ISSN 2039-1676


29 ottobre 2010 |

Danni da amianto e diritto penale

Una breve sintesi dell'attuale quadro giurisprudenziale e delle sue prospettive

“Diritto penale contemporaneo” pubblica vari provvedimenti di merito, alcuni dei quali inediti, in tema di responsabilità dell’imprenditore per omicidio e lesioni personali colposi di lavoratori esposti ad amianto nel corso della loro vita professionale. Questa nota ricapitola sinteticamente i principali nodi problematici affrontati nelle pronunce, evidenziando la persistente presenza di orientamenti contrastanti, nonostante i numerosi interventi della giurisprudenza di legittimità, sia su questioni propriamente di diritto che su profili attinenti alle leggi scientifiche utilizzabili dal giudice in sede processuale.
Per una più ampia ricostruzione della giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di responsabilità penale da amianto, si veda la voce Tumori amianto correlati e diritto penale di Stefano Zirulia, pubblicata su www.wikilabour.it, nonché i periodici monitoraggi dei procedimenti in corso in Italia curati dallo stesso Stefano Zirulia e da Marta Pelazza, pubblicati sul sito del Centro Regionale Amianto della Regione Piemonte e corredati da numerosi provvedimenti giudiziari inediti in versione originale.
 
 
1. Tutte le sentenze in materia di amianto allo stato pubblicate in “Diritto penale contemporaneo” hanno il medesimo oggetto: valutare se sia imputabile in sede penale ai responsabili delle imprese il verificarsi nei propri lavoratori di patologie di cui è scientificamente nota la correlazione al contatto con l’amianto. Nella quasi totalità dei casi si tratta di forme di mesotelioma pleurico, una patologia di natura tumorale che conduce alla morte in brevissimo tempo dalla sua comparsa (le terapie normalmente utilizzate in ambito oncologico non sono in alcun modo in grado di contrastare la sua rapida evoluzione), e che come noto è tragicamente assai diffusa proprio tra i lavoratori esposti ad amianto.
          
Lasciando per il momento da parte i provvedimenti relativi al procedimento attualmente in corso presso il Tribunale di Torino, sul quale torneremo più avanti, tutti gli altri processi sono relativi ai reati di omicidio colposo (o più raramente di lesioni colpose), addebitati agli imputati per aver omesso le cautele necessarie ad impedire l’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, che hanno cagionato l’insorgere dei mesoteliomi.
           
Le decisioni riportate si dividono non equamente tra sentenze di condanna (la maggior parte, e tutte quelli più recenti) e sentenze di assoluzione (le due decisioni meno recenti, del 2006 e del 2007), fornendo in questo modo una rappresentazione coerente con il quadro generale, dove ormai da anni si succedono (tanto in sede di merito, che di legittimità) sentenze di condanna (la grande maggioranza) e sentenze di assoluzione.
           
 
2. Comune a tutte le decisioni lo schema concettuale (responsabilità del datore di lavoro a titolo omissivo, con accertamento causale condotto secondo le cadenze della sentenza Franzese), i differenti esiti delle vicende processuali dipendono soprattutto dalla soluzione di due problemi tecnico-scientifici, l’uno incidente sull’elemento oggettivo del reato (nesso eziologico) e l’altro sull’elemento soggettivo (colpa).
           
a) La prima questione controversa, su cui tutte le sentenze sono costrette a prendere posizione, riguarda l’eziologia del mesotelioma. Pacifico che il mesotelioma sia una patologia che si sviluppa quasi esclusivamente tra gli esposti ad amianto, e sia dunque da ricondurre causalmente all’esposizione della persona offesa a questa sostanza, la questione controversa è se anche questa forma tumorale (come tutte le altre patologie oncologiche legate all’esposizione a fattori di rischio) sia dose-risposta, nel senso che il prolungamento dell’esposizione aumenti per il singolo esposto il rischio di contrarre la patologia, e soprattutto riduca il tempo di latenza, anticipando il momento in cui l’esposto concretamente sviluppa la malattia[1]; o se invece il mesotelioma sia un tumore dose-indipendente, in cui dopo un’esposizione anche lieve e di breve durata tutte le esposizioni successive sono eziologicamente irrilevanti, bastando la prima esposizione a determinare l’entità del rischio ed il momento in cui l’esposto contrarrà la patologia[2].
 
Evidenti le conseguenze sul piano giudiziario dell’adesione all’una o all’altra teoria scientifica: dal momento che il mesotelioma ha – secondo il parere unanime della comunità scientifica – un lunghissimo periodo di latenza (dai venti ai quaranta anni), e dal momento che le persone offese hanno iniziato la loro carriera lavorativa generalmente negli anni 50-60, mentre gli imputati sono di solito i responsabili degli impianti negli anni 70-80, se si adotta la teoria per cui il mesotelioma è dose-indipendente l’esito sarà assolutorio, perché la causa della malattia sarà individuata nella prima esposizione, avvenuta in un periodo in cui gli imputati non avevano responsabilità in azienda; mentre l’esito sarà di condanna se si ritiene il mesotelioma dose-dipendente, perché anche le esposizioni successive alla prima, avvenute mentre gli imputati rivestivano ruoli dirigenziali nell’azienda, devono ritenersi causali rispetto all’evento hic et nunc, avendo abbreviato il tempo di latenza e quindi avendo anticipato l’evento-malattia.
           
b) L’altra questione tecnica sempre al centro del confronto tra accusa e difesa riguarda la tipologia delle fibre d’asbesto responsabili dell’insorgenza del mesotelioma: secondo alcuni recenti (e assai controversi) studi scientifici, solo le cd. fibre ultrafini sarebbero in grado di innescare il processo che culmina nell’insorgere della patologia, mentre le fibre di maggiori dimensioni, la cui inalazione era evitabile adottando le precauzioni prescritte dalla legge al momento dell’esposizione, sarebbero responsabili dell’insorgere di altre patologie (come l’asbestosi), ma sarebbero invece eziologicamente irrilevanti rispetto al mesotelioma. Dal momento che le precauzioni prescritte dalla legge al momento dell’esposizione (sistemi di aspirazione delle polveri e maschere di protezione individuale) sono in grado di impedire l’inalazione delle fibre di maggiore dimensioni, ma non di quelle ultrafini, mancherebbe a questo punto il cd. secondo nesso tra colpa ed evento, posto che l’evento non sarebbe stato evitabile neppure adottando le precauzioni richieste[3].
           
 
3. Nella recente giurisprudenza di legittimità, vengono peraltro affrontate una serie di altre questioni (di fatto e di diritto) anche di notevole complessità: ad esempio, se sia possibile – adottando la tesi della natura dose-dipendente dell’amianto – ritenere responsabili anche imputati ai quali è rimproverabile un breve periodo dell’esposizione del lavoratore all’amianto (per l’annullamento della sentenza di condanna di due imputati che erano stati responsabili dell’azienda per periodi di circa un anno, cfr. da ultimo Cass. sez. IV, 29.10.2008, n. 47380, Pilato); ovvero la questione (di fatto) del momento a partire dal quale possa ritenersi consolidata nella comunità scientifica la conoscenza del legame tra amianto e mesotelioma, da cui dipende l’ulteriore questione (di diritto) della possibilità di qualificare come colpose anche le condotte di esposizione antecedenti a tale momento, sul presupposto che fosse comunque già nota la dannosità dell’amianto per la salute dei lavoratori (in questo senso cfr. da ultimo Cass. sez. IV, 3.7.2008, n. 37089, Passerini).
           
 
4. La circostanza che continuino ad essere emesse sentenze che adottano posizioni diverse sui medesimi problemi scientifici impone una riflessione non tanto nel merito di quale tesi sia preferibile (questione sulla quale, ovviamente, non può essere il giurista ad emettere un giudizio conclusivo), quanto piuttosto sugli strumenti a disposizione dell’ordinamento per evitare il ripetersi di pronunce contraddittorie su questioni di fatto assai simili.
           
In effetti, in questi casi ci si trova di fronte ad una problematica “seriale” (nel senso che il problema scientifico si presenta sempre più o meno negli stessi termini); ma la natura fattuale, e non di diritto, della questione fa sì che i precedenti di legittimità sul punto non siano ritenuti vincolanti dai giudici di merito, che si ritengono liberi di valutare il dato scientifico secondo la prospettazione che pare loro più convincente. I moltissimi precedenti della Cassazione in materia di esposizioni successive alla prima (a partire dalla notissima sentenza Macola del 2002 (Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2002, n. 988, imp. Macola e altro, in Foro it. 2003, 324 ss., con nota di Guariniello), dove la Corte aveva esplicitamente avallato la tesi della natura dose-dipendente del mesotelioma) non riescono così ad evitare il ripetersi di decisioni (di merito come di legittimità) che invece adottano soluzione diverse: con un alternarsi di decisioni di segno opposto in situazioni pressoché identiche, che trasmette all’opinione pubblica l’immagine di una giustizia penale imprevedibile sino al limite dell’arbitrarietà. 
           
La soluzione di rimettere la questione alle Sezioni Unite perché dirimano il contrasto ci pare d’altra parte difficilmente percorribile, perché – come già accennato – tale contrasto non verte su una questione di diritto, ma su una questione scientifica che come tale mal si presta ad essere formalizzata come quesito da sottoporre alle Sezioni Unite (anzi, a rigore la questione non dovrebbe neppure essere oggetto di valutazione in sede di legittimità, anche se come noto l’ampio spazio riconosciuto al vizio di motivazione porta in concreto ad investire la Cassazione anche di questioni di fatto).
 
Urge, dunque, una più approfondita riflessione – che in questa sede non può essere neppure tentata – sulle possibili strade da percorrere per porre rimedio ad una situazione di incertezza che rischia davvero di nuocere alla credibilità della giustizia penale, stante oltre tutto il rilievo sociale che i processi in questione rivestono.
 
           
5. Una soluzione giuridica radicalmente diversa al problema della qualificazione dei danni da amianto è, invece, quella proposta dalla Procura di Torino, e che sta alla base del processo attualmente in corso presso il Tribunale di Torino, del quale sono qui riportate due ordinanze[4].
           
Si tratta di un procedimento di particolare interesse, perché per la prima volta la Procura ha deciso di non contestare ai responsabili dell’esposizione i reati di omicidio o di lesioni colpose in relazione ai singoli soggetti che hanno contratto il mesotelioma, bensì i reati di cui all’art. 437 co. 2 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, aggravato dalle verificazione del disastro o dell’infortunio) in relazione alle patologie (non solo mesoteliomi, ma anche asbestosi e tumori polmonari) insorte tra i lavoratori, e del reato di cui all’art. 434(disastro doloso) in relazione ai moltissimi casi di mesotelioma verificatisi nella popolazione di Casale Monferrato, in ragione della pervasiva diffusione dell’amianto anche al di fuori degli impianti ove la sostanza veniva lavorata.
           
Il procedimento si segnala quindi per la scelta di contestare, invece dei consueti reati di danno che presuppongono la prova della causalità individuale tra l’esposizione alla sostanza e le singole patologie insorte tra gli esposti, reati di pericolo, in relazione ai quali per l’accusa è sufficiente fornire la prova che l’esposizione abbia cagionato un pericolo per la salute della popolazione.
           
Ma l’aspetto più innovativo del processo di Torino è ancora un altro. La contestazione di reati di pericolo non ha impedito, infatti, alla Procura di indicare nel capo di imputazione tutti i singoli soggetti (centinaia di persone) che secondo l’ipotesi accusatoria sono morti o si sono ammalati in ragione dell’esposizione. In sostanza, l’impostazione della Procura è che per contestare non solo gli illeciti di pericolo, ma anche le aggravanti relative alla verificazione degli eventi “disastro” o “infortunio” non sarebbe necessario accertare i singoli nessi causali tra l’esposizione, da un lato, e la morte o le lesioni, dall’altro, bastando l’evidenza epidemiologica che l’esposizione abbia cagionato un danno alla popolazione.
 
Tale impostazione è stata fatta propria dal Tribunale nell’ordinanza 12 aprile 2010[5], dove – nel respingere le richieste delle difese di ammettere le prove necessarie per provare i singoli nessi causali – espressamente si afferma che “l’aggravante è costituita dal conseguimento di un infortunio al quale è equiparata la malattia professionale del lavoratore che, tuttavia, non si identifica con le specifiche lesioni personali subite da singoli lavoratori e ben può essere accertato in modo assolutamente impersonale, ad esempio anche attraverso accurate indagini epidemiologiche”.
          

Sembra quindi profilarsi – nonostante l’estrema sinteticità della motivazione sul punto, legata anche dal fatto che si tratta di una mera ordinanza istruttoria – la possibilità che si pervenga ad un’affermazione di responsabilità per l’evento sulla base della mera evidenza epidemiologica: una prospettiva che muterebbe radicalmente il quadro giurisprudenziale attuale, e sulla quale pare dunque quanto mai opportuno avviare una attenta riflessione.