ISSN 2039-1676


02 dicembre 2010

Trib. Rovereto, 2.12.2010 (sent.), Giud. Dies (guida in stato di ebbrezza e confisca del veicolo)

Ancora sulla natura giuridica della confisca del veicolo e sui problemi di diritto transitorio nella riformata disciplina della guida in stato di ebbrezza

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – Confisca del veicolo – Natura giuridica – Sanzione penale accessoria – Conseguente applicabilità ai fatti pregressi
 
Anche a seguito della novella introdotta con l. n. 120/2010 la confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c, c. strad.) conserva la natura di sanzione penale accessoria. Ciò in quanto da una parte l'art. 186 c. strad., nella formulazione novellata dalla l. n. 120/2010, non è stato modificato nella parte in cui prevede che la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato consegua obbligatoriamente alla sentenza di condanna e, dall'altra parte, nessuna norma qualifica espressamente la confisca come amministrativa, dal momento che il rinvio all’art. 224-ter da parte dell’art. 186, comma 2, lett. c riguarda solo le modalità di esecuzione del sequestro, per il quale è competente l'autorità amministrativa. La circostanza poi che, ai sensi del nuovo comma 9-bis dell'art. 186, la confisca del veicolo debba essere revocata dal giudice penale in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, che comporta l'estinzione del reato (cioè della pena principale), conferma la natura di pena accessoria della misura ablatoria di cui si tratta. La confisca in parola, non costituendo una sanzione nuova, può pertanto essere applicata anche ai fatti precedenti all'entrata in vigore della legge n. 120/2010, senza che sia leso il principio di irretroattività.
 
 
Riferimenti normativi:
L. n. 120/2010
 
C. strad. art. 186, comma 2, lett. c
 
C. strad. art. 224-ter
                                 
C. p. art. 2
 
 
CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - Innalzamento del minimo edittale e introduzione della sanzione del lavoro di pubblica utilità – Successione di leggi nel tempo – Espressa volontà dell’imputato di avvalersi del lavoro di pubblica utilità – Conseguenze 
 
In tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c. strad.), la disciplina sanzionatoria introdotta dalla l. n. 120/2010 (che ha previsto, da un lato, l’innalzamento del minimo edittale della pena detentiva del reato commesso e, dall’altro, la possibilità per il giudice di sostituire, in assenza di opposizione da parte dell’imputato, la pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, il cui positivo svolgimento determina l’estinzione del reato, la revoca della confisca della vettura e la riduzione della metà della sospensione della patente) deve considerarsi più favorevole della previgente, e pertanto si applica anche alle condotte anteriormente commesse, qualora l’imputato manifesti espressamente la volontà di volere usufruire della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, anche quando il giudice ritenga di fissare la pena concreta in prossimità del minimo della pena, a nulla rilevando che gli effetti favorevoli potranno non verificarsi in futuro. (Massime a cura di Lodovica Beduschi)

 

Riferimenti normativi:
L. n. 120/2010
 
C. strad. art. 186, comma 9 bis
                                 
C. p. art. 2 comma 4