ISSN 2039-1676


23 settembre 2010

Trib. Brescia (sez. riesame), 23.09.2010 (ord.), Pres. Mocciola, Est. Velo (guida in stato di ebbrezza e confisca del veicolo)

Sulla natura giuridica della confisca del veicolo nella riformata discipina della guida in stato di ebbrezza (è pena accessoria)

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – Confisca del veicolo – Natura giuridica – Sanzione penale accessoria – Conseguente ammissibilità del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.

Anche a seguito della novella introdotta con l. n. 120 del 2010, la confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c), c. strad.) conserva la natura di sanzione penale accessoria. Ciò in quanto da una parte l'art. 186 c. strad., nella formulazione novellata dalla l. n. 120 del 2010, non è stato modificato nella parte in cui prevede che la confisca  del veicolo con il quale è stato commesso il reato consegua obbligatoriamente alla sentenza di condanna o di patteggiamento e, dall'altra parte, il rinvio all’art. 224-ter da parte dell’art. 186, comma 2, lett. c) riguarda solo le modalità di esecuzione del sequestro, per il quale è competente l'autorità amministrativa. La circostanza poi che, ai sensi del nuovo comma 9-bis dell'art. 186, la confisca del veicolo debba essere revocata dal giudice penale in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, che comporta l'estinzione del reato (cioè della pena principale), conferma la natura di pena accessoria della misura ablatoria di cui si tratta. Non è pertanto preclusa la possibilità di procedere al sequestro preventivo del veicolo, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., che, ricorrendone i presupposti di legge, se disposto prima dell'entrata in vigore della l. n. 120 del 2010 deve essere confermato anche a seguito della novella legislativa. (Massima a cura di Lodovica Beduschi)
 
Riferimenti normativi:
L. n. 120/2010
 
C. strad. art. 186, comma 2, lett. c)
 
C. strad. art. 224-ter
 
C.p.p. art. 321