ISSN 2039-1676


13 giugno 2006

Trib. Brindisi, 13.6.2006 (sent.), Est. Toscani (Amianto)

Montedison assolta a Brindisi per i morti da amianto

AMIANTO – COLPA – Evitabilità dell’evento – Esclusione  – Fattispecie

 

In tema di omicidio colposo per violazione delle norme di prevenzione delle malattie professionali, il giudice deve verificare, in relazione al periodo in cui ciascun datore di lavoro ha rivestito la propria carica, da un lato se la violazione della regola cautelare è stata sufficiente a determinare la malattia o ad accelerarne il decorso; dall’altro, se il rispetto delle prescrizioni imposte avrebbe evitato il verificarsi dell’evento ovvero avrebbe procrastinato (non di minuti o ore, ma di giorni) il verificarsi dello stesso. (Nel caso di specie, riguardante decessi causati da mesoteliomi, la Corte ha assolto gli imputati non ritenendo raggiunta la prova di una situazione di lavoro caratterizzata dalla incontrollata esposizione a fibre di amianto, né la prova dell’idoneità delle mascherine disponibili all’epoca dei fatti a prevenire l’inalazione di fibre ultrasottili da cui dipende il sorgere di tale patologia). (Massima a cura di  Lodovica Beduschi)

Riferimenti normativi:

C.p. art. 43

 

C.p.  art. 589

 

C.c. art. 2087

                                 

D.P.R. 303/1956 art. 21

  D.P.R. 1124/1965 art. 151
  D.P.R. 1124/1965 art. 175