ISSN 2039-1676


09 dicembre 2014 |

L'amianto continua a uccidere, ma il disastro è già prescritto. Un altro caso "tipo Eternit"

Osservazioni a margine delle sent. Cass. Pen., 28 maggio 2014 (dep. 21 luglio), n. 32170, Pres. Romis, Est. Blaiotta, ric. PG in proc. Vicini e altri, che conferma GUP Barcellona Pozzo di Gotto, 11 marzo 2013, giud. Adamo (caso Sacelit)

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1. Se dovessimo twittare questa notizia, lo faremmo con l'hashtag #processinatimorti. Si tratta infatti di un altro caso - sotto questo profilo del tutto simile alla nota vicenda Eternit (cfr. il recente editoriale a firma di G.L. Gatta, Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit, in questa Rivista) - in cui la prescrizione del disastro non è intervenuta nelle more del procedimento, essendo già maturata prima del suo inizio. In altre parole, l'estinzione del reato non è da ricollegarsi ai tempi della giustizia penale, bensì alla nozione di disastro ambientale ed alla connessa individuazione del suo momento consumativo, a partire dal quale il termine prescrizionale inizia a decorrere.

A differenza del caso Eternit, tuttavia, nella vicenda in esame sono stati contestati agli imputati, contestualmente al disastro colposo, anche i reati contro la persona di lesioni personali colpose e omicidio colposo, parte dei quali non risultano ancora prescritti. Rispetto a questi ultimi, pertanto, il procedimento proseguirà il suo corso.

Vero è, tuttavia, che vi sono attualmente numerose vicende giudiziarie per danni da sostanze tossiche dove le imputazioni a titolo di disastro ambientale - siano esse sole o accompagnate a quelle per i reati contro la persona - rischiano di essere falciate dalla prescrizione. Onde evitare che la macchina del processo penale continui a girare a vuoto, è dunque quanto mai urgente che la magistratura, inquirente e giudicante, si adoperi per l'adozione di una interpretazione di disastro condivisa e capace di diventare diritto vivente. Sul punto si tornerà brevemente nelle conclusioni.

 

2. La vicenda da cui scaturiscono le due pronunce qui in esame assomiglia alle molte altre che si sono susseguite nell'ultimo ventennio con riferimento alle patologie asbesto-correlate. I tre imputati - direttori pro tempore tra gli anni '50 e gli anni '80 di uno stabilimento manifatturiero sito in provincia di Messina e appartenente alla società Sacelit -, venivano chiamati a rispondere degli eventi pericolosi e dannosi cagionati dall'incontrollata dispersione di fibre di amianto all'interno della fabbrica e presso le famiglie dei lavoratori.

L'impianto accusatorio a loro carico era imperniato su tre ordini di fattispecie: i delitti di lesioni personali colpose, con riferimento a coloro, tra lavoratori e loro familiari, che avevano contratto malattie amianto-correlate quali l'asbestosi, il mesotelioma pleurico ed il tumore polmonare; gli omicidi colposi, rispetto a coloro che per quelle stesse malattie erano deceduti; ed infine il disastro colposo (ex art. 449 c.p.), con riferimento sia al pericolo per l'incolumità dei lavoratori e delle loro famiglie derivato dalla prolungata esposizione all'amianto, sia agli eventi lesivi consistiti nelle malattie e nelle morti delle persone nominalmente individuate nel capo di imputazione.

3. Con sentenza dell'11.3.2013, resa all'esito dell'udienza preliminare, il GUP di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava estinti per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. una parte dei reati di lesioni personali colpose, nonché il delitto di disastro colposo. A giudicare dal tenore della pronuncia, parrebbe invece che in relazione alle altre imputazioni a titolo di lesioni colpose e omicidio colposo sia stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio. La dichiarazione di non luogo a procedere è stata successivamente confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 28 maggio 2014, n. 32170.

 

4. Secondo la Procura presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il disastro non si sarebbe potuto considerare consumato fintanto che si fossero registrati gli effetti negativi dell'inquinamento in termini di pericolo per la pubblica incolumità e di danni per le singole persone (rappresentati dalle malattie e dalle morti amianto-correlate). Tanto sulla base del presupposto che il "disastro ambientale" configuri un reato di tipo permanente, la cui consumazione si protrae parallelamente alla offesa per il bene giuridico tutelato. Sulla base di queste premesse, l'accusa aveva concluso nel senso che la prescrizione non fosse ancora maturata: vuoi perché il relativo termine aveva iniziato a decorrere in corrispondenza della bonifica del sito, conclusasi soltanto nel 2007; vuoi perché non aveva nemmeno iniziato a decorrere, dal momento che ogni anno si registrano nuovi morti tra gli ex esposti della Sacelit.

Per inciso, giova notare che questi tesi corrispondono grosso modo a quelle adottate nel caso Eternit, rispettivamente, dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Torino con riferimento al disastro ex art. 434 c.p. (sul punto, sia consentito rinviare a S. Zirulia, Processo Eternit: a che punto siamo?, in questa Rivista, pp. 16-17).

 

5. La descritta impostazione accusatoria è stata respinta sia dal GUP che dalla Cassazione. Quanto al tentativo di agganciare il momento consumativo del disastro alle malattie ed alle morti, i giudici hanno osservato come tali eventi lesivi giacciano invero al di fuori della fattispecie tipica di cui all'art. 449 c.p., la quale configura un reato di pericolo teso a proteggere il bene giuridico della pubblica incolumità, e non invece una figura di danno comprensiva anche degli effetti lesivi per la vita e la salute umane eziologicamente connessi alla diffusione di sostanze inquinanti. A tale proposito, il GUP ha richiamato i precedenti della giurisprudenza costituzionale (sent. 327/2008) e di legittimità (sent. 18678/2012) che avevano espressamente escluso morti e lesioni dalla nozione di disastro ambientale penalmente rilevante.

Parimenti infondata è stata giudicata la tesi accusatoria che agganciava il momento consumativo alla cessazione del pericolo per la pubblica incolumità, e dunque all'avvenuta bonifica del sito ove sorgeva la Sacelit. Sia il GUP che la Cassazione hanno confermato tanto la natura permanente del disastro ambientale, quanto l'ovvio principio secondo cui per questa categoria di reati il dies a quo della prescrizione coincide con la cessazione della permanenza. È tuttavia proprio sulla nozione di permanenza che la tesi accusatoria è caduta. Le sentenze hanno infatti osservato che, in base alla più accreditata interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, ha natura permanente il reato nel quale l'offesa al bene giuridico tutelato si protrae nel tempo, sempre che tale protrazione dipenda dalla volontà del soggetto agente, il quale potrebbe farla cessare perciò in qualsiasi momento (cfr. la sentenza del GUP a p. 22 e la sentenza della Cassazione a p. 3).

Nel caso di specie, osserva il GUP con argomentazioni poi avallate dalla Cassazione, il reato di disastro ascritto agli imputati «si è consumato (id est è terminata la permanenza ex art. 158 comma 1 ult. parte, c.p.) alla fine dell'anno 1975, quando è cessata da parte dei Direttori pro tempore dello stabilimento la condotta inosservante delle regole precauzionali suddette [si tratta della normativa all'epoca vigente in materia di tutela della salute rispetto ai rischi di inalazione di polveri nocive, nda] essendosi volontariamente introdotte quelle novità strutturali sopra esemplificate [si tratta di un adeguamento degli impianti a quanto prescritto dalla citata normativa sulla salute dei lavoratori, nda] volte a contenere la dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente» (p. 28). È dunque da tale data, conclude coerentemente il giudice, che deve farsi decorrere il termine di prescrizione, «fermo restando che, ove anche volesse ipotizzarsi astrattamente che nemmeno in tale epoca fosse davvero cessata per volontà dei dirigenti la condotta illecita, inosservante delle regole da parte della ditta datrice (perché ad esempio i nuovi interventi operati negli impianti non fossero stati idonei a contenere adeguatamente la esposizione ed a ricondurla entro i limiti di rischio consentito), in ogni caso l'azione lesiva sarebbe comunque cessata nell'anno 1993 perché il suo compimento a quella data è divenuto definitivamente impossibile per fatto oggettivo esterno al reo, costituito dalla chiusura dello stabilimento» (pp. 28, 29). In entrambi i casi - cioè tanto fissando il dies a quo nel 1975, quanto spostandolo avanti fino al 1993 - il risultato non cambia, atteso che la prescrizione risulta comunque maturata (a tale risultato, precisa inoltre il GUP, si perviene sia applicando il termine in vigore prima della legge ex Cirielli, ossia 10 anni, che applicando quello da essa introdotto pari a 12 anni).

«La questione della bonifica dell'area - ha inoltre osservato il GUP in un passaggio della motivazione (p. 33) giudicato «palesemente ineccepibile» dalla Cassazione (p. 3) - non ha e non potrebbe avere alcun rilievo in questa sede, poiché ciò che ha formato oggetto precipuo della contestazione di cui al capo G) [si tratta del capo di imputazione relativo al delitto ex art. 449 c.p., nda] non è costituito sic et simpliciter dalla presenza di amianto nel sito della ex Sacelit (possibile oggetto, se mai, di altra autonoma verifica), quanto - come si è visto - dalla causazione di un "disastro" [...] costituito da una enorme dispersione di fibre di amianto nell'ambiente lavorativo attivo dello stabilimento Sacelit di San Filippo del Mela (e poi negli ambienti quotidiani di vita dei lavoratori), protrattasi per circa un ventennio (dal 1958 a tutto il 1975), la cui diffusività sarebbe stata tale e talmente grave da porre in pericolo, in base ad un giudizio ex ante, la incolumità di un numero di persone indeterminato, seppure appartenenti ad una categoria specifica, quale quella dei lavoratori Sacelit e/o dei loro familiari» (grassetto nel testo originale). 

 

6. Se l'orientamento della Cassazione in punto di momento consumativo del disastro ambientale dovesse consolidarsi - ed è prevedibile che ciò avvenga, anche alla luce del comunicato stampa che anticipa il nucleo essenziale delle motivazioni della sentenza Eternit - ne conseguirebbe la sostanziale inutilità delle fattispecie di cui agli artt. 434 e 449 c.p. al fine di perseguire condotte di inquinamento esauritesi da oltre dodici anni, anche nel caso in cui gli effetti negativi di tali condotte in termini di pericolo per la pubblica incolumità o di danno per le persone continuassero a prodursi. Procedimenti così costruiti, infatti, nascerebbero inevitabilmente già morti, esattamente come accaduto per il caso Eternit e almeno in parte per il caso Sacelit.

Per inciso, giova evidenziare come la pubblica accusa nel caso Eternit avesse invero previsto tale rischio di estinzione del reato, ed avesse tentato di metterne il processo al riparo collegando la permanenza del reato ad una condotta omissiva degli imputati, rappresentata dalla mancata collaborazione con le autorità ai fini della bonifica delle aree precedentemente inquinate. La tesi era stata tuttavia scartata dal tribunale, che aveva negato la sussistenza di un obbligo giuridico di attivarsi in tal senso a carico degli imputati (sul punto, cfr. S. Zirulia, Caso Eternit: luci ed ombre nella sentenza di condanna in primo grado, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2013, p. 482, in particolare alla nota n. 35).

Il discorso relativo all'inutilizzabilità degli artt. 434 e 449 c.p. non sembra valere, invece, per quelle situazioni nelle quali la condotta inquinante si è esaurita più di recente o addirittura risulta ancora in corso, come nei casi della Tirreno Power e dell'ILVA di Taranto (per un inquadramento dell'impostazione accusatoria nel processo ILVA, cfr. Masera, Evidenzia epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale, in questa Rivista) Rispetto a queste vicende, tuttavia, è ancora in corso il giudizio di primo grado, e prudenza suggerisce di attenderne l'esito senza ulteriormente sbilanciarsi.