ISSN 2039-1676


22 dicembre 2017 |

Amianto nello stabilimento ILVA di Taranto: le motivazioni della sentenza di appello del processo a carico di ventisette ex dirigenti della società

Corte App. Lecce - Sez. distaccata di Taranto, Sez. Penale, sent. 23 giugno 2017 (dep. 19 settembre 2017), n. 563, Pres. Sinisi, Est. Grippo, Imp. Spallanzani ed altri

Contributo pubblicato nel Fascicolo 12/2017

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1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, si è conclusa la fase d’appello del procedimento penale pendente a carico di ventisette ex dirigenti dello stabilimento industriale Italsider-ILVA di Taranto, accusati dei delitti di disastro innominato colposo e omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione al decesso per mesotelioma pleurico di diciotto dipendenti dello stabilimento.

Al termine del giudizio di primo grado, il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, con sentenza emessa il 23 maggio 2014, aveva riconosciuto la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati di omicidio colposo plurimo aggravato (art. 589, co. 1, 2 e 4, c.p.) e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche aggravato dalla verificazione del disastro (art. 437, co. 1 e 2, c.p.), così riqualificando l’originaria imputazione di disastro innominato colposo, condannandoli a pene comprese tra i quattro e i nove anni e sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

Ebbene, con la pronuncia dello scorso giugno, la Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, da un lato, ha dichiarato l’estinzione del reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche per intervenuta prescrizione già alla data della sentenza di primo grado; dall’altro lato, ha confermato la condanna per omicidio colposo solo per tre ex direttori di stabilimento – gli unici ad aver assunto la posizione di garanzia nel periodo in cui si erano verificate le esposizioni ad amianto ritenute dalla Corte eziologicamente rilevanti per l’insorgenza e lo sviluppo del mesotelioma contratto dai lavoratori – assolvendo tutti gli altri imputati con la formula “per non aver commesso il fatto.

Vediamo, dunque, quali sono le principali argomentazioni svolte dai giudici leccesi a sostegno delle proprie conclusioni.

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