprattutto è decisivo rilevare che, come per quella facoltativa, anche per la confisca obbligatoria la legge penale sostanziale esige chiaramente che vi sia una sentenza di condanna; ciò vale non solo per la confisca in generale (l’art. 240 c.p., sul punto, non lascia spazio ad alcun dubbio) ma anche, a maggior ragione, per la confisca di cui si discuteva nel caso di specie, cioè la c.d. confisca antimafia ex art. 12-sexies d.l. 306/1992, il cui inciso iniziale testualmente recita che “nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti […] è sempre disposta la confisca”. Pervenire ad una conclusione diversa – facendo ricorso a suggestivi (ma fragili) argomenti sistematico-interpretativi – è una forzatura che, soprattutto nell’ipotesi da ultimo citata, contravviene apertamente alla garanzia della legalità in materia penale (art. 25, c. 2, Cost.), la cui violazione non è compensabile dal pur corretto richiamo all’esigenza di un rigoroso accertamento del fatto di reato.
 
Per queste ragioni, va ribadito che fino a quando il legislatore non provvederà esplicitamente a disarticolare il nesso tra confisca e condanna, quest’ultima dovrà considerarsi presupposto imprescindibile della prima (salve le ipotesi eccezionali espressamente individuate dalla legge, come l'art. 240 c. 2 n. 2 c.p.), con la conseguenza (senz’altro amara) che, se vi è estinzione del reato, non vi può essere confisca.
 
Una differente soluzione sembra potere ammettersi, dunque, soltanto in relazione a quelle particolari tipologie di confisca - ulteriori rispetto a quella di cui all'art. 240 c. 2 n. 2 c.p. - in cui è il legislatore stesso ad operare questa disarticolazione, come nel caso della confisca dei terreni e delle opere abusive prevista dall’art. 44 T.U. edilizia (che parla di “sentenza definitiva che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva”, e non pare quindi esigere una sentenza di condanna) e in quella prevista dall’art. 301, d.P.R. 43/1973 (secondo la quale“nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto”, senza alcuna menzione esplicita - dunque - del requisito della sentenza di condanna).