ISSN 2039-1676


24 gennaio 2012 |

Successione di leggi in materia di confisca del veicolo e articolo 7 CEDU

Nota a Tribunale di Lecce, sez. dist. di Nardò, ud. 10 ottobre 2011, Giud. Biondi

1. Con la sentenza che si può leggere in allegato, il Tribunale di Lecce si pronuncia sulla possibilità di applicare la "nuova" confisca amministrativa dell'autoveicolo prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza dall'art. 186 co. 2 lett. c) cod. str. anche a fatti commessi antecedentemente alla l. 120/2010, che ha riqualificato la misura patrimoniale come amministrativa e non penale.

 

2. Come è noto, la speciale confisca prevista dall'art. 186 co. 2 lett. c) cod. str. è stata oggetto di un acceso dibattito circa la sua natura giuridica, per le inevitabili conseguenze che la qualificazione comporta sul regime applicativo della misura. Tale dibattito sembrava giunto a un punto fermo con gli interventi delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. pen., SS. UU., 25 febbraio 2010, n. 23428, Caligo) e della Corte Costituzionale (sent. 196/2010) che, all'unisono, avevano qualificato la confisca dell'autoveicolo come sanzione penale, ma è stato nuovamente sollecitato dal legislatore che con la l. 120/2010 ha qualificato espressamente la confisca per il reato di guida in stato d'ebbrezza come sanzione amministrativa.

Il Tribunale di Lecce ritiene di non doversi discostare dalla qualificazione offerta dal legislatore e oggi fatta propria anche dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr. ex multis Cass. pen., sez. IV, ud. 12 luglio 2011, n. 34459. In senso critico cfr., peraltro Gatta-Viganò, Natura giuridica della confisca del veicolo nella riformata disciplina della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti: pena o sanzione amministrativa accessoria? Riflessi sostanziali e processuali, in questa Rivista, nonché Trib. Avellino, 18 maggio 2011, Giud. Riccardi, ibidem; Trib. Pisa (sez. riesame), 28.01.2010, ibidem. Sul tema cfr. anche, ampiamente, Dies, I primi interventi della giurisprudenza sulla riforma della guida in stato di ebbrezza e problemi di diritto transitorio, ibidem).

 

3. Ciò posto, il giudice si pone il problema se una tale soluzione sia o meno compatibile con il principio di irretroattività della sanzione penale, così come sancito in particolare dall'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nella sua interpretazione ad opera della Corte di Strasburgo.

Ad avviso del giudicante, il mutamento di qualificazione della confisca del veicolo (da penale ad amministrativa) ai sensi del diritto interno non ne muta comunque la natura sostanzialmente punitiva e quindi la riconducibilità alla nozione di "penalty", o sanzione punitiva, contenuta nell'art. 7 CEDU, richiamando in tal senso la nota decisione Sud Fondi della Corte europea dei diritti dell'uomo resa proprio su un'ipotesi di confisca prevista nel nostro ordinamento, in particolare dall'art. 44 D.P.R. 380/2001 (Corte EDU, sez. II, Sud Fondi et al. c. Italia, decis. 30 agosto 2007). Anche nel caso della confisca dell'autoveicolo, la misura è in effetti applicata da un giudice penale, viene disposta all'esito di un procedimento penale ed è collegata all'accertamento di un reato.

Il Tribunale rileva, quindi, come l'intervento del legislatore non abbia introdotto un nuovo strumento sanzionatorio, ma più limitatamente riqualificato un istituto preesistente, modificando, per quanto riguarda la disciplina sostanziale o processuale, solo l'organo deputato all'esecuzione della misura.

Il solo mutamento del nomen juris della confisca prevista dall'art. 186 co. 2 lett. c) cod. str. non pregiudica pertanto la possibilità di applicarla a fatti commessi antecedentemente alla l. 120/2010 - quando la misura era considerata penale (profilo rilevante nel caso di specie in quanto il fatto di guida in stato di ebbrezza risaliva al 2009, ossia preventivamente alla qualificazione come amministrativa della confisca ad opera della l. 120/2010, ma successivamente all'introduzione della confisca "penale" da parte del Pacchetto sicurezza del 2008 (l. n. 125/2008) - in ragione della continuità normativa che sussisterebbe tra la "vecchia" e la "nuova" confisca.

Ed è proprio questa continuità, secondo il Tribunale di Lecce, che rende la confisca prevista dall'art. 186 co. 2 lett c) cod. str. pienamente prevedibile da parte dell'imputato nel momento di commissione del fatto di reato e quindi pienamente conforme all'art. 7 CEDU, che richiede per l'appunto la prevedibilità quale canone di legittimità convenzionale delle sanzioni punitive.