16 gennaio 2018 |
Una nuova pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di imprevedibilità della condanna penale: il caso Navalnyye c. Russia
C. eur. dir. uomo, Sez. III, sent. 17 ottobre 2017, Navalnyye c. Russia, ric. n. 101/15
Contributo pubblicato nel Fascicolo 1/2018
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1. La Corte di Strasburgo è recentemente tornata a esprimersi in materia di art. 7 Cedu e imprevedibilità della condanna penale, con una sentenza che, per la sua potenziale capacità di influire sulle complesse vicende politiche interne relative allo Stato russo, non ha mancato negli ultimi mesi di suscitare l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale.
Ricorrenti davanti alla Corte europea, infatti, sono i fratelli Aleksey e Oleg Navalnyy, il primo dei quali è noto per essere un blogger e attivista politico, leader del principale partito d’opposizione all’attuale governo russo, conosciuto negli ultimi anni per le sue accese campagne contro la corruzione; entrambi lamentavano di essere stati condannati ingiustamente dai giudici nazionali per i reati di frode contrattuale e riciclaggio, venendo puniti per condotte che, al tempo della loro commissione, a loro giudizio non potevano ragionevolmente integrare le fattispecie incriminatrici in questione (e dunque in spregio ai principi di cui all’art. 7 Cedu) e a seguito di un procedimento penale sostanzialmente “politico”, che li aveva privati delle fondamentali garanzie previste dall’art. 6 Cedu.
2. Le vicende che portarono alla condanna dei ricorrenti possono essere riassunte in questi termini. Oleg Navalnyy, nella qualità di direttore del “Main Centre for Long Distance Mail”, società filiale del servizio postale russo, nel 2008 era venuto a conoscenza dell’impossibilità per tale ente (derivante da “sopravvenuta incapacità operativa”) di continuare a fornire alcuni specifici servizi a due distinte società clienti, la Yves Rocher Vostok e la MPK. Grazie a tale informazione e ai rapporti che in virtù della propria posizione aveva intrecciato con i rappresentanti delle due società in questione, il ricorrente riusciva a favorire la conclusione di un contratto per la fornitura dei medesimi servizi tra quest’ultime e una quarta società, denominata GPA, costituita qualche mese prima e controllata da un’ulteriore società di proprietà della famiglia Navalnyy. Nessuno dei due ricorrenti formalmente rivestiva un ruolo direttivo all’interno di GPA, sebbene Oleg Navalnyy fosse verosimilmente suo amministratore di fatto.
Per adempiere alle proprie obbligazioni, nondimeno, GPA subappaltò i servizi in questione a una serie di altre società specializzate: in questo modo, la stessa riuscì a mantenere i rapporti contrattuali con Yves Rocher Vostok fino a fine 2012 e con MPK fino al marzo 2013.
Nel dicembre 2012, tuttavia, il direttore generale di Yves Rocher Vostok sporse denuncia, lamentando che i dipendenti e rappresentanti della propria società erano stati fuorviati e perciò fraudolentemente indotti a stipulare il contratto con GPA. Le autorità inquirenti russe avviavano quindi un procedimento penale, che si concludeva con la condanna dei due ricorrenti – divenuta definitiva nel 2015 − per i reati di truffa contrattuale e riciclaggio.
Secondo i giudici russi, infatti, i ricorrenti avevano costituito la “società fantoccio” GPA al fine specifico di approfittare delle informazioni privilegiate acquisite all’interno dell’organizzazione del servizio postale russo e indurre alla contrattazione le società Yves Rocher Vostok e MPK, clienti di quest’ultima, pur sapendo di dover successivamente subappaltare i servizi offerti e, dunque, facendole cadere in un errore che aveva condizionato la conclusione del contratto. La differenza tra il prezzo da costoro pagato e quello versato ai propri subappaltatori che GPA aveva incamerato – quantificata in 26 milioni di rubli provenienti dalla società Yves Rocher Vostok e altri 4 milioni di rubli provenienti dalla società MPK − veniva pertanto considerata quale profitto del delitto di truffa, il cui reimpiego nell’attività d’impresa (attraverso i pagamenti delle spese di gestione di GPA e dei dividendi) integrava a sua volta il secondo reato contestato a titolo di riciclaggio.
3. Esaurite le possibili vie di ricorso interne, i fratelli Navalnyy ricorrevano alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sostenendo che la condanna irrogata dalle autorità giudiziarie russe si ponesse in radicale contrasto con gli articoli 6, 7 e 18 Cedu.
In punto di legalità della condanna, in particolare, i ricorrenti adducevano che le condotte contestate in sede penale costituivano in realtà legittimi comportamenti negoziali, posti in essere nell’ambito di una lecita e trasparente attività imprenditoriale, che i giudici nazionali avevano considerato punibili in virtù di un’interpretazione tanto ampia e ambigua delle fattispecie incriminatrici in questione da risultare del tutto imprevedibile. I comportamenti ascritti ai ricorrenti, difatti, non potevano correttamente essere ricondotti alla fattispecie delittuosa russa in materia di frode commerciale[1], in quanto erano assenti alcuni dei requisiti legali, e in particolare l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale (elemento secondo il codice penale russo del reato di “frode contrattuale”), l’illiceità della condotta, il furto/appropriazione di beni altrui, il danno patrimoniale cagionato alla vittima.
A ciò si aggiungeva che lo stesso procedimento penale condotto nei loro confronti doveva ritenersi arbitrario e perciò iniquo, oltre che irrispettoso delle garanzie imposte dai § 1 e 3 dell’art. 6 Cedu in materia di parità delle armi e diritto di difesa (poiché molte delle prove testimoniali e documentali di cui la difesa degli imputati aveva chiesto l’assunzione erano state rigettate) e pubblicità della sentenza (poiché la data di emissione del dispositivo era stata appositamente spostata per evitare la partecipazione di stampa e pubblico).
Da ultimo, i ricorrenti lamentavano inoltre una violazione da parte dello Stato russo del divieto stabilito dall’art. 18 Cedu di applicare le restrizioni ai diritti e alle libertà garantiti dalla Cedu per scopi differenti da quelli perseguiti dalla Convenzione stessa: e ciò perché il procedimento penale e la condanna contro di loro emessa avevano uno scopo chiaramente estraneo ai fini perseguiti dalla Cedu, ossia quello di ostacolare l’attività pubblica e politica del primo dei due ricorrenti.
4. I giudici di Strasburgo riconoscono la fondatezza delle censure mosse dai ricorrenti, condannando lo Stato russo per la riscontrata violazione e dell’art. 7, e dell’art. 6 Cedu.
Anzitutto, la Corte europea ricorda che i principi sanciti dall’art. 7 Cedu, espressamente finalizzati a tutelare l’individuo dal rischio di procedimenti e condanne arbitrari, non sono limitati al divieto di applicazione retroattiva dei reati e delle pene, ma impongono altresì che gli illeciti penali e le relative sanzioni siano definiti chiaramente dalla legge: “legge” che, secondo la costante giurisprudenza di Strasburgo, comprende tanto il diritto scritto, quanto quello di fonte giurisprudenziale, e che deve rispettare precisi standard qualitativi, declinati in termini di accessibilità e prevedibilità[2].
Di conseguenza, la Corte riconosce che il suo compito nel caso di specie non è quello di pronunciarsi in merito alla responsabilità penale dei ricorrenti, bensì di chiarire se i comportamenti per cui costoro sono stati condannati dai giudici nazionali fossero o meno riconducibili con sufficiente chiarezza a una fattispecie incriminatrice accessibile e prevedibile fin dal tempo della condotta.
A tal proposito, i giudici europei denotano che le autorità giudiziarie interne, nel pronunciare la sentenza di condanna contro i due ricorrenti, hanno proposto e adottato una interpretazione alternativa della norma del codice penale russo che prevede il reato di “frode commerciale”: esse, infatti, hanno apertamente disancorato l’applicazione della norma incriminatrice in questione dai principi stabiliti dal codice civile in materia di libertà contrattuale e attività commerciali, giungendo a riconoscere integrato il delitto di truffa contrattuale pur in assenza di un effettivo inadempimento contrattuale o di un’altra causa di nullità o invalidità del contratto. Effetto di una simile interpretazione, tuttavia, è quello di rendere indistinguibili eventuali condotte fraudolente poste in essere nell’ambito di rapporti contrattuali e condotte perfettamente legittime[3].
Oltre a ciò, la Corte osserva che nessun inadempimento contrattuale può essere addebitato a GPA, poiché i contratti sono stati correttamente eseguiti per un numero considerevole di anni, senza che le controparti abbiano mai obiettato alla scelta della società di subappaltare i servizi offerti, prassi che peraltro sembra essere usuale nel settore commerciale in questione (e che, in assenza di un espresso divieto sancito contrattualmente, deve altresì ritenersi lecita ai sensi del diritto civile russo).
I giudici russi, pertanto, avrebbero accollato in capo a GPA (e ai ricorrenti condannati) un obbligo di rendere i propri contraenti edotti dell’esistenza di alternative più vantaggiose e comunque di offrire loro gli stessi prezzi richiesti dai propri subappaltatori, sebbene tale obbligo non abbia alcuna base normativa, né possa semplicemente intendersi quale corollario del generale principio di buona fede contrattuale; similmente, la Corte europea osserva che non possono considerarsi “motivi di lucro” idonei a integrare il reato di truffa i meri fini di profitto inerenti a una qualsiasi attività commerciale, censurando l’incapacità delle corti interne di individuare un chiaro discrimen tra finalità lecite e illecite.
Alla luce di tali osservazioni, i giudici di Strasburgo giungono alla conclusione che la condanna penale subita dai due ricorrenti sia stata l’esito di un’interpretazione estensiva e imprevedibile della legge penale a loro discapito; così come essi non potevano prevedere che le loro condotte, lecite sotto il profilo del diritto contrattuale, avrebbero integrato il reato di frode commerciale, peraltro, gli stessi non potevano nemmeno attendersi che l’utilizzo dei proventi di tale attività per i fini della propria impresa avrebbe ulteriormente integrato il delitto di riciclaggio. La violazione dell’art. 7 Cedu viene così pacificamente accertata.
5. Con riguardo alla lamentata inosservanza delle garanzie del giusto processo, la Corte ritiene che le censure relative alla violazione dell’art. 6 Cedu debbano essere lette alla luce di quanto già accertato rispetto all’illegittimità della condanna penale.
Già in un altro caso concernente il medesimo ricorrente Aleksey Navalnyy (C. eur. dir. uomo, sez. III, sentenza 23 febbraio 2016, Navalnyy e Ofitserov c. Russia) la Corte aveva riscontrato che la totale incompatibilità tra le condotte contestate all’imputato e la norma incriminatrice richiamata rende il procedimento penale arbitrario e dunque lesivo dell’art. 6 § 1 Cedu[4]. Anche con riferimento alla vicenda in esame, i giudici di Strasburgo non possono non censurare il fatto che le autorità giudiziarie interne non abbiano mai considerato le obiezioni mosse dai ricorrenti in merito alla sostanziale liceità dei comportamenti loro ascritti, né che le stesse abbiano ritenuto di poter condannare gli imputati pur in assenza dei requisiti legali delle fattispecie incriminatrici contestate: di conseguenza, la decisione assunta dai giudici interni nel procedimento penale svolto nei confronti dei ricorrenti viene dalla Corte considerata arbitraria e manifestamente irragionevole.
L’arbitrarietà del procedimento penale, pertanto, lede di per sé il “diritto a un giusto processo” riconosciuto a tutti gli individui dall’art. 6 Cedu, in una maniera così rilevante da far passare in secondo piano tutte le ulteriori violazioni delle garanzie processuali previste dalla Convenzione, che quindi la Corte non ritiene necessario esaminare.
6. Per quanto riguarda l’addotta violazione dell’art. 18 Cedu, invece, la decisione della Corte europea è nel senso dell’inammissibilità ratione materiae. Gli articoli 6 e 7 Cedu di cui è stata accertata la violazione, infatti, non sono norme che introducono restrizioni esplicite o implicite ai diritti convenzionalmente garantiti, tali da attivare il controllo della Corte ai sensi dell’art. 18 Cedu. La censura relativa alle motivazioni politiche del procedimento penale subito dai ricorrenti, peraltro, secondo i giudici di Strasburgo è già stata adeguatamente affrontata in punto di arbitrarietà e conseguente illegittimità della condanna e del processo in sé.
Questo profilo ha peraltro dato adito alla stesura di due opinioni parzialmente dissenzienti, allegate alla sentenza. A opinione dei giudici che non condividono la scelta di rigettare per inammissibilità il ricorso sub art. 18 Cedu, infatti, tale norma potrebbe invero essere invocata in congiunzione con l’art. 6 Cedu, il quale, non proteggendo diritti considerati assoluti dalla Convenzione, sicuramente include restrizioni esplicite e implicite alle garanzie processuali contemplate. La decisione della Corte viene dunque criticata per aver ingiustificatamente e irragionevolmente ridotto il campo applicativo dell’art. 18 Cedu, la cui ratio, alla luce anche dei lavori preparatori della Convenzione, viene rintracciata proprio nello scopo di impedire abusive e illegittime limitazioni dei diritti e libertà convenzionalmente riconosciuti da parte degli Stati, e quindi di fungere da deterrente rispetto all’insorgere di nuovi regimi anti-democratici in Europa.
La violazione dell’art. 18 Cedu doveva dunque essere esaminata nel merito dalla Corte, a giudizio dei dissenzienti, poiché l’utilizzo dello strumento del processo penale da parte dello Stato al fine − apertamente anti-democratico − di reprimere il dissenso politico rientra perfettamente tra gli abusi che la norma invocata mira a prevenire[5].
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7. La pronuncia esaminata appare interessante, oltre che per le rilevanti ripercussioni che può avere all’interno del sistema politico russo, anche perché è espressiva della peculiare concezione di legalità penale adottata dalla giurisprudenza di Strasburgo.
La violazione dell’art. 7 Cedu nel caso de quo, infatti, poggia sull’accertata adozione da parte dell’autorità giudiziarie russe di una interpretazione nuova delle norme incriminatrici in questione, la quale ha esteso la portata applicativa delle fattispecie penali in senso sfavorevole ai ricorrenti e in maniera non prevedibile.
Del resto, non solo la Corte di Strasburgo adotta in materia di legalità penale un approccio tipicamente sostanzialista, che, al fine di contemperare le esigenze dei diversi sistemi giuridici europei cui i principi convenzionali devono essere applicati, considera equivalenti il formante legale e quello giurisprudenziale quali fonti del diritto penale, ma la stessa appare pienamente consapevole del fatto che, anche nei sistemi di civil law, la componente interpretativa frutto dell’elaborazione degli organi giurisdizionali non possa in alcun modo essere eliminata, e debba dunque essere presa in considerazione al fine di assicurare il rispetto delle garanzie previste dalla Convenzione.
L’art. 7 Cedu, pertanto, non può in alcun modo essere letto nel senso di limitare il progressivo processo di chiarificazione e integrazione della legge penale operato dalle giurisprudenze nazionali – processo che i giudici di Strasburgo considerano anzi necessario per garantire la rispondenza del diritto interno alle concrete e mutevoli esigenze sociali[6] – a condizione, tuttavia, che tale evoluzione non leda le garanzie poste a tutela dell’individuo: e quindi il risultato del processo interpretativo deve essere coerente con la sostanza dell’illecito penale e allo stesso tempo prevedibile[7].
Nel caso in esame, proprio lo scollamento tra la norma penale scritta e l’interpretazione di essa proposta dai giudici russi, tale da non consentire neanche a posteriori una chiara delimitazione tra condotte lecite e condotte penalmente illecite, ha indotto la Corte europea a considerare la condanna assolutamente imprevedibile. Più che un mutamento giurisprudenziale in malam partem − considerando che il tema degli eventuali precedenti giurisprudenziali contrastanti non viene mai affrontato nella sentenza in esame − oggetto di censura a opera dei giudici europei sembra dunque essere l’interpretazione irragionevolmente estensiva delle norme incriminatrici proposta dai tribunali nazionali, non congruente rispetto alla sostanza dell’illecito e incapace di soddisfare i necessari standard di chiarezza, determinatezza e prevedibilità imposti dalla Convenzione.
[1] Che, ai sensi dell’articolo 159.4 cod. pen. russo, è definita quale “fraud committed in conjunction with deliberate non-compliance with contractual obligations in the commercial sphere”. Per “frode” si intende, ai sensi dell’art. 159 cod. pen. russo, “the theft of another’s property or the acquisition of the right to another’s property by way of deception or abuse of trust”.
[2] Per una più completa esposizione della giurisprudenza evolutiva della Corte Edu in materia di legalità penale, si possono richiamare i contributi di A. Bernardi, Art. 7 “Nessuna pena senza legge”, in S. Bartole – B. Conforti – G. Raimondi, Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2001; A. Esposito, Il diritto penale flessibile: quando i diritti umani incontrano i sistemi penali, Torino, 2008; V. Manes, Art. 7 CEDU, in S. Bartole - P. De Sena - V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012; E. Nicosia, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 2006; M. Scoletta, La legalità penale nel sistema europeo dei diritti fondamentali, in C. E. Paliero - F. Viganò (a cura di), Europa e diritto penale, Milano, 2013; F. Mazzacuva, Art. 7. Nulla poena sine lege, in G. Ubertis - F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Torino, 2016.
[3] Cfr. § 63 della sentenza in commento.
[4] Nel caso richiamato, la Corte europea riconosceva infatti che Aleksey Navalnyy e il secondo ricorrente, un imprenditore russo, erano stati condannati a seguito di un procedimento iniquo (irrimediabilmente condizionato dalla precedente condanna, in un processo separato all’interno del quale i ricorrenti non avevano potuto partecipare, di un terzo co-accusato) per comportamenti che tuttavia non potevano che considerarsi lecite condotte negoziali, in assenza di qualsiasi intento illegittimo in capo a loro. In quel caso, la Corte di Strasburgo aveva considerato assorbente l’accertata violazione dei principi generali in materia di giusto processo ai sensi dell’art. 6 § 1 Cedu, ommettendo di esaminare anche la censura riguardante la violazione dell’art. 7 Cedu.
[5] Cfr. la Partly dissenting opinion dei giudici Keller e Dedov e quella del giudice Serghides.
[6] Cfr. ad esempio la sentenza della C. eur. dir. uomo del 24 maggio 1988, Müller c. Svizzera, ric. n. 10737/84, § 29, in cui si legge: “The Court has, however, already emphasised the impossibility of attaining absolute precision in the framing of laws, particularly in fields in which the situation changes according to the prevailing views of society (…). The need to avoid excessive rigidity and to keep pace with changing circumstances means that many laws are inevitably couched in terms which, to a greater or lesser extent, are vague”. Nel caso di specie, la Corte affermava che concetti quali quello di “oscenità” non potevano essere oggetto di una definizione normative precisa e che, pertanto, fosse compito dell’interpretazione giurisprudenziale permetterne un’esatta comprensione, tenendo conto del sentire comune del tempo. Più recentemente, cfr. C. eur. dir. uomo, GC, sentenza del 2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 42750/09, §§ 91-93.
[7] Cfr. § 55 della sentenza in commento; negli stessi termini precedentemente C. eur. dir. uomo, sentenza del 22 novembre 1995, C.R. c. Regno Unito, ric. n. 20190/92, § 34: “Article 7 of the Convention cannot be read as outlawing the gradual clarification of the rules of criminal liability through judicial interpretation from case to case, provided that the resultant development is consistent with the essence of the offence and could reasonably be foreseen”.