ISSN 2039-1676


19 marzo 2013

In tema di responsabilità del datore di lavoro per malattie professionali e accertamento del nesso causale in caso di patologie multifattoriali

Cass. pen., sez. IV, sent. 17 ottobre 2012 (dep. 29 gennaio 2013), n. 42519, Pres. Brusco, Est. Dovere

 

Riservandoci di pubblicare una nota più articolata, riteniamo opportuno segnalare sin d'ora all'attenzione dei lettori questa interessante pronuncia della Cassazione che ha affrontato il tema della responsabilità del datore di lavoro per malattie professionali contratte dai propri dipendenti e, in particolare, il problema dell'accertamento del nesso causale in caso di patologie multifattoriali.

La S.C. ha annullato la sentenza d'appello con la quale era stato condannato il datore di lavoro per omicidio colposo in relazione alla morte, per carcinoma polmonare, di un operaio addetto alla "targhettatura" delle navi presso il porto di Taranto. Al datore di lavoro veniva rimproverato di non aver adottato le misure antinfortunistiche imposte dalla legge idonee a ridurre il rischio da esposizione a sostanze tossiche (quali, polveri contaminate da silice cristallina e idrocarburi).

Il principio di diritto affermato dalla Corte è il seguente: nel caso di patologie multifattoriali (come il carcinoma) è necessario dimostrare che la malattia non ha avuto un'esclusiva origine nel diverso fattore astrattamente idoneo, e che l'esposizione al fattore di rischio di matrice lavorativa è stata una condizione necessaria per l'insorgere o per una significativa accelerazione della patologia.

Se in generale l'affermazione di una relazione causale tra esposizione ad un fattore di rischio e l'insorgere di una malattia richiede "un alto o elevato grado di credibilità razionale", secondo la nota formulazione della sentenza Franzese, «nel caso di malattia multifattoriale - osserva ulteriormente la Corte - quell'elevato grado non potrà mai dirsi raggiunto prima di e a prescindere da un'approfondita analisi di un quadro fattuale il più nutrito possibile di dati relativi all'entità dell'esposizione al rischio professionale, tanto in rapporto all'entità degli agenti fisici dispersi nell'area che in rapporto al tempo di esposizione, tenuto altresì conto dell'uso di eventuali dispostivi personali di protezione; dati che devono poi essere necessariamente correlati alle conoscenze scientifiche disponibili».