ISSN 2039-1676


01 marzo 2010

Trib. Torino, 1.3.2010 (ord.), Pres. Casalbore, Est. Pironti (Amianto: caso Eternit)

Processo Eternit: ordinanza di ammissione delle parti civili

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE – Manifesta infondatezza

 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la costituzione di parte civile nel processo penale, sollevata in relazione ai principi di ragionevolezza e ragionevole durata del processo. Il riconoscimento legislativo della possibilità di cumulare l’azione penale e quella civile, finalizzato a tutelare l’interesse delle persone offese, da un lato non può considerarsi irragionevole nel quadro di un sistema processuale di tipo misto e non accusatorio puro; dall’altro, non è sindacabile ai sensi dell’art. 111 comma 2 Cost., che riserva alla discrezionalità del legislatore le scelte volte a garantire la ragionevole durata del processo, spettando peraltro al giudice evitare ogni inutile rallentamento del processo attraverso gli strumenti di gestione dell’udienza.

 

Riferimenti normativi:

Cost. art. 3 comma 1

 

 

Cost. art. 111 comma 2

 

 

C.p.p. art. 74

 

 

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE – INAIL – Azione di regresso – Legittimazione ad agire

In caso di esercizio dell’azione penale per il reato di c.d. disastro innominato dal quale siano presumibilmente derivate malattie professionali ammesse alla tutela previdenziale, l’INAIL è legittimato a costituirsi parte civile e a esercitare nel procedimento penale l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro eventualmente imputato. La Corte ha infatti chiarito che l’art. 61 comma 1 del D.lgs. n. 81 del 2008, secondo cui il pubblico ministero ha l’obbligo di informare l'INAIL dell'avvenuto esercizio dell'azione penale per i reati di omicidio e lesioni colpose, non può essere inteso nel senso di circoscrivere a tali reati la possibilità di esercitare in sede penale l’azione di regresso da parte dell’INAIL.

 

Riferimenti normativi:

C.p. art. 434 comma 2

 

C.p.p. art. 74

 

D. Lgs. 81/2008 art. 61

                                 

T. U. 1124/54 art. 10 e 11

 

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE – DANNO NON PATRIMONIALE – Turbamento psicologico derivante da esposizione da amianto – Ammissibilità

 

È ammissibile la costituzione di parte civile delle persone non affette da alcuna patologia ma residenti nelle zone ove erano collocati gli stabilimenti industriali, le quali reclamano il risarcimento del danno connesso ad un turbamento psicologico. Ciò in quanto da un lato tale danno può farsi rientrare nella nozione di danno non patrimoniale, dall’altro lato lo stato di sofferenza o di turbamento morale deve essere provato caso per caso in sede di esame della fondatezza della pretesa.

 

Riferimenti normativi:

C.p.p. art. 74

 

C.p. 185

 

PARTE CIVILE – Ammissibilità della costituzione di parte civile – Legitimatio ad causam – Attualità del danno – Irrilevanza

 

Ai fini dell'ammissibilità della costituzione di parte civile non rileva la persistenza di un danno risarcibile, la cui valutazione attiene al merito dell'azione risarcitoria e non alla legittimazione a stare in giudizio. (Nel caso di specie la Corte ha riconosciuto l’ammissibilità della costituzione delle parti civili che avevano sottoscritto una transazione avente a oggetto il diritto al risarcimento del danno prospettato).

 

Riferimenti normativi:

C.p.p. art. 74

 

 

C.p. art. 185

 

 

RESPONSABILE CIVILE – Ammissibilità della citazione del responsabile civile – Sussistenza di un rapporto ex art. 2049 c.c. – Irrilevanza

 

Ai fini dell'ammissibilità della citazione del responsabile civile non deve essere provato il rapporto di lavoro subordinato ex art. 2049 c.c., la cui valutazione attiene al merito dell'azione risarcitoria e non alla legittimazione a stare in giudizio. (Massime a cura di Lodovica Beduschi).

 

Riferimenti normativi:

C.p.p. art. 83 comma1

 

 

C.c. art. 2049