ISSN 2039-1676


12 gennaio 2011 |

Cass. pen., sez. IV, 17.9.2010 (dep. 13.12.2010), n. 43786, Pres. Marzano, Rel. Blaiotta, imp. Cozzini e altri (amianto e nesso di causalità )

L’accertamento del nesso causale tra il cumulo di esposizioni ad amianto e l’accelerazione della cancerogenesi nel mesotelioma pleurico: la Quarta Sezione indica i criteri per la scelta della legge scientifica più affidabile, nonché per lo svolgimento del giudizio di cd. causalità individuale

 
La Quarta Sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la pronuncia con la quale la Corte d’Appello di Trento – rovesciando l’assoluzione di primo grado – aveva condannato dodici ex responsabili della Ferrovie Trento Malè S.p.A. per omicidio colposo, in relazione alla morte di un dipendente che aveva contratto un mesotelioma pleurico dopo aver svolto, senza adeguate protezioni, mansioni di riparazione della carrozze ferroviarie che lo mettevano a contatto con fibre di amianto.
 
Nel corso di un articolato iter motivazionale, i giudici di legittimità soffermano l’attenzione su alcune delicatissime questioni in tema di causalità ed evitabilità dell’evento lesivo nei reati colposi: di seguito verranno sinteticamente presentati i passaggi chiave della pronuncia, mentre si rinvia ad un più ampio lavoro, pubblicato su questa Rivista, per un’approfondita disamina delle questioni di diritto affrontate dalla sentenza, e soprattutto per il loro inquadramento all’interno del complessivo dibattito scientifico e giuridico sviluppatosi attorno all’eziologia del mesotelioma pleurico.
 
La vittima era stata esposta al cancerogeno dal 1971 al 1982, periodo durante il quale gli imputati si erano avvicendati nella titolarità di posizioni di vertice all’interno dell’azienda. Benché entrambi i giudici di merito avessero riscontrato che la patologia era stata contratta proprio presso gli stabilimenti della FTM,  soltanto la Corte d’Appello aveva riconosciuto la titolarità della posizione di garanzia in capo a tutti gli imputati, ed aveva ritenuto che ciascuna delle loro omissioni rappresentasse una concausa dell’evento letale: ad avviso dei giudici del gravame, infatti, la natura dose-correlata del mesotelioma pleurico – dimostrata, principalmente, da affidabili indagini epidemiologiche – consentiva di affermare che al mancato abbattimento dei livelli di fibre aerodisperse corrispondesse l’accelerazione del decorso della cancerogenesi e dunque l’anticipazione dell’evento letale.
 
Pronunciandosi sul ricorso degli imputati, la Suprema Corte ha riscontrato, nella parte della sentenza d’appello relativa all’accertamento del nesso causale tra la successione di esposizioni all’amianto e l’accelerazione della cancerogenesi, due difetti di motivazione: il primo riguardante l’accertamento della cd. causalità generale, ossia la sussunzione degli accadimenti concreti in una legge scientifica affidabile che individui successioni regolari tra classi di accadimenti di quel tipo; il secondo riguardante l’accertamento della cd. causalità individuale, ossia la corroborazione del sapere scientifico alla luce delle circostanze del caso concreto, al fine di stabilire – specie attraverso l’esclusione di autonomi decorsi causali alternativi – se, nel caso di specie, si sia davvero verificata quella correlazione causale che la legge scientifica individuata – avente natura statistica – afferma avvenire in una certa percentuale di casi, e, dunque, se sia possa affermare la sussistenza del nesso eziologico “con alto grado di credibilità razionale o probabilità logica”.
 
Quanto al vizio afferente alla cd. causalità generale, i giudici supremi hanno evidenziato l’inadeguatezza dei criteri utilizzati dai giudici di merito per scegliere la legge scientifica che, associando al protrarsi dell’esposizione all’amianto un effetto acceleratore della cancerogenesi, individua nel mesotelioma pleurico una patologia dose-correlata. Un’ampia parte della motivazione è dedicata all’illustrazione dei criteri ai quali deve attenersi il giudice nella scelta della legge di copertura, al fine di non incorrere in censure di incompletezza o illogicità argomentativa.
 
Ad avviso della Cassazione, la scelta tra good e junk science è governata da criteri diversi a seconda che: a) ci si trovi di fronte ad un enunciato scientifico la cui validità è pacifica nel panorama della letteratura specialistica; b) si contendano il campo più teorie delle quali una soltanto appaia ragionevole, mentre tutte le altre presentino le sembianze di mere congetture; c) gli esperti intervenuti nel processo prospettino ricostruzioni tra loro contrastanti, ma tutte astrattamente plausibili.
 
Alla luce dell’impianto argomentativo della sentenza d’appello, la Cassazione ritiene che ricorra l’ipotesi sub a) con riferimento alla legge scientifica che individua nell’amianto un (possibile) fattore di rischio del mesotelioma; e che invece che la cd. teoria della trigger dose – secondo la quale non si potrebbe mai escludere che la vittima abbia inalato l’unica dose di amianto responsabile del tumore e della morte in un momento della vita diverso dall’esposizione subita alle dipendenze dell’imputato – ricada – specie in quanto fondata sulla distorsione del pensiero di un autorevole scienziato – nell’ipotesi sub b).
 
Infine la Cassazione colloca nella categoria sub c) le due contrastanti ipotesi avanzate in relazione all’eziologia dose-dipendente o dose-indipendente del mesotelioma. Al fine di scegliere quella più attendibile il giudice deve svolgere tre autonome verifiche, nessuna delle quali si rinviene nella motivazione della Corte d’Appello di Trento: l’esame degli studi che sorreggono ciascuna teoria; la ponderazione circa “l’integrità delle intenzioni” di ciascun esperto incaricato di veicolare il sapere scientifico nel processo penale; la ricostruzione del dibattito scientifico internazionale, al fine di selezionare, tra le tante ipotesi prospettate, quella “sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso”.
 
Passando alla seconda censura, la Suprema Corte evidenzia come la Corte d’Appello abbia completamente omesso di accertare la cd. causalità individuale, ossia la reale sussistenza, nel caso concreto, dell’effetto acceleratore che la legge di copertura stabilisce solo a livello probabilistico.

I giudici di legittimità osservano infatti che, “per ciò che attiene ai segni dell’accelerazione, il quadro probatorio è vuoto”, ed aggiungono, col proposito di meglio chiarire quale sia l’itinerario probatorio da percorrere in sede di rinvio, che “il carattere probabilistico della legge potrebbe condurre alla dimostrazione del nesso condizionalistico solo ove fossero note informazioni cronologiche e fosse provato, ad esempio, che il processo patogenetico si è sviluppato in un periodo significativamente più breve rispetto a quello richiesto nei casi in cui all’iniziazione non segua un’ulteriore esposizione. Analogamente potrebbe argomentarsi ove fossero noti i fattori che nell’esposizione protratta accelerano il processo ed essi fossero presenti nella concreta vicenda processuale”.
 
Alla luce di tali censure la Corte annulla le condanne e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello, la quale – muovendo dal presupposto, già oggetto di accertamento in maniera immune da vizi, che la malattia letale è effettivamente insorta presso gli stabilimenti Ferrovie Trento Malè – dovrà procedere alle seguenti verifiche:
 
“1. Se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide ed obiettive basi una legge scientifica in ordine all’effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione dopo l’iniziazione del processo carcinogentico.
2. Nell’affermativa, occorrerà determinare se si sia in presenza di legge universale o solo probabilistica in senso statistico.
3. Nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica occorrerà chiarire se l’effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali.
4. Infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all’iniziazione […] si dovrà appurare se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all’innesco del processo carcinogenetico”.
 
Per contro, in relazione alla verifica dell’evitabilità dell’evento lesivo attraverso la realizzazione di una condotta alternativa lecita, i giudici di legittimità hanno ritenuto la sentenza d’appello immune da vizi. Durante il dibattimento, infatti, è emerso che esiste un rapporto probabilistico tra l’aumento della dose di amianto inalata e l’anticipazione dell’evento letale: pertanto, essendo evidente che l’adozione delle misure cautelari tecnologicamente possibili all’epoca dei fatti avrebbe avuto quanto meno l’effetto di ridurre l’inalazione di fibre, si può ragionevolmente concludere che la condotta prescritta avrebbe avuto una “significativa, non trascurabile probabilità” di ritardare la morte della vittima. Tale standard probatorio è senz’altro sufficiente a fondare il giudizio di evitabilità dell’evento, atteso che, nei reati commissivi – come quelli realizzati dal datore di lavoro che espone i dipendenti a sostanze patogene senza adeguate protezioni -  “la collocazione dell’indagine [sull’evitabilità dell’evento] nell’ambito della colpa attribuisce con ragione e senza difficoltà rilievo ad enunciati probabilistici.