ISSN 2039-1676


4 giugno 2007

Trib. Milano, 4.6.2007 (sent.), GUP Panasiti (Amianto)

Ansaldo assolta a Milano per i morti da amianto

AMIANTO – Causalità – Concause
 
In tema di omicidio colposo per violazione delle norme di prevenzione delle malattie professionali, nel caso in cui l'evento letale sia stato determinato da un mesotelioma occorso a un lavoratore esposto ad amianto, va esclusa la responsabilità degli imputati, che hanno rivestito posizioni dirigenziali a partire dalla fine degli anni Settanta, perché la causa dell’insorgere del mesotelioma è da rintracciare nelle prime esposizioni all’amianto, avvenute per tutti i lavoratori molto prima che gli imputati assumessero i loro incarichi nell’azienda, e le successive esposizioni sono eziologicamente irrilevanti anche rispetto al momento di insorgenza della patologia.
 
Riferimenti normativi:
C.p. art. 40
 
 
C.p. art. 41
 
 
C.p. art. 589
 
 
AMIANTO –  COLPA – Prevedibilità ed evitabilità dell'evento – Sussistenza

La responsabilità del datore di lavoro per i decessi causati da mesoteliomi pleurici deve essere esclusa perché tale patologia è riconducibile all’azione delle fibre di amianto ultra-fini, la cui inalazione non era evitabile adottando i meccanismi di protezione ambientale ed individuale disponibili all’epoca dell’esposizione. (Massime a cura di Luca Masera)
 

Riferimenti normativi:
C.p. art. 43
 
C.p. art. 589
 
C.c. art. 2087.
                                 
D.P.R. 303/1956 art. 4.
  D.P.R. 303/1956 art. 21