ISSN 2039-1676


20 gennaio 2011

Trib. Torino, 20.1.2011 (sent.), Est. Arata (guida in stato di ebbrezza)

Profili problematici in tema di confisca del veicolo e di lavoro di pubblica utilità 

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - Innalzamento del minimo edittale e introduzione della sanzione del lavoro di pubblica utilità – Successione di leggi nel tempo – Espressa volontà dell’imputato di avvalersi del lavoro di pubblica utilità – Conseguenze
 
In tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c. strad.), la disciplina sanzionatoria introdotta dalla l. n. 120/2010 (che ha previsto, da un lato, l’innalzamento del minimo edittale della pena detentiva del reato commesso e, dall’altro, la possibilità per il giudice di sostituire, in assenza di opposizione da parte dell’imputato, la pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, il cui positivo svolgimento determina l’estinzione del reato, la revoca della confisca del veicolo e la riduzione della metà della sospensione della patente) deve considerarsi più favorevole della previgente, e pertanto si applica anche alle condotte anteriormente commesse, qualora sussistano i presupposti per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e l’imputato avanzi esplicita richiesta in tal senso, a nulla rilevando che gli effetti favorevoli si verifichino concretamente in futuro.
 
 
CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – Confisca del veicolo – Natura giuridica – Sanzione amministrativa accessoria – Applicabilità del sequestro preventivo ex art. 321 co. 2 c.p.p. – Esclusione
 
La confisca obbligatoria del veicolo, contemplata dall’art. 186 co. 2 lett. c) cod. strada come modificato dalla l. 29 luglio 2010, n. 120, è sanzione di natura amministrativa, sebbene disposta dal Giudice penale: non potrà pertanto trovare applicazione la disciplina in tema di sequestro preventivo prevista dall’art. 321 co. 2 c.p.p., che si riferisce esclusivamente alla confisca di natura penale.
 
 
CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca – Confisca della somma di denaro conseguita in occasione della vendita all’asta del veicolo
 
Nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato coattivamente alienato in pendenza del procedimento penale, la confisca obbligatoria del veicolo conseguente alla condanna per il reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. c) cod. strada si applica alla somma di denaro ricavata dalla vendita del veicolo. (Nella specie, il Pubblico Ministero aveva disposto il sequestro preventivo del veicolo, e, durante la pendenza del procedimento penale, ne aveva ordinato la vendita all’asta; nella sentenza di condanna il Giudice, preso atto dell’avvenuta alienazione del veicolo, ha disposto la confisca non dell’automobile, ma della somma di denaro ricavata dalla vendita di essa).
 
CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – Lavoro di pubblica utilità – Passaggio in giudicato della sentenza per l’esecuzione della pena – Esclusione  
 
La sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità contemplata dall’art. 186 co. 9 bis cod. strada, come novellato dalla l. 29 luglio 2010, n. 120, può essere eseguita dall’imputato anche nel periodo precedente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna contenente la sostituzione della pena. (Massime a cura di Paolo Caccialanza)
 
 
Riferimenti normativi: L. n. 120/2010
  C. strad. art. 186, comma 2, lett. c)
  C. strad. art. 224-ter
  C. strad. art. 186, comma 9 bis
  C. p.p. art. 321, comma 2
  C. p. art. 2, comma 4