ISSN 2039-1676


27 novembre 2015 |

Eternit "bis in idem"? Sollevata la questione di legittimità  costituzionale dell'art. 649 c.p.p. in relazione all'art. 4 Prot. 7 CEDU

Nota a ordinanza Tribunale di Torino, GUP Bompieri, 24 luglio 2015, imp. Schmidheiny

 

1. L'ordinanza in commento è stata pronunciata nel corso dell'udienza preliminare del procedimento c.d. "Eternit bis", che vede imputato l'imprenditore Stephan Ernst Schmidheiny per l'omicidio doloso di 258 persone tra lavoratori del Gruppo Eternit, familiari degli stessi e cittadini residenti nelle zone limitrofe agli stabilimenti.

Il procedimento oggi pendente costituisce stralcio del procedimento c.d. "Eternit", in cui allo stesso Schmidheiny[1] erano stati contestati i diversi delitti di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art. 437 c.p., aggravato dalla verificazione degli infortuni, e di disastro doloso ex art. 434 c.p., aggravato dalla verificazione del disastro - poi dichiarati estinti per prescrizione, rispettivamente, dalla Corte d'Appello di Torino[2] e dalla Corte di Cassazione[3].

 

2. Già al momento del deposito della richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento Eternit bis, intervenuto il giorno immediatamente successivo alla pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Cassazione che definiva il procedimento principale, la difesa dell'imputato segnalava una possibile violazione del principio di ne bis in idem.

La difesa sosteneva, in buona sostanza, che l'imputato fosse già stato giudicato nel procedimento Eternit per i medesim fatti, pur se allora diversamente qualificati.

Anche nel primo processo, infatti, veniva in rilievo la qualità di Schmidheiny di effettivo responsabile, negli anni settanta e ottanta, della gestione delle società del gruppo Eternit, operanti negli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera; i fatti, pertanto, risultavano commessi negli stessi luoghi e negli stessi periodi.

Il contenuto delle condotte omissive ascritte all'imputato in quella sede, inoltre, era confluito nei capi di imputazione del secondo procedimento (in particolare, nel capo G), in cui si rimproverava all'imputato, ricalcando le contestazioni già sostenute nel procedimento principale, la decisione di:

«G) Adottare ed attuare una politica aziendale comportante un'immane esposizione ad amianto di lavoratori e cittadini e, in particolare, diretta a:

negli stabilimenti di Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli, Rubiera,

1) omettere l'individuazione e la realizzazione dei provvedimenti necessari per contenere la esposizione ad amianto [...];

2) omettere la fornitura e l'effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione;

3) omettere la sottoposizione dei lavoratori esposti ad amianto a controlli sanitari adeguati e l'allontanamento dei lavoratori dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti alla loro persona;

4) omettere l'informazione e la formazione dei lavoratori circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi;

in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti,

5) consentire e non impedire la fornitura a privati ed enti pubblici e il mantenimento in uso dei materiali di amianto per la pavimentazione di strade [...] in tal guisa determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante [...];

presso le abitazioni private dei lavoratori,

6) omettere l'organizzazione della pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale e determinare la conseguente indebita esposizione ad amianto dei familiari e conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia;»

Vi era, infine, parziale coincidenza tra i soggetti il cui decesso avrebbe aggravato le condotte omissive contestate all'imputato nel primo procedimento e le vittime degli omicidi di Eternit bis.

 

3. Nel corso dell'udienza preliminare, i difensori dell'imputato invocavano dunque l'applicazione del principio di ne bis in idem ai fini di una pronuncia di non doversi procedere ex art. 649 c.p.p., richiedendo, in subordine, al giudice di sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea una questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che enuncia il medesimo principio. Il GUP del Tribunale di Torino respingeva, con altra ordinanza, la richiesta, correttamente osservando come la situazione giuridica controversa non rientri nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione.

Il giudice ha deciso invece, di propria iniziativa, con il provvedimento qui pubblicato, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. (che sancisce il divieto di doppio giudizio nel nostro ordinamento), per violazione dell'art. 117 co. 1 Cost. in relazione all'art. 4 Protocollo 7 CEDU (che contiene l'enunciazione del medesimo principio).

La violazione trae origine, secondo il giudice rimettente, non da una differenza nella lettera delle due norme, l'art. 649 c.p.p. e l'art. 4 del Protocollo 7 CEDU - le cui formulazioni sono anzi sovrapponibili, vietando entrambe di sottoporre un soggetto che sia già stato giudicato con sentenza divenuta definitiva a un nuovo procedimento penale per il medesimo fatto, bensì dalla diversa estensione data al principio: la Corte di Cassazione e la Corte di Strasburgo adottano invero interpretazioni diametralmente opposte di quel "medesimo fatto" il cui vaglio in un secondo procedimento penale determina la violazione del principio in parola.

 

4. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è infatti assolutamente compatta, come dimostrato dalle numerose pronunce citate nell'ordinanza, nel circoscrivere l'applicazione del principio del ne bis in idem ai soli casi in cui si riscontri la coincidenza del "fatto giuridico" e, cioè, della fattispecie astratta, comprensiva di tutti gli elementi costitutivi del reato e dei beni giuridici tutelati. Di conseguenza, qualora lo stesso fatto materiale, per cui un soggetto sia già stato giudicato, risulti in un secondo momento sussumibile anche in una diversa fattispecie astratta, e dunque in un diverso "fatto giuridico", l'inizio di un nuovo procedimento per il diverso reato non costituirà violazione del ne bis in idem.

A ben vedere, ciò equivale a sostenere l'assoluta inoperatività del divieto di bis in idem in ogni caso di concorso formale di reati: qualora, infatti, con una stessa azione od omissione si violino più norme giuridiche, non solo si potrà procedere alla simultanea contestazione delle diverse violazioni, ma sarà altresì sempre possibile la loro contestazione separata nel corso di tanti procedimenti successivi quante sono le norme violate, senza per ciò stesso violare il disposto dell'art. 649 c.p.p., proprio perché gli elementi costituitivi e i beni giuridici presi in considerazione saranno necessariamente diversi da procedimento a procedimento.

 

5. A conclusioni del tutto diverse giunge invece, come ben evidenziato nell'ordinanza in commento, la Corte EDU, che adotta quale presupposto dell'applicazione del principio in parola l'identità del fatto inteso non in senso formale-giuridico, ma, al contrario, in senso storico-naturalistico.

Con la sentenza Zolotukhin c. Russia[4], pronunciata nel 2009, la Corte - dissipando una volta per tutte i dubbi ingenerati dalle diverse letture della nozione di "same offence" rinvenibili nella propria giurisprudenza - ha infatti affermato che la preclusione prevista dall'art. 4 Protocollo 7 CEDU opera allorché il secondo processo sia fondato su "fatti identici" o "fatti sostanzialmente uguali", dal punto di vista storico-naturalistico, a quelli che già furono oggetto del processo conclusosi con una sentenza divenuta definitiva.

La Corte EDU non si è più discostata dalla scelta ermeneutica operata con la sentenza Zolothukin - che si può dunque considerare come un leading case - come testimoniato dalla copiosa giurisprudenza citata nell'ordinanza in commento.

Il provvedimento passa infatti in rassegna le numerose pronunce della Corte di Strasburgo in casi di doppio binario sanzionatorio amministrativo-penale (sia in materia di abuso di mercato sia in materia tributaria), che - dopo aver riqualificato la sanzione definita amministrativa dall'ordinamento interno come "sostanzialmente penale" secondo i criteri dalla stessa Corte elaborati a partire dal caso Engel[5] - fanno propria la definizione di "same offence" offerta dalla sentenza Zolotukhin.

Particolare significato assume, in quest'ambito, l'ormai nota sentenza Grande Stevens c. Italia[6], in materia di abuso di mercato, con cui la Corte EDU ha condannato l'Italia per violazione del ne bis in idem convenzionale. In questo caso, alla base della pronuncia di condanna vi è proprio l'ostinata interpretazione, da parte della giurisprudenza interna, della locuzione "stesso fatto" come "stesso fatto giuridico", in aperto contrasto con quanto stabilito dalla Corte nella sentenza Zolotukhin.

La Corte, rimanendo sostanzialmente in linea con il proprio leading case, ha poi avuto modo, nelle numerose pronunce rese negli anni successivi, di definire ulteriormente i confini della nozione di "same offence", precisando che vi può essere sovrapponibilità tra i fatti qualora questi siano riconducibili alla "medesima condotta" e sottolineando l'importanza della "inestricabilità nel tempo e nello spazio" delle "concrete circostanze" contestate al medesimo imputato.

 

5. Esaurito l'esame della giurisprudenza CEDU, l'ordinanza afferma, in un passaggio fondamentale, che il criterio di valutazione dell'identità del fatto elaborato dalla Corte in materia di doppio binario sanzionatorio - rappresentando un criterio di indubbia portata generale - deve necessariamente trovare applicazione, secondo lo schema del ragionamento a fortiori, anche nei casi in cui entrambi i procedimenti siano classificati come penali.

Proprio in riferimento a queste ipotesi, è interessante il riferimento operato dal giudice rimettente al caso Butnaru e Bejan-Piser c. Romania[7], in cui i ricorrenti lamentavano di essere stati giudicati prima per percosse e lesioni, poi per rapina, in relazione ai medesimi fatti. La Corte ha ritenuto violato, come prevedibile, il divieto di bis in idem, applicando anche in questo caso i principi in materia di identità del fatto enunciati nella sentenza Zolotukhin. Si legge, a tal proposito, nella sentenza, che «non si deve avere riguardo agli elementi costitutivi delle fattispecie oggetto dell'addebito, ma occorre valutare gli accadimenti, cioè l'insieme delle circostanze fattuali inscindibilmente legate fra di loro, così come appaiono circostanziate nello spazio e nel tempo, la cui esistenza deve essere dimostrata al fine di pervenire alla decisione» e che, di conseguenza, «se i fatti sono essenzialmente i medesimi, è irrilevante l'eventualità che i due procedimenti abbiano ad oggetto elementi parzialmente differenti».

 

6. L'esame della giurisprudenza interna e convenzionale, dunque, ha condotto inevitabilmente il giudice a rilevare l'esistenza di un contrasto tra il ne bis in idem interno ex art. 649 c.p.p. e il ne bis in idem convenzionale ex art. 4 Prot. 7 CEDU.

Il fatto materiale contestato nel procedimento Eternit bis è, infatti, sotto il profilo storico-naturalistico, indubbiamente il medesimo di quello oggetto della sentenza divenuta irrevocabile. Identiche sono le cariche rivestite dall'imputato in seno alle società del gruppo Eternit, identici gli stabilimenti interessati dalla lavorazione dell'amianto, identici i profili di responsabilità gestionale all'interno degli stabilimenti. Soprattutto le condotte omissive addebitate a Schmidheiny a titolo di omicidio volontario sono perfettamente sovrapponibili alle condotte riportate nei capi di imputazione del procedimento principale.

A ciò si aggiunge il rilievo per cui 186 delle 258 vittime del procedimento Eternit bis figuravano già nel primo processo quali soggetti deceduti «in conseguenza del comportamento dell'imputato». Sul punto, in particolare, l'ordinanza si spinge ad affermare - peccando forse di eccessiva semplificazione[8] - che «l'esame operato in seno al primo processo coprì indubbiamente anche la verifica, con esito positivo, della sussistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva dell'imputato e i decessi di operai addetti agli stabilimenti e cittadini delle aree limitrofe: prova ne è il fatto che in quella sede fu ammessa la costituzione di parte civile dei parenti delle vittime e fu liquidato in loro favore il risarcimento dei danni».

Ebbene, come rilevato dal GUP, secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza CEDU questi elementi sarebbero più che sufficienti per ravvisare nell'instaurazione del procedimento Eternit bis una violazione del principio di ne bis in idem e per giungere, dunque, a una pronuncia di proscioglimento.

Senonché, il Giudice si rivela ben consapevole che una pronuncia di tal segno sarebbe stata immancabilmente censurata nei gradi di giudizio successivi in ragione dell'interpretazione di "stesso fatto" come "stessa fattispecie astratta" adottata dalla giurisprudenza di legittimità assolutamente unitaria.

Tra i due gruppi di disposizioni contestate vi sono infatti senza dubbio differenze che riguardano il tipo legale. In particolare, l'ordinanza sottolinea come la diversa struttura dei reati - nel primo procedimento reati di pericolo, nel secondo reati di danno - si traduca nel diverso ruolo assunto dal medesimo evento morte all'interno della fattispecie: evento aggravatore quanto ai reati previsti dagli artt. 434 e 437 c.p. - il cui realizzarsi è quindi meramente eventuale - ed elemento costitutivo della fattispecie tipica, quanto al delitto previsto dall'art. 575 c.p.; diversi sono altresì i beni giuridici tutelati, rappresentati, nel primo caso, dall'incolumità pubblica e, nel secondo caso, dalla vita.

 

7. Se non vi sono dunque dubbi sull'esistenza e sulla rilevanza di tale contrasto, già messo in luce dalla dottrina all'indomani della sentenza Grande Stevens, sembra corretta anche la via scelta dal GUP per superarlo.

Il GUP di Torino, come anticipato, ha giudicato necessario rimettere gli atti al giudice delle leggi, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, limita l'applicazione del principio del ne bis in idem all'esistenza del medesimo "fatto giuridico" nei suoi elementi costitutivi, invece che ricondurlo all'esistenza del medesimo "fatto storico", così come richiesto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per violazione dell'art. 117 co. 1 Cost. in relazione all'art. 4 Prot. 7 CEDU.

Non si è dunque ritenuto possibile superare l'impasse con «l'adozione di interpretazioni alternative del diritto vivente interno compatibili con i parametri convenzionali». Il provvedimento ricorda, sul punto, la giurisprudenza della Corte Costituzionale che - nei casi in cui il dubbio di compatibilità con i principi costituzionali cada su una norma ricavata per interpretazione da un testo di legge - preclude al giudice lo strumento dell'interpretazione convenzionalmente conforme della norma interna se «nella giurisprudenza si sia consolidata una reiterata prevalente e costante lettura della disposizione»[9]. In quest'evenienza, spetta infatti esclusivamente alla Corte Costituzionale il controllo della compatibilità dell'indirizzo consolidato, la c.d. "norma vivente", con i principi costituzionali.

Ebbene, nel provvedimento in commento si illustra proprio l'esistenza non di una norma incostituzionale in sé, ma di una costante interpretazione in senso contrario alla Costituzione, da parte della giurisprudenza di legittimità, di una norma in astratto legittima - tant'è vero che la sua formulazione letterale è sovrapponibile a quella della corrispondente norma convenzionale.

Nonostante, dunque, sia in astratto ben possibile leggere il "medesimo fatto" ex art. 649 c.p.p. come "medesimo fatto naturalistico" senza per ciò stesso fornire un'interpretazione confliggente con la lettera della norma, il provvedimento, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Consulta, conclude affermando che qualora «come nel caso di specie, il testo legislativo sia ingessato entro un diritto vivente di dubbia costituzionalità, dovrà essere preferita la strada della proposizione della questione di legittimità della norma vivente piuttosto che la strada di un'isolata - eccentrica - interpretazione adeguatrice, suscettibile di un ben prevedibile "capovolgimento" nei gradi di giudizio successivi».

La scelta di adire alla Corte Costituzionale è, quindi, non solo sostanzialmente corretta, ma anche dichiaratamente strategica, laddove indica, quale ragione di fondo della richiesta di intervento del Giudice delle Leggi, la precisa volontà di non rimanere un precedente isolato e destinato a soccombere alla giurisprudenza granitica della Corte di Cassazione, ma di imporre, al contrario, una svolta definitiva nell'interpretazione del principio.

 

* * *

 

8. Qualche considerazione a margine del provvedimento. Non si può negare, come già sottolineato da più voci in dottrina, che vi sia un contrasto netto tra l'interpretazione interna e convenzionale del divieto di bis in idem, e che il nodo sia destinato a venire al pettine in tempi brevissimi.

Una prima spallata al muro - perché di un muro si tratta - eretto dalla giurisprudenza della Cassazione a protezione della concezione formalistica del bis in idem è stata data con la sentenza Grande Stevens, che ha portato a una prima condanna dell'Italia. Altre ne seguiranno, probabilmente, nei numerosi casi di doppio binario in materia fiscale, dove la discrasia interpretativa in esame si ripresenta negli stessi termini.

Come puntualmente osservato dal giudice a quo, peraltro, il problema non si riduce alle ipotesi di doppio binario sanzionatorio, ma si estende, a maggior ragione, ai casi - come quello in questione - in cui entrambi i procedimenti hanno natura penale. Proprio in relazione a tali ipotesi, vi sono due profili che si vogliono qui evidenziare.

 

9. Il primo profilo attiene alla portata e all'ambito di operatività del principio.

Il principio di ne bis in idem comporta esclusivamente il divieto di sottoporre un soggetto a un nuovo procedimento penale per un fatto per cui sia già stato giudicato con sentenza divenuta definitiva; non vieta, al contrario, la contestazione simultanea, nello stesso procedimento, di più reati anche in concorso formale tra loro.

Proprio l'unicità del fatto naturalistico, anzi, fa sì che l'accusa possa e debba valutare, una volta per tutte al momento della conoscenza del fatto, per quali e quanti reati procedere. L'alternativa sarebbe infatti consentire agli organi inquirenti di giocare una sorta di tiro al piattello con l'imputato, o meglio con le diverse norme in cui può essere sussunto il fatto a lui ascritto, procedendo per tentativi nella speranza di centrare, presto o tardi, una condanna.

Il principio sancito nell'art. 4 Prot. 7 CEDU mira quindi a evitare, nella consapevolezza dell'estrema varietà delle fattispecie incriminatrici, che si proceda per tentativi, sottoponendo lo stesso soggetto a più procedimenti successivi per il medesimo fatto, creando così degli "eterni giudicabili". Vi è allora un indubbio collegamento tra ne bis in idem e art. 111 Cost., laddove questo vincola in modo esplicito il carattere giusto del processo alla sua definizione in tempi ragionevoli. Come osservato nell'ordinanza, se è vero che la norma costituzionale si riferisce, letteralmente, alla durata del singolo processo, non vi è però dubbio che comprenda, quanto alla ratio, il diritto a non indossare senza limiti di tempo la veste di processato anche per effetto di successivi procedimenti celebrati per il medesimo fatto.

Per tornare al caso Eternit, nulla avrebbe impedito alla Procura di Torino di contestare, nel procedimento principale, sia i reati di disastro e di omissione dolosa di cautele, sia gli omicidi volontari, trattandosi, come già rilevato, di reati strutturalmente diversi, che tutelano beni giuridici distinti (come confermato anche dalle sensibili differenze nelle cornici edittali).

Il principio di ne bis in idem, in definitiva, è, da un lato, necessario per una piena attuazione del principio del giusto processo previsto dall'art. 111 della Costituzione; dall'altro lato, non impedisce agli inquirenti di procedere alla contestazione simultanea di più reati, anche se riconducibili al medesimo fatto. Ciò che si chiede alla pubblica accusa è, in buona sostanza, solo il compimento di una scelta definitiva nel momento in cui si possiedono tutti gli elementi per valutare la rilevanza penale di una condotta.

 

10. Quest'ultima osservazione ci conduce direttamente al secondo profilo rilevante del ne bis in idem convenzionale. Quando la Corte EDU parla di identità del fatto naturalistico, sembrerebbe invero riferirsi all'identità della sola condotta, richiedendo unicamente, per la violazione del principio, la sovrapponibilità della frazione del fatto rappresentata dall'azione o dall'omissione verificatesi in un certo luogo e in un certo tempo. Rimarrebbe invece estranea alla valutazione l'eventuale coincidenza dell'evento e del nesso di causalità.

Se fosse valida questa osservazione, ai fini dell'operatività del ne bis in idem convenzionale con specifico riferimento al caso in esame, ci si chiede se non sarebbe stato forse sufficiente constatare l'identità spazio-temporale delle condotte contestate a Schmidheiny nei due procedimenti. Se perno della valutazione fosse davvero la sola materialità della condotta, risulterebbero infatti non strettamente necessarie le osservazioni, contenute nell'ordinanza, circa l'ingresso nel procedimento principale delle morti di lavoratori, familiari e residenti nelle zone vicine agli stabilimenti. In altre parole, le condotte omissive contestate all'imputato sarebbero risultate identiche anche in assenza, nel primo procedimento, della valutazione della loro rilevanza causale rispetto all'evento morte quale circostanza aggravante dei delitti ex artt. 434 e 437 c.p. - valutazione, peraltro, che sembra essere ben più problematica di come rappresentata dal giudice a quo[10].

Non solo. Ulteriore conseguenza dell'applicazione del principio, se così correttamente interpretato, sarebbe l'interruzione del procedimento Eternit bis per violazione del ne bis in idem non solo in relazione alle 186 vittime che già figuravano nel primo procedimento, ma anche in relazione agli omicidi commessi in danno ai restanti soggetti, non rientranti tra le 2000 vittime del procedimento Eternit. Anche per questi, infatti, le condotte descritte nei capi di imputazioni sono le medesime, distinguendosi esclusivamente con riferimento all'evento concreto.

Questo secondo profilo del ne bis in idem convenzionale rischia dunque di aprire un vuoto di tutela in relazione a tutti quei fenomeni criminosi, come appunto quelli legati all'esposizione ad amianto, caratterizzati da eventi che si verificano a notevole distanza di tempo dalla condotta. I lunghissimi tempi di latenza delle malattie rendono invero ben possibile che, ad esempio, una volta giunti a sentenza definitiva per il reato di omicidio in relazione a un gruppo di vittime, si verifichino altri decessi, causati dalle stesse condotte e destinati, quindi, in caso di applicazione del ne bis in idem convenzionale, a rimanere privi di tutela penale.

Poiché, dunque, in relazione a questi peculiari fenomeni non sempre all'unicità della condotta corrisponde la piena possibilità, per l'accusa, di compiere una valutazione definitiva dell'offensività del fatto, ci si trova di fronte a una scelta tra due vie, ciascuna delle quali comporta il sacrificio di diritti di fondamentale importanza.

Se si ritiene sufficiente, per l'applicazione del ne bis in idem, l'identità della sola condotta, si rischia di lasciare alcuni gravi fenomeni privi di una tutela penale completa - restando ovviamente impregiudicata la possibilità di azionare eventuali pretese risarcitorie in altre sedi - a causa della verificazione "frazionata" degli eventi, anche a grande distanza di tempo delle condotte. Se, viceversa, si richiede, per la violazione del divieto in parola, la coincidenza, oltre che della condotta, anche dell'evento, si accetta la possibilità, per nulla astratta, di sottoporre un soggetto a un numero potenzialmente infinito di processi - uno ogni volta che si verifica un singolo evento - per le stesse condotte.

 

11. Una notazione conclusiva.

A fronte di un conflitto così evidente tra ne bis in idem così come interpretato dalla giurisprudenza interna e ne bis in idem convenzionale, ci auguriamo che il giudice delle leggi colga l'occasione offerta dalla coraggiosa ordinanza del GUP di Torino per farsi carico, una volta per tutte, della soluzione di tale conflitto.

La Corte Costituzionale potrebbe (dovrebbe?), in particolare, ritenere il contrasto superabile in via interpretativa, optando per una sentenza c.d. interpretativa di rigetto, "salvando" in questo modo l'art. 649 c.p.p. ma imponendo alla giurisprudenza di darne in futuro una lettura compatibile con le indicazioni della CEDU. Non sembrerebbe invero necessaria la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 649 c.p.p., che facendo riferimento nella sua formulazione letterale al "medesimo fatto", ben potrebbe essere interpretato in senso convenzionalmente e quindi costituzionalmente conforme, senza forzatura alcuna, come comprensivo del "medesimo fatto naturalistico".

Resta ovviamente il rischio che la Consulta decida di non affrontare affatto il problema, ad esempio optando per una dichiarazione di inammissibilità della questione fondata sull'astratta possibilità, per il giudice a quo, di interpretare l'art. 649 c.p.p. in senso convenzionalmente conforme. Una soluzione di tal segno non può però essere condivisibile, poiché, come già correttamente segnalato dal giudice rimettente, lo spazio per un'interpretazione correttiva della norma è puramente teorico: ogni tentativo in questo senso è infatti destinato, nella prassi, a scontrarsi e a soccombere all'orientamento contrario pervicacemente sostenuto dalla Cassazione.

 


[1] La sentenza di primo grado è pubblicata in questa Rivista, con nota di S. Zirulia, 17 febbraio 2012.

[2] Pubblicata in questa Rivista, con scheda di S. Zirulia, 5 giugno 2013.

[3] Pubblicata in questa Rivista, con commento di G.L. Gatta, Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit, 24 novembre 2015, S. Zirulia, Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione, 24 febbraio 2015, di L. Santa Maria, Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit, 9 marzo 2015.

[4] Zolotukhin c. Russia, 14939/03, 10 febbraio 2009.

[5] Engel e altri c. Olanda, 5370/72, 8 giugno 1976.

[6] Pubblicata in questa Rivista con nota di A.F. Tripodi, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L'Italia condannata per violazione del ne bis in idem in materia di manipolazione di mercato, 9 marzo 2015.

[7] Butnaru e Bejan-Piser c. Romania, 8516/07, 23 giugno 2015.

[8] Per una più approfondita analisi della valutazione, operata nelle sentenze del procedimento principale, del rapporto tra condotte, eventi e risarcimento alle parti civili, si rimanda ai contributi citati sub note 1-3.

[9] Corte Cost., sentenza n. 456 del 1989.

[10] Si rimanda, di nuovo, sul punto, alle motivazioni delle sentenze del procedimento Eternit e alle relative note di commento.