ISSN 2039-1676


05 giugno 2013 |

Processo Eternit: il dispositivo della sentenza d'appello

Corte d'appello di Torino, 3 giugno 2013, Pres. Oggé, imp. Schmidheiny e a.

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Per scaricare la sentenza di primo grado e la relativa scheda illustrativa a firma di L. Masera, clicca qui.

La sentenza di primo grado è stata oggetto, altresì, di un articolato commento a firma di S. Zirulia, Caso Eternit: luci ed ombre sulla sentenza di condanna in primo grado, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 1/2013, pp. 471 ss., al quale si rinvia per ogni approfondimento e riferimento bibliografico e giurisprudenziale.

 

All'udienza del 3 giugno 2013 la Corte d'appello di Torino ha pronunciato la sentenza che conclude il secondo grado del maxi-processo Eternit.

Si tratta, come è noto, della vicenda giudiziaria che vede imputati le due figure apicali della multinazionale dell'amianto - rectius, l'unico superstite dei due (lo svizzero Stephan Schmidheiny), l'altro (il belga Louis de Cartier de Marchienne) essendo deceduto poche settimane prima della sentenza d'appello - con l'accusa di aver cagionato, attraverso una scellerata gestione della produzione di manufatti in eternit, migliaia di malattie e morti tra i lavoratori e la popolazione residente nei pressi dei poli produttivi (collocati a Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera e Napoli-Bagnoli) nonché un disastro ambientale almeno in parte tuttora perdurante.

La sentenza di primo grado aveva giudicato entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, ossia l'omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, aggravata dalla verificazione di infortuni (art. 437, co. 1 e 2 c.p.), ed il disastro innominato doloso, anch'esso aggravato dall'ipotesi di cui al capoverso della norma, sub specie di disastro ambientale (art. 434, co. 1 e 2 c.p.). Gli ex manager di Eternit erano stati condannati alla pena di sedici anni di reclusione ciascuno.

Rinviando naturalmente al deposito delle motivazioni ogni commento e considerazione sulla pronuncia, ne pubblichiamo sin d'ora il dispositivo (clicca sotto su download documento per scaricarlo), indicandone altresì i contenuti fondamentali nonché - in estrema sintesi - quelli che prima facie sembrano costituire i più interessanti profili di riforma della sentenza di primo grado.

1) La pronuncia assolve entrambi gli imputati dai reati loro ascritti, per non aver commesso il fatto, con riferimento ai rispettivi periodi in cui non rivestirono una posizione di garanzia per gli stabilimenti italiani della multinazionale (ossia dal 1952 al 1966, per l'imputato Louis de Cartier de Marchienne; dal 1952 al 1974, per l'imputato Stephan Schmidheiny)[1]; assolve inoltre l'imputato Louis de Cartier de Marchienne dai reati lui ascritti con riferimento allo stabilimento di Rubiera, per non aver commesso il fatto.

2) Con riferimento al periodo in cui, a partire al 1966, l'imputato Louis de Cartier de Marchienne rivestì l'incarico di amministratore delegato di Eternit, la sentenza dichiara non doversi procedere nei suoi confronti per sopravvenuta morte dell'imputato.

3) Con riferimento ai diversi periodi in cui, a partire dal 1974, l'imputato Stephan Schmidheiny esercitò l'effettiva gestione degli stabilimenti italiani della Eternit, la sentenza:

  • relativamente al capo A) dell'imputazione, ossia al delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, aggravato dalla verificazione di infortuni (art. 437, co. 1 e 2 c.p.), dichiara non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione;
  • relativamente al capo B) dell'imputazione, ossia ai delitti di disastro innominato doloso, aggravati dalla verificazione del disastro (art. 434, co. 1 e 2 c.p.), e avvinti dall'unicità del disegno criminoso, condanna l'imputato alla pena di diciotto anni di reclusione, estendendone la responsabilità anche agli stabilimenti di Rubiera e Napoli-Bagnoli (in relazione ai quali la sentenza di primo grado aveva invece dichiarato la prescrizione dei reati), e confermando altresì a suo carico le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena, ma al contempo eliminando quella dell'incapacità a contrattare con la PA.

4) Anche sul fronte delle statuizioni civili la sentenza in parte conferma ed in parte riforma la decisione di primo grado. Rinviando al testo del dispositivo per tutti i dettagli, in questa sede si può evidenziare che l'unico imputato superstite, in solido con le società responsabili civili facenti parte del gruppo Eternit, vengono condannati al risarcimento di danni - nell'ordine di diverse decine di milioni di euro - a favore di enti territoriali, sindacati, associazioni e parti civili persone fisiche. Con riferimento a queste ultime, si segnala che la pronuncia da un lato accoglie numerose richieste risarcitorie non contemplate dalla sentenza di primo grado; dall'altro lato, riconosce il diritto al risarcimento del danno a favore di un numero di persone fisiche (pari a 932) complessivamente di gran lunga inferiore a quello indicato dai giudici di prime cure (oltre 2000).

Oltre alla condanna dell' (ormai unico) imputato anche per i disastri di Rubiera e Napoli-Bagnoli, tra i principali profili di riforma della pronuncia di primo grado vi è senz'altro la dichiarazione di prescrizione del delitto di cui al capo A) dell'imputazione. Sarebbe avventato ipotizzare le ragioni che hanno condotto il collegio giudicante a tale decisione; ma a priva vista si può affermare che non si tratta di un effetto dovuto al mero trascorrere del tempo nelle more del secondo grado di giudizio. Il Tribunale, infatti, aveva individuato tanti delitti ex art. 437 co. 2 quante erano le vittime tra i lavoratori della Eternit, ed aveva fissato il relativo tempus commissi delicti al momento della manifestazione o della diagnosi della malattia, in coerenza con la natura di fattispecie autonoma assegnata all'ipotesi prevista dal capoverso. Applicando questo criterio, è del tutto evidente come al momento della pronuncia di secondo grado (3 giugno 2013) molti dei reati ex 437 co. 2 c.p. - e in particolare tutti quelli, assai numerosi, in cui la diagnosi della patologia si colloca dopo il 3 dicembre del 2000, il termine di prescrizione dell'art. 437 co. 2 c.p. potendo raggiungere i dodici anni e sei mesi[2] - non sarebbero affatto risultati prescritti. L'esito decisionale cui è pervenuta la Corte d'appello, pertanto, è verosimilmente addebitabile ad una diversa - ed evidentemente più arretrata - collocazione del tempus commissi delicti.

L'estinzione, per effetto della prescrizione, del reato di cui al capo A) dell'imputazione, solleva altresì interessanti quesiti circa il destino che hanno avuto, nel giudizio d'appello, tutti gli eventi lesivi occorsi ai lavoratori della Eternit. La sentenza di primo grado, infatti, aveva individuato la linea di confine tra i due capi di imputazione in un punto idealmente coincidente con i cancelli delle fabbriche, riconducendo all'art. 437 c.p. tutto ciò che era accaduto al loro interno, ossia le malattie e le morti che hanno colpito i lavoratori; ed all'art. 434 c.p. tutto ciò che viceversa aveva riguardato il territorio esterno, vale a dire sia il disastro ambientale che le malattie e le morti dei residenti nelle aree limitrofe. Sorge allora spontaneo chiedersi se la cancellazione dell'art. 437 c.p. abbia davvero trascinato con sé tutti gli eventi lesivi accaduti ai lavoratori della Eternit, oppure se i giudici d'appello abbiano operato una diversa sussunzione dei fatti, magari aderendo alla prospettazione del p.m. che, sin dal giudizio di primo grado, aveva insistito sulla necessità di ricondurre all'art. 434 c.p. un disastro tanto interno quanto esterno alle fabbriche. Sono quesiti ai quali si potrà dare risposta non prima di 90 giorni: questo il termine fissato dal collegio torinese per il deposito delle motivazioni.


[1] Da dispositivo emerge che la sentenza d'appello ha reintegrato, sotto il profilo del tempus commissi delicti, gli originari capi di imputazione, i quali attribuivano agli imputati i fatti commessi - non già soltanto dal 1966 in poi, come aveva in un secondo momento disposto il Tribunale con ordinanza modificativa dell'imputazione adottata all'udienza del 20 dicembre 2010 (v. il testo delle motivazioni di primo grado, pp. 90 e 186), bensì  - sin dall'aprile 1952. Revocando le statuizioni relative al tempus commissi delicti contenute nell'ordinanza del 20 dicembre 2010, la Corte d'appello ha ottenuto l'effetto di ripristinare l'originaria imputazione.

[2] Pena massima pari a 10 anni, ai quali si aggiungono ulteriori due anni e mezzo per gli effetti delle interruzioni dovute al rinvio a giudizio e alla condanna.