ISSN 2039-1676


14 dicembre 2015 |

Amianto e non solo: le motivazioni della sentenza di primo grado del maxi-processo a carico degli ex dirigenti Montedison del petrolchimico di Mantova

Trib. Mantova, 14 ottobre 2014 (dep. 12 gennaio 2015), giud. Grimaldi

 

Con la sentenza che pubblichiamo, il Tribunale di Mantova ha condannato dieci ex dirigenti della Montedison per il delitto di omicidio colposo plurimo in relazione alla morte di undici ex operai di uno stabilimento petrolchimico sito sulle rive del fiume Mincio, gestito, fino alla fine degli anni ottanta, da società del gruppo Montedison.

La decisione del giudice mantovano ha confermato solo in parte l'imponente impianto accusatorio che era stato costruito dal pubblico ministero: agli imputati si contestava, infatti, la morte e la lesione di oltre settanta ex dipendenti dello stabilimento, per diverse patologie tumorali, che nell'ottica accusatoria sarebbero insorte a seguito della pluriennale esposizione dei lavoratori a svariate sostanze cancerogene, lavorate o comunque presenti nell'ambiente di lavoro, in assenze delle doverose cautele antinfortunistiche. Al vaglio dibattimentale, tuttavia, hanno retto quasi esclusivamente le contestazioni relative alle morti per patologie asbesto correlate: degli undici omicidi colposi riconosciuti dal Tribunale, ben dieci, infatti, sono mesoteliomi e carcinomi polmonari, che il giudice ha ricondotto alla prolungata esposizione ad amianto.

Data la particolare complessità della vicenda giudiziaria, si ritiene opportuno anticipare subito al lettore le principali conclusioni della sentenza, per poi procedere con un'analisi più analitica delle argomentazioni svolte dal giudice mantovano.    

 

1. Le principali conclusioni della sentenza: una breve sintesi

Come già anticipato, l'accusa mossa agli imputati era di aver cagionato la morte o la lesione di settantaquattro lavoratori dello stabilimento mantovano, "mediante tutta una serie di condotte, violative della normativa antinfortunistica all'epoca vigente [...] che avrebbero causato l'esposizione elevata e prolungata dei lavoratori suddetti a sostanze cancerogene e pericolose per la salute dell'uomo", come il benzene, lo stirene, l'acrilonitrile, il dicloroetano e l'amianto.

Più in particolare, nella prospettiva del pubblico ministero, l'esposizione a benzene avrebbe provocato, tra gli ex dipendenti dello stabilimento, sedici decessi per tumore al sistema emolinfopoietico; l'esposizione a stirene, dicloroetano e acrilonitrile sarebbe stata la causa di dieci decessi per tumore al pancreas; mentre l'esposizione ad amianto avrebbe determinato dieci decessi per mesotelioma, trentasette decessi per carcinoma polmonare e un caso di placche pleuriche.    

 

Tre le ipotesi di reato contestate dall'accusa: omicidio e lesioni colpose, entrambi aggravati dalla previsione dell'evento, e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, aggravata dalla verificazione dell'infortunio.

Non tutti gli eventi lesivi, peraltro, hanno dato luogo ad autonome imputazioni di omicidio colposo. Per quarantanove eventi mortali, infatti, la pubblica accusa ha ritenuto che la contestazione del delitto di cui all'art. 589 c.p. risultasse preclusa dall'intervenuta prescrizione del reato, maturata prima dell'esercizio dell'azione penale. In ragione di ciò, il capo di imputazione constava di ventotto imputazioni per omicidio colposo, una per lesioni colpose e una per omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro; tutti e settantaquattro gli eventi lesivi (sia i ventotto oggetto di autonoma contestazione ex art. 589 c.p., sia i restanti quarantanove considerati prescritti) erano infine addebitati agli imputati a titolo di evento aggravatore del delitto di cui all'art. 437 c.p.

Ebbene, all'esito del dibattimento, il Tribunale ha anzitutto escluso l'esistenza di una legge scientifica in grado di corroborare l'ipotesi accusatoria di una correlazione tra esposizione a stirene, dicloroetano e acrilonitrile e insorgenza del tumore al pancreas; del pari, il Tribunale ha ritenuto indimostrata, da parte della pubblica accusa, anche l'attitudine del benzene a provocare nell'uomo tumori al sistema emolinfopoietico diversi dalla leucemia mieloide acuta. Per le morti dovute a queste specifiche patologie tumorali, contestate a titolo di omicidio colposo, il giudice mantovano ha quindi assolto tutti gli imputati per assenza di nesso di causa.

Per quanto riguarda, invece, i decessi provocati da leucemia mieloide acuta, il Tribunale ha viceversa ritenuto che questi eventi potessero effettivamente essere eziologicamente addebitati alle esposizioni a benzene sofferte dalle persone offese presso il petrolchimico di Mantova; in dibattimento, infatti, si sarebbe formata la prova che le persone offese hanno inalato benzene in quantità superiori alla dose che la scienza reputa idonea a provocare questo particolare tumore del sistema emolinfopoietico, e tanto è bastato a ritenere dimostrato il nesso causale.

A detta del giudice mantovano, poi, il dibattimento avrebbe dimostrato anche che la cancerogenicità del benzene era nota almeno dalla fine degli anni settanta, e che, ciò nonostante, nulla si fece in quel periodo presso lo stabilimento ex Montedison per contenere l'esposizione dei dipendenti entro soglie inoffensive per la salute.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha condannato sei imputati per il delitto di omicidio colposo in relazione alla morte di un dipendente deceduto per leucemia mieloide acuta.  

Quanto alle morti da carcinoma polmonare e mesotelioma, patologie entrambe asbesto-correlate, l'attenzione del Tribunale si è prevalentemente focalizzata sull'annoso problema dell'accertamento del nesso di causa a fronte di esposizioni ad amianto prolungatesi per lunghi lassi temporali, nel corso dei quali più soggetti si sono succeduti nella titolarità della posizione di garanzia; problema che la sentenza ha risolto aderendo alla tesi, proposta dai consulenti dell'accusa, secondo cui le esposizioni eziologicamente rilevanti non sarebbero solo le prime che innescano il processo cancerogeno, ma anche quelle successive, che avrebbero l'effetto di accelerare l'insorgenza della malattia, e che dunque determinerebbero un'anticipazione dell'evento morte. Secondo il Tribunale - ed è senz'altro questo il punto più controverso della sentenza -, poi, l'effetto acceleratore si verificherebbe sempre, e non solo in una determinata percentuale di casi: motivo per cui i periodi di esposizione addebitati ai singoli imputati sono stati considerati tutti causalmente rilevanti nella verificazione degli eventi fatali[1].

Sotto il profilo della colpa, invece, il Tribunale ha ritenuto, da un lato, che gli eventi mortali da esposizione ad asbesto fossero prevedibili negli anni oggetto di contestazione, risalendo all'inizio degli settanta l'epoca in cui si sarebbe consolidata, in seno alla comunità scientifica italiana, la consapevolezza della capacità oncogena dell'amianto; dall'altro lato, che gli eventi si sarebbero potuti impedire se la dirigenza dello stabilimento avesse adottato le migliorie impiantistiche necessarie ad abbattere le concentrazioni di amianto negli ambienti di lavoro.  

Per le imputazioni ex art. 589 c.p. relative alle morti per mesotelioma e carcinoma polmonare, il giudice mantovano ha quindi condannato gli imputati che risultavano in carica negli anni in cui i lavoratori deceduti per questi tumori sono stati esposti ad asbesto.

Tutti gli imputati sono stati infine assolti dall'accusa di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche per mancata dimostrazione del dolo richiesto dall'art. 437 c.p.

Ripercorse rapidamente le principali statuizioni della sentenza, possiamo a questo punto guardare più da vicino quale sia stato l'iter argomentativo seguito dal Tribunale di Mantova.

 

2. Le argomentazioni del giudice mantovano

2.1 Una verifica preliminare: gli accertamenti sulle esposizioni e le cause di morte

Si è fatto cenno in premessa all'imponenza dell'impianto accusatorio, resa evidente non soltanto dal numero delle persone offese (oltre settanta), ma anche dall'eterogeneità delle patologie tumorali e delle sostanze evocate nel capo di imputazione.

La scelta del pubblico ministero è stata in particolare quella di imbastire un impianto accusatorio di stampo tradizionale, che non prescindesse dalla contestazione di delitti contro la persona - come invece accaduto nel noto processo Eternit, ove l'accusa aveva tentato di alleggerire l'onere probatorio contestando esclusivamente delitti contro l'incolumità pubblica -; ciò ha inevitabilmente costretto il Tribunale, anzitutto, a farsi carico del gravoso compito di verificare, per ciascuna delle parti offese, se l'insorgenza della singola patologia potesse effettivamente considerarsi conseguenza dell'esposizione alle sostanze presenti negli anni settanta e ottanta nello stabilimento ex Montedison.

Ed è proprio all'assolvimento di questo compito che sono dedicati gran parte degli sforzi argomentativi del giudice di prime cure, che si è preoccupato in primo luogo di stabilire se all'esito dell'istruttoria dibattimentale potessero dirsi dimostrate (i) l'effettiva esposizione delle persone offese alle sostanze pericolose e (ii) la causa di morte così come indicata nel capo di imputazione. A tal fine, la sentenza offre in prima battuta una panoramica generale di quanto emerso in dibattimento a proposito dei cicli produttivi e delle sostanze utilizzate nelle lavorazioni del petrolchimico mantovano, per poi stringere il fuoco sulle carriere lavorative e sulla documentazione sanitaria disponibile per ciascun dipendente.

Da questa prima ricognizione delle risultanze probatorie emerge che per quattro dei ventinove omicidi colposi addebitati agli imputati (si tratta, in particolare, di tre decessi per carcinoma polmonare e di un decesso per mesotelioma pleurico) non vi è prova certa dell'esposizione e/o della patologia tumorale oggetto di contestazione: in ragione di ciò, per tali casi il giudice mantovano assolve tutti gli imputati con la formula perché il fatto non sussiste.

Dubbi sull'esistenza dell'esposizione e sulla reale causa del decesso si appalesano anche in relazione a otto degli eventi mortali contestati ai soli sensi del capoverso dell'art. 437 c.p., il che comporta un parziale ridimensionamento dell'accusa anche sotto il profilo della "consistenza" dell'aggravante del delitto di omissione dolosa di cautele. 

 

2.2 Il problema della causalità. Una premessa metodologica

Identificato così l'esatto numero di eventi lesivi per i quali può dirsi certa l'esposizione alle sostanze incriminate e la morte per una delle patologie indicate nel capo di imputazione, il Tribunale si preoccupa quindi di verificare l'effettiva correlazione causale tra esposizione e decessi; il ragionamento del giudice segue qui le cadenze tipiche del c.d. schema bifasico, tracciato a suo tempo dalle Sezioni Unite Franzese, schema che, com'è noto, subordina l'accertamento del nesso eziologico alla duplice dimostrazione che la condotta dell'imputato rientri nel novero degli antecedenti che, secondo una legge scientifica di copertura, sono in grado di provocare eventi del tipo di quello verificatosi nel caso concreto (c.d. causalità generale), e che l'evento concreto non sia addebitabile a decorsi causali alternativi rispetto a quello ipotizzato dall'accusa (c.d. causalità individuale).

Spiega in particolare il Tribunale che, nel caso di specie, "dapprima dovrà verificarsi se nella comunità scientifica, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, sia radicata una legge scientifica di copertura che consenta di ricollegare eziologicamente l'esposizione alle sostanze benzene, stirene, acrilonitrile, dicloroetano e amianto e l'insorgenza delle diverse patologie indicate nell'imputazione"; nei casi in cui tale legge possa dirsi esistente, "dovrà specificarsi se si tratti di una legge di copertura universale o solo statistica", vale a dire se si tratti di una legge in base alla quale è possibile affermare che l'esposizione a una sostanza produce sempre e senza eccezioni un determinato effetto, ovvero di una legge che riconosce alla sostanza la capacità di produrre quel determinato effetto solo in un certo numero di casi; infine, "nell'ipotesi di legge di copertura solo statistica, dovrà verificarsi se essa abbia spiegato i propri effetti nel caso concreto, una volta esclusi i decorsi causali alternativi" (pp. 448-449).  

 

2.3 Gli esiti degli studi epidemiologici condotti nel processo dalla pubblica accusa

Sulla scorta di questa premessa metodologica, l'attenzione del Tribunale si appunta dapprima sugli esiti dell'istruttoria dibattimentale in tema di causalità generale; un tema che qui, come in tanti altri processi analoghi, ha visto l'epidemiologia giocare un ruolo assolutamente decisivo, sia perché "il Pubblico Ministero ha disposto un apposito studio epidemiologico di mortalità sui componenti della coorte del petrolchimico di Mantova", sia perché "tutti i consulenti tecnici medici ed epidemiologi esaminati in dibattimento hanno richiamato studi scientifici (che hanno confermato o escluso o definito come 'possibile' o 'probabile' un'associazione tra sostanze e patologie) che a loro volta si fondano su rilevazioni epidemiologiche" (p. 450).

A proposito dello studio epidemiologico condotto dai consulenti dell'accusa, la sentenza spiega che si è trattato di uno studio di coorte sui dipendenti dello stabilimento mantovano nel periodo 1957-1991, vale a dire uno studio che si è occupato di confrontare il tasso di mortalità, sia generale sia con riferimento a determinate patologie, all'interno della popolazione degli ex lavoratori dello stabilimento con il tasso di mortalità nella popolazione di riferimento, nel caso di specie individuata nella popolazione della regione Emilia Romagna.

Gli stessi consulenti, rileva ancora la sentenza, hanno poi effettuato un ulteriore approfondimento di indagine, realizzando uno studio caso-controllo interno alla coorte dei lavoratori - ossia uno studio volto a mettere a confronto soggetti che presentano una determinata patologia (i casi) con un gruppo di soggetti (i controlli) che non ne sono affetti -, dedicato specificatamente ai casi di neoplasia del sistema emolinfopoietico e di neoplasia al pancreas, al fine di verificare se l'insorgenza di tali patologie potesse effettivamente ritenersi correlata all'esposizione professionale a benzene, stirene, acrilonitrile e dicloroetano.

Quanto agli esiti di tali studi, il Tribunale afferma che lo studio di coorte avrebbe consentito di evidenziare (i) "un numero di morti osservate [nella popolazione dei lavoratori] complessivamente inferiore a quello atteso in base ai tassi di mortalità tra i residenti in Emilia Romagna nel corrispondente periodo"; (ii) "un marcato deficit per tumori all'apparato emolinfopoietico rispetto all'atteso", accompagnato, però, da "un aumento statisticamente significativo del numero di morti per leucemia" nel periodo di follow up 1995-1999; (iii) "un lieve aumento del numero di decessi per tumore al pancreas rispetto agli attesi"; (iv) "una lieve diminuzione del numero di decessi per tumore al polmone rispetto agli attesi"; (v) "un notevole aumento del numero di decessi per tumore alla pleura rispetto agli attesi" (p. 457).

Lo studio caso-controllo, invece, non avrebbe fatto emergere alcun rischio statisticamente significativo per i lavoratori esposti, né in relazione ai tumori del sistema emolinfopoietico né in relazione ai tumori al pancreas.  

A detta del Tribunale, peraltro, i risultati di un singolo studio epidemiologico non sarebbero stati in ogni caso sufficienti né a escludere né a confermare con certezza l'esistenza di un'eventuale correlazione tra le esposizioni e le patologie insorte nelle persone offese. 

Da un lato, infatti, il fatto che un singolo studio epidemiologico non fornisca indicazioni di associazioni positive tra esposizione e determinate patologie non comporterebbe necessariamente l'assenza di un nesso di causalità nel caso concreto, dal momento che l'esito non confermativo di un'associazione ben potrebbe "essere determinato dalla bassa potenza statistica dello studio, dall'effetto lavoratore sano[2], da una bassa base campionaria utilizzata, trattandosi di studio isolato e non facilmente confrontabile" (p. 455).

Così come, dall'altro lato, i risultati di uno studio epidemiologico, "ove rivelatori di un'associazione positiva tra esposizione e patologia", non consentirebbero comunque "di individuare quale tra gli individui del gruppo studiato si sia ammalato a causa dell'esposizione studiata e quale, invece, si sarebbe ammalato comunque" (p. 455).

Al giudice mantovano non resta allora che verificare se, al di là dei risultati dello specifico studio epidemiologico condotto dai consulenti dell'accusa, il dibattimento abbia o meno fornito la prova dell'esistenza di leggi scientifiche in grado di correlare patologie tumorali del tipo di quelle che hanno provocato il decesso ovvero la lesione delle persone offese all'esposizione alle sostanze indicate nel capo di imputazione; e, in caso di risposta affermativa, se le singole patologie siano effettivamente riconducibili alle esposizioni addebitabili ai singoli imputati, anziché a fattori causali alternativi (vale a dire a cause diverse dall'esposizione ovvero a esposizioni verificatesi al di fuori dei periodi in cui gli imputati hanno ricoperto le rispettive posizioni di garanzia).    

 

2.4 Le osservazioni del Tribunale sulle singole patologie

2.4.1 Sui decessi per tumore al pancreas e per tumori a carico del sistema emolinfopoietico diversi dalla leucemia mieloide acuta. Il Tribunale esclude la dimostrazione della causalità generale

A finire sotto la lente d'ingrandimento della sentenza sono anzitutto i dieci decessi per tumore al pancreas (tre dei quali contestati ai sensi dell'art. 589 c.p.), che, nella prospettiva accusatoria, sarebbero la conseguenza dell'esposizione dei lavoratori ad acrilonitrile, stirene e dicloroetano.

Ebbene, il Tribunale ritiene che le risultanze dibattimentali sconfessino l'ipotesi accusatoria già sotto il profilo della causalità generale, in quanto nessuna delle sostanze indicate dall'accusa come possibile causa dell'insorgenza dei tumori al pancreas è stata indicata dai consulenti sentiti nel processo tra i fattori di rischio noti per l'insorgenza di tale patologia oncologica.

Un'ulteriore conferma della mancanza di una legge scientifica di copertura dell'ipotesi prospettata dal pubblico ministero si ricaverebbe, poi, dalle classificazioni fornite dalle agenzie regolatorie internazionali, come l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), che nelle sue valutazioni più recenti ha inserito tutte e tre le sostanze in gioco (acrilonitrile, stirene e dicloroetano) nella categoria 2B, categoria che ricomprende le sostanze che, secondo la valutazione dell'Agenzia di Lione, devono essere considerate come "possibilmente cancerogene per la specie umana": una definizione, questa, che riflette l'assenza, in seno alla comunità scientifica, di un consenso sufficiente ad affermare con certezza la natura cancerogena della sostanza.

Sulla base di tali considerazioni, la sentenza conclude quindi che "manca la prova della causalità generale nell'insorgenza dei tumori al pancreas", e che, in ragione di ciò, "non può e non deve procedersi all'indagine in ordine alla causalità individuale dei singoli casi a processo". Per i tre casi di tumore al pancreas contestati a titolo di omicidio colposo, quindi, il Tribunale assolve gli imputati con la formula perché il fatto non sussiste; è altresì esclusa l'aggravante contemplata dal secondo comma dell'art. 437 c.p. per gli altri sette decessi provocati da questa specifica patologia tumorale.

Il tumore al pancreas non è l'unica patologia che risulta sprovvista, nell'ottica del Tribunale, di una legge scientifica di copertura in grado di associarla alle sostanze presenti nello stabilimento Montedison: lo stesso discorso, infatti, vale anche per tutte le neoplasie a carico del sistema emolinfopoietico diverse dalla leucemia mieloide acuta. Si tratta, in particolare, della leucemia mieloide cronica, della leucemia linfatica acuta, della leucemia linfatica cronica, dei linfomi di Hodgkin e non-Hodgkin e del mieloma multiplo, patologie che hanno determinato il decesso di quattordici ex dipendenti dello stabilimento e che, a detta del pubblico ministero, troverebbero la loro spiegazione causale nella perdurante esposizione a benzene.

Al contrario, il Tribunale ritiene che, sebbene l'insorgenza di queste forme tumorali sia stata talora messa in relazione con esposizioni a benzene, in seno alla comunità scientifica permarrebbe tuttavia una sostanziale incertezza attorno alla fondatezza di questa ipotesi; tant'è che la IARC, in una recente pubblicazione dedicata proprio al benzene, si limita a segnalare l'esistenza di taluni studi scientifici che avrebbero "osservato un'associazione tra l'esposizione a benzene e la leucemia linfocitica acuta, la leucemia linfatica cronica, il mieloma multiplo, e il linfoma non Hodgkin", senza esprimere alcuna valutazione sulla consistenza di tali studi.

La mancanza di una legge scientifica di copertura comporta l'assoluzione degli imputati in relazione ai due omicidi colposi associati a leucemia linfatica cronica e mieloma multiplo, e l'esclusione dell'aggravante di cui al capoverso dell'art. 437 per gli altri dodici decessi per tumori al sistema emolinfopoietico diversi dalla leucemia mieloide acuta.

 

2.4.2 Sui decessi per leucemia mieloide acuta. Il Tribunale riconosce l'esistenza di una correlazione causale con le esposizioni professionali a benzene

Si è dunque visto che per una parte delle patologie contestate agli imputati il giudice mantovano esclude, già sotto il profilo della causalità generale, l'esistenza di una loro correlazione con le sostanze lavorate nello stabilimento Montedison nel ventennio 1970-1980.

Per tutte le altre malattie oggetto di imputazione, invece, il Tribunale giunge a conclusioni opposte, a partire dalla già citata leucemia mieloide acuta, una rara forma tumorale del tessuto ematopoietico che, stando a quanto emerso in dibattimento, sarebbe pacificamente riconducibile all'esposizione a benzene, tanto che il dibattito tra i consulenti dell'accusa e della difesa nel corso del processo ha riguardato esclusivamente il livello di esposizione a tale sostanza in grado di provocare l'insorgenza di questa specifica patologia oncologica.

In particolare, mentre i consulenti dell'accusa hanno fissato in 10 ppm-anni l'esposizione dotata di idoneità lesiva, i consulenti della difesa hanno invece sostenuto che nessun effetto lesivo si registrerebbe al di sotto dei 40 ppm-anni. Come subito appresso vedremo, tale questione ha assunto un'importanza decisiva nella valutazione del giudice mantovano, dal momento che l'unico omicidio colposo dovuto a leucemia mieloide acuta, non ancora prescritto al momento del giudizio, riguardava un lavoratore esposto a una dose cumulativa di benzene pari a circa 15 ppm-anni, una misura dunque che si poneva proprio a metà strada tra la soglia di non effetto identificata dai consulenti dell'accusa e quella fissata dai consulenti della difesa.

A fronte di tale contrasto, la sentenza ritiene di aderire alla tesi prospettata dai consulenti del pubblico ministero e delle parti civili; nel giustificare tale conclusione, il Tribunale enfatizza in particolar modo i risultati di uno studio scientifico condotto nel 2010, che rappresenterebbe "la valutazione più completa degli studi esistenti sulla relazione esposizione-risposta tra benzene e leucemia, oggi disponibile" (p. 488), e che, in linea con quanto sostenuto dalla pubblica accusa, afferma che esposizioni a benzene pari o superiori a 10 ppm-anni sarebbero capaci di determinare l'insorgenza nell'uomo della leucemia mieloide acuta.

Una volta identificata la legge scientifica di copertura, e dunque risolto positivamente il primo passaggio dell'accertamento del nesso eziologico, la sentenza si preoccupa quindi di verificare se il singolo decesso per leucemia mieloide acuta contestato dall'accusa ai sensi dell'art. 589 c.p.[3] possa effettivamente addebitarsi alle esposizioni verificatesi negli anni in cui gli imputati ricoprivano le rispettive posizioni di garanzia.

A venire in rilievo, dunque, è il tema della causalità individuale, che la sentenza affronta ponendosi un duplice interrogativo: se l'esposizione sofferta dalla persona offesa rientri nel range di esposizioni ritenute potenzialmente lesive in base alla legge scientifica di copertura; se possa escludersi che l'insorgenza della patologia sia addebitabile a decorsi causali alternativi all'esposizione a benzene.

La risposta è, in entrambi i casi, positiva. Secondo il Tribunale, infatti, le emergenze dibattimentali dimostrerebbero che (i) la persona offesa, nel corso della sua attività lavorativa presso lo stabilimento mantovano, è stata esposta tra il 1974 e il 1983 a circa 15 ppm-anni di benzene, una dose superiore alla soglia di 10 ppm-anni fissata dalla legge scientifica di copertura, e che (ii) non sono stati riscontrati, nel caso concreto, fattori di rischio alternativi all'esposizione professionale a benzene, dal momento che la persona offesa non soffriva di anomalie cromosomiche del tipo di quelle correlate all'insorgenza di leucemia mieloide acuta, non era portatrice di sindrome mielodisplastica, non è stata esposta ad agenti chimici diversi dal benzene, non ha assunto farmaci noti per la loro capacità di provocare leucemie né è mai stata colpita da virus in grado di provocare queste specifiche patologie, né, infine, è stata esposta a benzene al di fuori dello stabilimento mantovano.    

La sentenza afferma infine che tutte le esposizioni sofferte dalla persona offesa presso il petrolchimico Montedison (protrattesi tra il 1974 e il 1983) sono da considerarsi causalmente rilevanti per l'insorgenza della patologia, ciò "in quanto esse hanno concorso tutte al raggiungimento della dose cumulativa necessaria a scatenare la malattia" (p. 574).

Conclude quindi il Tribunale che per gli imputati in carica nel periodo in cui la persona offesa ha lavorato nello stabilimento di Mantova deve ritenersi provato l'elemento oggettivo del delitto di omicidio colposo.

 

2.4.3 (segue): La colpa degli imputati per le morti da leucemia mieloide acuta

 A questo punto, lo sguardo del giudice si rivolge all'elemento psicologico del reato, per verificare se la morte per leucemia mielosa acuta fosse un evento prevedibile nel periodo in cui si sono verificate le condotte ascritte agli imputati (vale a dire le esposizioni a benzene verificatesi nei dieci anni di impiego del lavoratore), e se gli imputati abbiano mancato di adottare cautele disponibili e doverose all'epoca delle esposizioni, che, se adottate, avrebbero impedito il verificarsi dell'evento.

Sotto il primo profilo, la sentenza afferma che il dibattimento avrebbe dimostrato, al di là di ogni dubbio, che "lo stato delle conoscenze in merito alla pericolosità e alla cancerogenicità del benzene, già alla fine degli anni sessanta, era a un punto tale da consentire agli imputati di prevedere le conseguenze sulla salute dell'uomo di un'esposizione prolungata a benzene" (pp. 575-576).

In particolare, "almeno tra la metà e la fine degli anni sessanta, la conoscenza delle potenzialità oncogene del benzene sul sistema emolinfopoietico e, segnatamente, della sua capacità di provocare la leucemia, era patrimonio della comunità scientifica internazionale, a cui gli imputati - dirigenti di una società di importanza mondiale, qual era la Montedison, professionisti esperti e molto competenti nel settore - avrebbero potuto e dovuto attingere, direttamente ovvero mediante conferimento di incarichi a persone all'uopo delegate" (p. 579).

Può quindi ritenersi dimostrata la concreta prevedibilità della morte della persona offesa da leucemia mielosa acuta, quale conseguenza della sua esposizione prolungata a benzene negli anni in cui essa ha lavorato presso lo stabilimento mantovano gestito dalla Montedison.

Del pari, il Tribunale ritiene provata anche la mancata adozione da parte degli imputati di tutta una serie di migliorie impiantistiche (pompe con doppia tenuta flussata, sistemi di prelievo del prodotto a circuito chiuso o sotto cappa, sistemi di canalizzazione dei drenaggi delle acque contaminate da sostanze organiche) e di cautele antinfortunistiche (per es. maschere respiratorie dotate di filtri), disponibili negli anni oggetto di contestazione, che, se adottate o fornite ai dipendenti, avrebbero potuto abbattere sensibilmente il livello dell'esposizione a benzene dei lavoratori, contenendola entro soglie inoffensive per la salute dell'uomo.

Per tutte queste ragioni, il Tribunale condanna gli imputati in carica tra il 1974 e il 1983 per il delitto di omicidio colposo in relazione alla morte dell'ex dipendente deceduto per leucemia mielosa acuta.    

 

2.4.4 Sui decessi per le patologie asbesto-correlate

Veniamo così alle morti provocate dalle c.d. patologie "asbesto-correlate", espressione con la quale si è soliti identificare quelle malattie per le quali l'esposizione ad amianto costituisce un fattore di rischio conclamato. Nello specifico, vengono in rilievo il mesotelioma e il carcinoma polmonare, le due principali cause dei decessi contestati dalla pubblica accusa agli ex dirigenti del petrolchimico mantovano.

Vediamo allora come la sentenza ha affrontato le imputazioni relative ai decessi per queste due patologie, ripercorrendo anzitutto le considerazioni del Tribunale sull'eziologia del mesotelioma.

 

2.4.4.1 L'accertamento del nesso di causa per le morti da mesotelioma. Il Tribunale afferma la rilevanza causale di tutte le esposizioni ad amianto sofferte dalle singole persone offese

Ora, la generica attitudine dell'amianto a provocare l'insorgenza di questa patologia tumorale è un dato ormai da tempo acquisito e condiviso dall'intera comunità scientifica. Sotto questo specifico profilo, dunque, l'accertamento del nesso di causa non poneva particolari problemi.

Il problema, semmai, era quello di verificare se, a fronte di lavoratori ammalatisi e poi deceduti a seguito di esposizioni ad amianto prolungatesi per lunghi periodi di tempo, e di imputati che avevano invece ricoperto le rispettive posizioni di garanzia per periodi più brevi, e ai quali poteva dunque essere addebitata solo una quota dell'esposizione complessivamente sofferta dal lavoratore, potesse riconoscersi una correlazione causale tra il singolo decesso e la quota di esposizione addebitabile al singolo imputato.

Il Tribunale era insomma chiamato a confrontarsi con l'annosa questione scientifica relativa all'individuazione delle dosi di amianto eziologicamente rilevanti nell'insorgenza e nello sviluppo del mesotelioma.

A tal proposito, la sentenza osserva anzitutto come uno degli "asserti condivisi nella comunità scientifica nell'attuale momento storico" sia "quello per cui anche una dose minima (anche bassissima) di amianto inalato è in grado di innescare il processo neoplastico irreversibile". Dato questo assunto iniziale, deve allora "verificarsi quale rilevanza possano assumere le esposizioni successivi a quella iniziale; ossia se queste possano o meno incidere sul processo patogeno, nel senso di agevolarne in qualche modo lo sviluppo, riducendo conseguentemente il periodo di latenza intercorrente tra la prima esposizione e l'evidenza clinica della malattia, abbreviando così la durata della vita del soggetto" (p. 508). In altre parole, "occorre accertare se il mesotelioma possa o meno essere ritenuto (in base alle attuali conoscenze scientifiche) un tumore dose-dipendente, rispetto al quale, cioè, le esposizioni a fibre di asbesto successive e ulteriori a quella iniziale siano in grado di incidere sull'insorgenza stessa della malattia, o comunque di accelerarne il decorso, anticipando il momento del decesso; ovvero se tale patologia sia dose-indipendente, nel senso che, una volta assunta la dose scatenante (c.d. trigger dose o dose-grilletto), le ulteriori esposizioni al medesimo cancerogeno debbono considerarsi sostanzialmente ininfluenti, sviluppandosi il processo di cancerogenesi indipendentemente dalla dose cumulativa inalata" (ibidem).

Osserva il Tribunale come la risposta a tale quesito rivesta una rilevanza decisiva ai fini della decisione, "sia con riferimento all'individuazione di un nesso di causalità generale, sia in relazione all'individuazione di un nesso di causalità individuale tra le condotte tenute dai singoli imputati e gli eventi di morte o lesioni a essi contestate".

In particolare, ove si ritenesse il mesotelioma una patologia dose-indipendente, "poiché [...] l'amianto era ampiamente diffuso e utilizzato al tempo dei fatti anche in contesti extralavorativi", tanto che "ogni individuo, ivi compresi i lavoratori persone offese in questo processo deceduti per mesotelioma, potrebbe astrattamente aver inalato la dose letale in qualsiasi momento della sua vita e in qualsiasi contesto (anche al di fuori dello stabilimento)", "non potendo in alcun modo individuarsi quando è avvenuta l'esposizione scatenante, si dovrebbe concludere nel senso dell'impossibilità di dimostrazione dell'efficacia causale dell'inalazione di fibre di amianto all'interno del contesto lavorativo, con conseguente esito assolutorio del processo". Senza contare che, nel caso di specie, "non si potrebbe neppure individuare con certezza se l'inalazione della dose-killer sia avvenuta allorquando i prevenuti avevano già assunto le rispettive cariche da cui discende l'addebito di responsabilità" (p. 509).

Al contrario, se si ritenesse il mesotelioma una patologia dose-dipendente, risulterebbe "del tutto indifferente e ininfluente la verifica in ordine al momento esatto in cui è avvenuta la prima esposizione (o comunque la presunta esposizione scatenante), poiché tutte le esposizioni successive e ulteriori sarebbero causalmente rilevanti nel senso dell'anticipazione dell'insorgenza della malattia o, comunque, della sua accelerazione; in tal senso, assumerebbero rilevanza causale rispetto ai decessi hic et nunc verificatisi, tutte quelle attività e iniziative da adottare in ambito lavorativo al fine di ridurre la diffusione di polveri nell'ambiente e, quindi, la dose cumulativamente inalata dal lavoratore". Secondo i fautori della tesi della dose-dipendenza del mesotelioma, infatti, "soltanto le dosi inalate dopo l'innesco del processo neoplastico irreversibile (ossia quelle assunte [...] in periodo antecedente di circa 10 anni al riscontro diagnostico della malattia) non avrebbero rilevanza causale rispetto alla malattia, mentre tutte le dosi inalate nel periodo antecedente (ossia durante la fase dell'induzione, a sua volta distinta nelle due sottofasi della iniziazione e della promozione[4]) assumerebbero chiara efficacia causale rispetto all'insorgenza stessa della malattia o comunque rispetto alla riduzione del tempo di latenza". Il che comporterebbe che "tutte le esposizioni ad amianto, sia lavorative che extralavorative [...] avvenute nella fase di induzione avrebbero concorso alla formazione della c.d. dose cumulativa che ha comportato la morte dell'individuo in quel determinato giorno, sicché ciascuna di dette esposizioni assumerebbe rilevanza quantomeno concausale rispetto all'evento hic et nunc verificatosi" (p. 510).

Di talché, secondo il giudice mantovano, una volta "riconosciuta la rilevanza causale (nel senso di un'anticipazione dell'insorgenza della malattia o di una riduzione della latenza) sul processo patogeno delle esposizioni successive", quand'anche risultasse che le persone offese sono state esposte a dosi di amianto potenzialmente idonee a innescare la patologia in contesti extralavorativi ovvero presso lo stabilimento ma in epoche diverse da quelle in cui i singoli imputati sono stati garanti, "si dovrebbe comunque concludere che la riduzione dell'esposizione in ambito lavorativo per effetto dell'attivazione delle misure di prevenzione che si assumono essere state omesse dai titolari delle posizioni di garanzia, riducendo il carico di fibre complessivamente inalato (c.d. dose cumulativa), avrebbero quantomeno inciso sulla durata della latenza, determinando la morte dei lavoratori in momento posteriore nel tempo; del pari, ogni ulteriore esposizione addebitabile ai singoli imputati sarebbe causalmente rilevante" (p. 509).

Ebbene, il Tribunale afferma che il dibattimento, pur nell'accesa dialettica tra consulenti dell'accusa e consulenti della difesa, avrebbe in ogni caso evidenziato "un preponderante e condiviso consenso della comunità scientifica in ordine alla validità della teoria della dose-dipendenza" (pp. 509-510).

A sostegno di tale conclusione, a detta del Tribunale, militerebbero anzitutto i "diversi e numerosi studi" epidemiologici citati dai consulenti dell'accusa, alcuni dei quali avrebbero osservato direttamente "una latenza[5] inferiore per i casi [di mesotelioma] con esposizione più elevata" (p. 511); altri studi avrebbero invece evidenziato come, in una medesima coorte, dato un tasso X di mortalità per mesotelioma, i gruppi dei più esposti ad amianto raggiungerebbero quel determinato tasso molto più velocemente rispetto ai meno esposti, e avrebbero riconosciuto in questo dato un'ulteriore dimostrazione dell'effetto dell'aumento dell'esposizione sulla durata della latenza; altri studi ancora (si fa riferimento, in particolare, a un noto studio di Berry del 2007 sul tumore al polmone, che secondo i consulenti dell'accusa sarebbe applicabile anche al mesotelioma), infine, avrebbero poi fornito "una dimostrazione pratica dell'equivalenza tra aumento del rischio e anticipazione del tempo di comparsa della malattia (come fenomeni inscindibili)", arrivando addirittura a definire un algoritmo in grado di calcolare il tempo medio di anticipazione della malattia a fronte di determinati aumenti di esposizione (p. 513).

L'adesione della comunità scientifica alla "teoria della dose-dipendenza" troverebbe, poi, ulteriore conferma nel fatto che "numerosi organismi nazionali e internazionali danno ormai per assodata una relazione tra dose/durata dell'esposizione e latenza, che viene indicata in numerosi documenti ufficiali di consenso, linee guida, articoli scientifici" (p. 520); senza dimenticare, da ultimo, che "la tesi in questione risulta ormai accolta in maniera definitiva anche dalla Corte di Cassazione la quale, occupandosi di questioni identiche a quelle del presente processo, con particolare riferimento al meccanismo di causalità generale tra esposizione ad amianto e insorgenza del mesotelioma, ha osservato più volte e di recente che nella comunità scientifica è ben radicato il convincimento che il processo carcinogenetico debba considerarsi-dose dipendente" (p. 521).

Al contrario, secondo il Tribunale, la "tesi della dose-indipendenza", sostenuta dalla difesa degli imputati, poggerebbe su studi inaffidabili, anzitutto perché caratterizzati da insuperabili limiti metodologici.

È il caso, per esempio, dell'indagine condotta nel 2013 da una scienziata inglese su una coorte di quasi centomila lavoratori esposti ad asbesto tra il 1978 e il 2005: un'indagine che, operando un confronto tra le latenze osservate in 614 casi di mesotelioma, avrebbe fatto emergere "la rilevanza delle prime esposizioni e l'irrilevanza delle successive", e che dunque smentirebbe "l'esistenza di un rapporto dose-risposta tra esposizione ad amianto e mesotelioma", ma la cui metodologia è stata oggetto di aspre critiche da parte di alcuni epidemiologi italiani, con due lettere pubblicate tra il 2013 e il 2014 sulla rivista British Journal of Cancer. E, a detta del Tribunale, "indipendentemente dall'eventuale replica dell'autore dello studio e dalla fondatezza scientifica dei rilievi", l'esistenza stessa di tali voci critiche dimostrerebbe "come quello studio non abbia sortito consenso condiviso tra gli esperti del settore" (p. 526).   

In altri casi, poi, l'inaffidabilità degli studi portati nel processo dai consulenti della difesa sarebbe data dall'esiguità dei casi in essi esaminati, e dunque dalla loro bassa potenza statistica, ovvero dalla non indipendenza degli scienziati che li hanno svolti. Alcuni di questi studi, infatti, sono stati condotti da "studiosi personalmente coinvolti in processi per malattie-asbesto correlate" (p. 527), che in taluni casi avrebbero manifestato "l'interesse e la tendenza a sostenere determinate tesi favorevoli agli imputati" (p. 528), arrivando finanche ad affermare di aver ricevuto finanziamenti da parte della IARC in realtà mai verificatisi. Circostanze, queste, che connoterebbero negativamente il comportamento dello scienziato, finendo per pregiudicarne irrimediabilmente la credibilità. 

Data questa lettura delle risultanze dibattimentali, il Tribunale conclude quindi che, in seno alla comunità scientifica, si registrerebbe un "preponderante e condiviso consenso" attorno alla duplice ipotesi che (i) il mesotelioma "aumenta la sua probabilità di insorgenza con l'aumento della dose cumulativa", e che (ii) "la prolungata esposizione e l'aumento della dose cumulativa riducono i tempi di latenza del mesotelioma nel singolo caso, ne provocano un'accelerata e anticipata insorgenza e, in caso di malattia già insorta, ne accelerano il decorso, contribuendo a ridurre i tempi di sopravvivenza dell'ammalato" (p. 530).

Nella prospettiva del giudice mantovano, "esiste, dunque, una legge di copertura che [...] consente di collegare l'aumento dell'esposizione ad asbesto all'accelerazione e all'aggravamento del mesotelioma" (p. 531).

L'argomentazione della sentenza in tema di causalità generale non si esaurisce qui. Secondo il Tribunale, infatti, la complessa istruttoria dibattimentale avrebbe altresì dimostrato che "tale legge di copertura non è meramente statistica, come talora sostenuto, ma universale". Quest'ulteriore affermazione troverebbe il suo fondamento, in particolare, nel fatto che dalle evidenze scientifiche disponibili "non emerge in alcun modo che l'effetto dose-risposta si verifichi solo in una determinata percentuale di casi interessati dalla malattia" (ibidem).

Da tale circostanza discenderebbe quindi che "la legge di copertura è statistica quanto all'insorgenza del mesotelioma, nel senso che solo in una determinata percentuale di casi di esposti ad amianto la malattia si sviluppa; essa, invece, non lo è in relazione al meccanismo dose-risposta, atteso che, una volta che la patologia è insorta, le ulteriori esposizioni debbono considerarsi influenti" (ibidem).

Quest'ultimo passaggio costituisce uno snodo essenziale e decisivo del percorso argomentativo della sentenza in tema di nesso di causa, in quanto consente al giudice di risolvere, già sul piano della causalità generale, anche tutti i problemi attinenti alla spiegazione eziologica dei decessi delle singole persone offese. Una volta attribuito valore universale alla generalizzazione espressa dalla legge scientifica di copertura dell'ipotesi di una correlazione tra aumento dell'esposizione e accelerazione dell'evento-morte, infatti, il giudice ha buon gioco nel sostenere che tutte le esposizioni ad amianto sofferte dai lavoratori presso lo stabilimento di Mantova hanno senz'altro ricoperto un ruolo causale nella verificazione dei decessi per mesotelioma, per avere esse contribuito, se non a far insorgere, quanto meno ad accelerare il successivo sviluppo della patologia tumorale.

 

2.4.4.2 (segue): La colpa degli imputati per le morti da mesotelioma

Risolto in questi termini il problema del nesso eziologico, rimane da stabilire se le morti per mesotelioma degli ex dipendenti del petrolchimico siano rimproverabili agli imputati a titolo di colpa.

A tal proposito, la sentenza rileva anzitutto che le esposizioni ad asbesto verificatesi negli anni oggetto di contestazione sono la conseguenza di gravi negligenze da parte della dirigenza dello stabilimento, avendo il dibattimento fornito la prova, tra gli altri, (i) della "mancata realizzazione di interventi di conservazione e manutenzione degli elementi degli impianti soggetti a deterioramento contenenti amianto"; (ii) del "mancato controllo in ordine all'utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale"; (iii) della "mancata informazione e mancata formazione in ordine al potere tossi-cancerogeno dell'amianto"; (iv) che "gli interventi su linee e apparecchiature coibentate con materiali e finiture contenenti amianto [erano] svolti nella più assoluta mancanza degli elementari accorgimenti (ad es. l'inumidimento del materiale o l'aspirazione nei punti di intervento), nella più assoluta promiscuità tra le attività di scoibentazione e le altre lavorazioni che proseguivano, senza interruzioni"; (v) che "i residui e i detriti derivanti dalle opere di scoibentazione [rimanevano] all'interno degli stessi reparti, in contenitori ivi lasciati per diverso tempo, scoperti e privi del benché minimo controllo"; (vi) che "i lavoratori [procedevano] direttamente alla manipolazione di manufatti di amianto (pannelli) che venivano spezzati, tagliati e riutilizzati secondo le necessità del caso, con liberazione di polveri"; (vii) che "i lavoratori [facevano] largo uso di guanti e coperte di amianto, molte volte ammalorate" (pp. 596-597).

Quanto al giudizio di prevedibilità, il Tribunale afferma invece che in dibattimento sarebbe emerso che "almeno tra la metà e la fine degli anni sessanta (e quindi ben prima del periodo considerato nell'imputazione: 1970 - 1989), la conoscenza delle potenzialità oncogene dell'amianto, sia in relazione al tumore polmonare che al mesotelioma, era patrimonio condiviso della comunità scientifica internazionale e che, a partire dagli anni '70, ciò era ben noto anche a quella italiana" (p. 607). Gli imputati, dunque, "quand'anche non fossero stati a conoscenza del reale pericolo connesso alle esposizioni ad amianto, avrebbero potuto agevolmente accedere al patrimonio di conoscenze disponibile a livello internazionale e nazionale in quegli anni, direttamente (in considerazione della particolare competenza di cui erano dotati) o indirettamente, mediante incarichi a medici del lavoro o igienisti industriali all'uopo delegati" (p. 604).

Per le sette imputazioni ex art. 589 c.p. relative alle morti per mesotelioma, il giudice mantovano ritiene quindi provato anche l'elemento soggettivo del reato; in ragione di ciò, gli imputati in carica negli anni in cui i lavoratori deceduti per tale patologia sono stati esposti ad asbesto sono riconosciuti colpevoli del delitto di omicidio colposo

 

2.4.4.3 L'accertamento del nesso di causa per le morti da carcinoma polmonare. Il Tribunale estende anche a questa patologia il principio della rilevanza causale di tutte le esposizioni ad amianto

Come già anticipato, l'altra patologia asbesto-correlata interessata dalle imputazioni formulate dalla pubblica accusa è il carcinoma polmonare[6].

Ora, sotto il profilo eziologico, l'accertamento che il Tribunale era qui chiamato a svolgere, al fine di verificare l'esistenza di una correlazione causale tra le esposizioni ad asbesto e le morti per questa specifica patologia tumorale, si profilava, se possibile, ancora più complicato di quello resosi necessario in relazione alle morti per mesotelioma. Il carcinoma polmonare, infatti, oltre a riproporre la complicata questione della rilevanza causale delle esposizioni successive alle prime che hanno innescato il processo cancerogenetico, solleva anche l'ulteriore problema dell'esclusione dei fattori causali alternativi all'amianto: un problema, questo, che di regola non si pone per il mesotelioma, vista la natura sostanzialmente monofattoriale di questa patologia, e che al contrario interessa da vicino il carcinoma polmonare, tumore che com'è noto conosce una pluralità di fattori di rischio, alcuni dei quali molto diffusi nella popolazione.

Nel capitolo dedicato alla causalità generale, la sentenza liquida rapidamente la prima questione, affermando che "il modello più diffusamente accettato nella comunità scientifica è quello dose-risposta di tipo lineare senza soglia; dunque, non vi è dubbio in ordine al rapporto dose-dipendenza tra esposizione ad asbesto e insorgenza e accelerazione del carcinoma polmonare (Berry, 2007, cit. - pagg. 23 e 24 della memoria tecnica P.M. 12 maggio 2014)" (p. 537).

L'argomentazione è molto più succinta, ma le conclusioni sono le stesse già viste per il mesotelioma: secondo il Tribunale, anche per il carcinoma polmonare varrebbe il principio della rilevanza causale di tutte le esposizioni ad amianto, visto l'asserito generale consenso della comunità scientifica attorno all'ipotesi che l'aumento dell'esposizione è in grado di accelerare il processo di sviluppo della patologia.

La sentenza, inoltre, esclude l'esistenza di livelli di esposizione sicuri: sebbene alcuni studiosi abbiano sostenuto che "il rischio di tumore polmonare aumenterebbe esclusivamente in presenza di esposizioni elevate" (p. 538), e che nessun rischio si verificherebbe in presenza di esposizioni inferiori a 25 fibre/ml anni[7], il giudice ritiene, infatti, che studi più recenti avrebbero definitivamente "evidenziato il ruolo delle esposizioni ad amianto di bassa intensità nell'insorgenza dei carcinomi polmonari" (p. 539).  

Ancora in tema di causalità generale, la sentenza si occupa da ultimo della questione relativa all'interazione tra fumo e amianto nella patogenesi del cancro al polmone, affermando che "la comunità scientifica è ormai concorde nel ritenere l'effetto di tale interazione 'sinergico', secondo un modello moltiplicativo o, comunque, più che additivo e meno che moltiplicativo".

Più in particolare, "l'esposizione contemporanea a fumo di tabacco e amianto può portare a un'amplificazione delle mutazioni genetiche indotte dai cancerogeni presenti nel fumo di tabacco e all'amplificazione della proliferazione cellulare per risposta ai danni tissutali, col conseguente possibile aggravarsi della malattia; l'effetto sinergico comporta altresì interferenza tra fumo con la rimozione fisiologica dell'amianto dal polmone, la facilitazione della penetrazione delle fibre di amianto nelle pareti bronchiali, assorbimento di cancerogeni contenuti nel fumo da parte delle fibre di amianto, trasferimento del ferro dalle fibre alle membrane cellulari con aumento della sensibilità degli ossidanti".

 

2.4.4.4 (segue): L'accertamento della causalità individuale per le morti da carcinoma polmonare

Sulla scorta di tali assunti generali, la sentenza procede quindi con l'esame dei singoli omicidi colposi relativi a carcinomi polmonari; al netto della prescrizione e dei casi nei quali è mancata la prova dell'esposizione del singolo lavoratore ad amianto, al Tribunale rimangono da esaminare, in particolare, quattro casi[8].

In un caso, la sentenza esclude che in dibattimento si sia formata la prova della causalità individuale, trattandosi di un lavoratore per il quale erano stati riconosciuti una pluralità di fattori di rischio alternativi all'amianto, e segnatamente (i) il fumo, (ii) la familiarità ("materna per neoplasia polmonare e paterna per neoplasia intestinale"), e (iii) la BCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva, patologia "tipica dei tabagismi, in grado di scatenare di per sé il meccanismo carcinogenetico polmonare - anche per effetto dell'infiammazione cronica persistente - e di determinare autonomamente il decesso dell'individuo che ne sia affetto").

La causalità individuale risulterebbe viceversa accertata in relazione agli altri tre casi esaminati dal Tribunale, per due dei quali la concorrente sussistenza del fumo, quale fattore causale alternativo, non viene ritenuta dal giudice mantovano di alcun ostacolo alla dimostrazione del nesso eziologico, vista l'accertata relazione sinergica tra fumo e asbesto nella patogenesi del cancro al polmone.

Con riferimento a questi tre casi, la sentenza ritiene altresì dimostrata la sussistenza della colpa in capo a tutti gli imputati che hanno ricoperto le rispettive posizioni di garanzia allorché i lavoratori sono stati esposti ad asbesto (sul punto, il Tribunale rinvia alle considerazioni già svolte nei capitoli dedicati all'esame dei decessi per mesotelioma), imputati che vengono pertanto riconosciuti colpevoli del delitto ex art. 589 c.p.

 

2.4.5 Sul delitto di omissione dolosa di cautele. Il Tribunale assolve gli imputati per assenza di dolo

L'ultimo capitolo del lungo e articolato impianto motivazionale della sentenza in commento è dedicato al delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, che il Tribunale, in linea con la dogmatica prevalente, inquadra come tipico reato plurioffensivo, in quanto posto a presidio "non solo [della] pubblica incolumità sui luoghi di lavoro" e della "sicurezza sul lavoro di una comunità ristretta di lavoratori o di singoli lavoratori", ma anche di "quei beni individuali (salute, vita, integrità fisica) facenti capo ai singoli lavoratori, che vengono posti in pericolo (437, comma 1) o vengono lesi (437, comma 2) dalle condotte di omissione, rimozione o danneggiamento" (p. 677).

La sentenza spende alcune osservazioni preliminari anche in ordine alla qualificazione giuridica del capoverso dell'art. 437 c.p., dichiarando di aderire alla tesi di chi sostiene che "l'art. 437, comma 2, c.p. configura una circostanza aggravante" (p. 679), anziché un'ipotesi autonoma di reato.

A detta del Tribunale, "già sotto il profilo strutturale e della descrizione del precetto, non può sfuggire come la fattispecie di cui al 2° comma presenti i medesimi elementi costitutivi della fattispecie del 1° comma, con l'aggiunta di un elemento specializzante: la verificazione dell'infortunio (o del disastro) alla cui prevenzione sono destinate le cautele omesse" (p. 679). Inoltre, "nella stessa direzione depongono anche gli altri criteri utilizzati dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere una fattispecie autonoma di reato da una fattispecie aggravata" (p. 680), vale a dire: "il criterio topografico (entrambe le fattispecie del 1° e del 2° comma sono contenute nel medesimo articolo)", "il criterio della descrizione della fattispecie di cui al 2° comma, con mero rinvio al 'fatto' di cui al 1° comma" e "il criterio teleologico" (medesimo bene giuridico tutelato).

Nonostante detta qualificazione, il Tribunale ritiene comunque che "tutte le volte in cui si verifichi l'infortunio alla cui prevenzione le cautele omesse erano destinate (o vi sia contestazione in tal senso), i termini di prescrizione di tale reato non decorrano dalla cessazione della condotta omissiva, di rimozione o di danneggiamento, come vorrebbero i difensori", ma dal momento in cui si verifica l'infortunio, "atteso che solo in quel momento potrà ritenersi che il reato abbia prodotto l'offesa massima a tutti i beni giuridici tutelati, e che quindi il delitto sia stato consumato" (p. 680).

Per le medesime ragioni, la sentenza sostiene inoltre che "in caso di più infortuni derivanti dalle medesime condotte rilevanti ex art. 437 c.p., la prescrizione decorrerà dall'ultimo degli infortuni: e ciò non perché si tratti di un unico marco-infortunio, ma perché solo con la verificazione dell'ultimo infortunio potrà ritenersi che l'offesa correlata alle condotte di cui all'art. 437 c.p. abbia raggiunto il suo massimo grado di sviluppo". Senza contare, poi, che "nel caso di malattie-infortuni (in cui l'aggravante si verifica a distanza di parecchi anni dalle condotte, ben oltre il termine di prescrizione previsto dall'art. 437, commi 1 e 2, c.p.) i reati sarebbero sistematicamente prescritti, con intuibili tensioni col principio di effettività della tutela dei diritti delle persone offese, rilevante a livello costituzionale e sovranazionale" (p. 681).

Passando al merito delle contestazioni formulate a carico degli imputati, la sentenza ritiene che l'istruttoria dibattimentale avrebbe fornito la dimostrazione della materialità del delitto in parola (il giudice fa qui rinvio alle osservazioni già formulate a proposito delle omissioni di cautele finalizzate a prevenire la leucemia mieloide acuta e le patologie-asbesto correlate), ma sarebbe rimasta "del tutto muta" in ordine al dolo richiesto dall'art. 437 c.p.

In particolare, secondo il Tribunale, la pubblica accusa avrebbe mancato di fornire la prova che gli imputati abbiano omesso di adottare le doverose cautele con la consapevolezza "della tossicità e della cancerogenicità delle sostanze presenti in stabilimento e, in particolare, della loro capacità di causare malattie-infortunio nei lavoratori a esse esposti" (p. 684). Manca, infatti, la dimostrazione della "consapevolezza in capo ai prevenuti, nel periodo 1970-1989, del potere cancerogeno del benzene e dell'amianto: nulla è stato offerto in proposito dall'accusa, che si è limitata a rilevare più volte come, nelle loro condizioni, gli imputati 'non potessero non essere a conoscenza' di tali caratteristiche delle sostanze, evocando una sorta di dolus in re ipsa" (ibidem). 

Il Tribunale, quindi, assolve tutti gli imputati dall'accusa di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche.

 


[1] Il problema della individuazione delle esposizioni ad amianto eziologicamente rilevanti nell'insorgenza delle patologie asbesto-correlate è stato oggetto anche di due recenti pronunce del Tribunale di Milano, entrambe giunte a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quella fatta propria dal giudice mantovano (Trib. Milano, 28 febbraio 2015, n. 2161, Giud. Secchi, in questa Rivista, 21 luglio 2015, con nota di Jann, Esposizione ad amianto e mesotelioma pleurico: il Tribunale di Milano affronta il tema dell'accertamento del nesso di causalità nel caso di esposizioni prolungate; Trib. Milano, 30 aprile 2015, n. 4988, Giud. Cannavale, in questa Rivista, con nota di Jann, Il processo agli ex dirigenti dell'industria Franco Tosi. Il Tribunale di Milano si confronta ancora una volta conb i problemi connessi all'esposizione ad amianto). Mentre il Tribunale di Mantova ha sostenuto l'esistenza di una legge scientifica in grado di attribuire rilevanza causale a tutte le dosi di amianto inalate dal soggetto poi ammalatosi di mesotelioma, i giudici milanesi hanno affermato, viceversa, che i dati scientifici attualmente disponibili non consentirebbero né di identificare le prime dosi che hanno innescato il processo cancerogenetico, né di attribuire alle dosi successive alle prime la capacità di incidere sul già avviato decorso causale della malattia. Contrariamente alla sentenza in commento, dunque, le due pronunce del Tribunale di Milano ritengono che la scienza, oggi, non sarebbe ancora in grado di fornire alcuna risposta certa alla domanda su quali siano le esposizioni che contribuiscono all'insorgenza e allo sviluppo dei tumori correlati all'amianto.

[2] Con l'espressione "effetto lavoratore sano" si fa riferimento al fatto che i lavoratori sono di regola più sani rispetto alla popolazione generale, in quanto l'avvio al lavoro è spesso precluso a soggetti disabili o affetti da particolari patologie; sotto il profilo epidemiologico, tale circostanza costituisce un potenziale effetto distorsivo dello studio osservazionale, che rischia di sottostimare gli effetti nocivi di u