ISSN 2039-1676


11 febbraio 2011

Trib. Milano, 17.2.2011 (sent.), Giud. Mannucci Pacini (guida in stato di ebbrezza)

Guida in stato di ebbrezza e pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità 

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – Successione di norme penali – Possibilità per l’imputato di avvalersi della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Conseguenze
 
L’art. 186 co. 9 bis cod. strada introdotto dalla l. 29 luglio 2010, n. 120 (che contempla la possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata per i reati di cui al medesimo art. 186 con il lavoro di pubblica utilità) è disposizione più favorevole al reo, e trova pertanto applicazione anche ai fatti precedenti alla sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 2 co. 4 c.p.
 
 
CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – Lavoro di pubblica utilità – Passaggio in giudicato della sentenza per l’esecuzione della pena – Necessità
 
Il lavoro di pubblica utilità, pena sostitutiva ai sensi dell’art. 186 co. 9 bis cod. strada, introdotto dalla l. 29 luglio 2010, n. 120, può essere eseguito dal condannato solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la sostituzione della pena principale. (Massime a cura di Paolo Caccialanza)
 
 
Riferimenti normativi:
L. n. 120/2010
 
C. strad. art. 186, comma 7
C. strad. art. 186, comma 9 bis
C. p. art. 2, comma 4