ISSN 2039-1676


21 novembre 2011

Natura penale della confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza

GIP. Avellino, 18 maggio 2011, Giud. Riccardi

CONFISCA DEL VEICOLO -NATURA GIURIDICA - Sanzione amministrativa accessoria - Esclusione - Argomenti a favore della natura di sanzione penale - Applicabilità del sequestro preventivo ex art. 321 comma 2 c.p.p.

La confisca obbligatoria del veicolo, prevista per le condotte di guida in stato di ebbrezza rientranti nella c.d. terza fascia (ossia con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ex art. art. 186 comma 2, lett. c del C.d.S.), ha natura di sanzione penale, con conseguente adottabilità, da parte del giudice, del sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui all'art. 321 comma 2 c.p.p. Il diverso orientamento giurisprudenziale che - facendo leva sulle recenti modifiche subite dall'art. 186 C.d.S., ossia la rimozione del richiamo all'art. 240 c.p. (Corte Cost. n. 196/2010), e l'inserimento (ad opera della l. n. 120/2010) del rinvio all'art. 224 ter C.d.S., norma quest'ultima che disciplina il procedimento di applicazione della "sanzione amministrativa accessoria" della confisca del veicolo - ne sostiene la natura di sanzione amministrativa, deve essere disatteso per le seguenti ragioni:  1) l'art. 224 ter C.d.S. si limita a disciplinare la titolarità del potere di sequestro "nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo", come nel caso di guida senza patente reiterata (art. 116 commi 13 e 18 C.d.S.), sicché deve ritenersi che la sua operatività consegua alla espressa qualificazione della confisca come sanzione amministrativa; 2) allorquando il legislatore ha inteso attribuire natura amministrativa alle sanzioni previste dal C.d.S., lo ha fatto espressamente, come nel già citato art. 116 comma 18 C.d.S., nonchè in relazione alla sospensione della patente prevista dall'art. 186 commi 2 lett. c e 7; 3) la previsione secondo cui la confisca è disposta "anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena", assume un concreto rilievo soltanto ove riferita ad una sanzione penale, le sanzioni amministrative restando, di norma, già di per sé operative anche in caso di sospensione condizionale della pena principale; 4) ai sensi degli artt. 186 e 187, il titolare del potere ablativo e di revoca della misura è il giudice penale; 5) la tesi della natura penale è conforme alle intenzioni del legislatore del 2010. (Massima a cura di Stefano Zirulia).

 

Riferimenti normativi:

C.p.p. 321 comma 2

 

C.d.S. art. 186 comma 2 lett. c)

 

C.d.S. art. 224 ter