ISSN 2039-1676


19 novembre 2018 |

Processo "Olivetti amianto": la Corte d'Appello di Torino riforma la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea e assolve tutti gli imputati dai reati di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate "perché il fatto non sussiste"

Per leggere il testo della sentenza, clicca qui.

 

1. Con pronuncia del 18 aprile 2018, la Corte d’Appello di Torino ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea all’esito del giudizio di primo grado del procedimento Olivetti e ha assolto con formula piena, “perché il fatto non sussiste", tutti gli ex amministratori e dirigenti del gruppo societario eporediese, condannati in primo grado per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate, in relazione ai decessi e alle patologie contratte da undici ex lavoratori dipendenti di Olivetti e delle sue controllate, cagionati, in ipotesi d’accusa, dall’esposizione alle fibre di amianto subita dagli stessi negli anni di impiego presso gli stabilimenti di Ivrea della Società.

Nelle pagine a seguire si darà conto, in dettaglio, del percorso argomentativo attraverso cui i giudici di appello sono giunti a riformare la pronuncia impugnata, così come tratteggiato nelle corpose motivazioni della sentenza depositate lo scorso 12 ottobre. Un percorso argomentativo che – come si vedrà – censura su tutta la linea le posizioni assunte dal Tribunale in ordine a ciascuna delle questioni controverse oggetto di giudizio: (i) l’effettività dell’esposizione asseritamente subita dai lavoratori, (ii) la sussistenza di una relazione causale certa tra le condotte addebitate agli imputati e gli eventi lesivi in concreto occorsi, (iii) i profili di colpa attribuiti agli imputati.

Una premessa è tuttavia d’obbligo. Pur in presenza di una critica ad ampio spettro della sentenza impugnata, il totale ribaltamento dell’esito del giudizio va principalmente ricondotto – per espressa ammissione della Corte – alle valutazioni compiute dai giudici di appello in punto di sussistenza del nesso di causa: nell’escludere la responsabilità di tutti gli imputati, il collegio ha infatti accolto e ritenuto dirimente quanto sostenuto dalle difese degli imputati e del responsabile civile in ordine all’impossibilità di attribuire efficacia causale certa, rispetto agli eventi lesivi in concreto occorsi, alle singole esposizioni subite dalle persone offese nei periodi in cui ciascun imputato risulta aver ricoperto la posizione di garanzia.

In particolare, come si vedrà, a giocare un ruolo decisivo è stata la valutazione dei giudici di appello circa l’impossibilità di individuare esattamente la durata della fase di induzione della patologia nei singoli e l’infondatezza della tesi scientifica del c.d. effetto acceleratore, proposta in questo processo – così come in altre vicende giudiziarie similari – dai consulenti della pubblica accusa, al fine di sostenere la rilevanza eziologica di qualsiasi esposizione ad amianto sofferta da una persona che abbia poi contratto una patologia tumorale asbesto-correlata.

Nell’ambito della presente trattazione, pare allora opportuno prendere le mosse proprio dalle considerazioni svolte dalla Corte d’Appello in relazione a questo specifico aspetto del giudizio di accertamento della responsabilità degli imputati.

 

2. I giudici del gravame hanno ritenuto che, nell’ambito del processo, non sia stata fornita la prova della sussistenza, oltre ogni ragionevole dubbio, di un nesso causale tra le esposizioni ad asbesto asseritamente subite dalle singole persone offese nei periodi di impiego professionale in Olivetti, e le patologie tumorali che ne hanno determinato il decesso.

Un tema, questo, che in tutti i processi per morte o lesioni derivanti da patologie asbesto-correlate costituisce un tassello del giudizio di responsabilità tanto imprescindibile, quanto complesso da ricostruire: anzitutto, infatti, il periodo di esposizione ad amianto oggetto di contestazione rappresenta, spesso, solo una parte dell’esposizione complessivamente sofferta dalla persona offesa nel corso della sua vita – vista la possibilità di identificare occasioni alternative di esposizione, sia in altri contesti lavorativi, sia nella vita privata –; in secondo luogo, nella stragrande maggioranza dei casi, l’esposizione ad amianto dei lavoratori presso il medesimo ambito professionale si protrae per periodi molto lunghi, durante i quali si registra un avvicendamento di soggetti diversi nella titolarità della posizione di garanzia.

In questi processi, pertanto, per poter accertare la sussistenza del nesso di causa diventa cruciale stabilire se la specifica quota di esposizione patita dal lavoratore nel corso della sua vita professionale e addebitabile al singolo imputato abbia o meno apportato un contributo eziologicamente rilevante per l’insorgenza e lo sviluppo della patologia tumorale in concreto occorsa.

Ebbene, la Corte d’Appello chiarisce immediatamente di non condividere le conclusioni raggiunte sul punto dal giudice di primo grado, che aveva affermato la sicura rilevanza causale di tutte le esposizioni asseritamente subite dai lavoratori in Olivetti e oggetto di contestazione da parte della Procura[1], ritenendo esistente una “legge di copertura universale, dotata cioè di certezza/alta credibilità razionale, anche in relazione al cd. effetto acceleratore”.

 

2.1. In proposito, il collegio ritiene anzitutto opportuno – in carenza di uno sforzo in tal senso da parte del giudice di prime cure – ricostruire il dibattito scientifico sviluppatosi a dibattimento intorno al tema dell’eziologia del mesotelioma e delle dinamiche interne al processo patogenetico, e mettere in evidenza alcuni aspetti di natura scientifica in relazione ai quali si registrerebbe “una sostanziale adesione da parte di tutti gli esperti esaminati”. In particolare, i giudici d’appello rilevano come, nella comunità scientifica, sia oggi pacifico che: (i) l’esposizione ad amianto è certamente la causa principale dell’insorgenza del mesotelioma pleurico e non esiste una dose soglia al di sotto della quale l’esposizione ad amianto possa dirsi priva di rischio per l’uomo; (ii) esiste una correlazione tra esposizione e tasso di incidenza della patologia, in forza della quale all’aumentare dell’esposizione corrisponde un aumento della probabilità di insorgenza del mesotelioma, cioè un aumento dell’incidenza (ossia della frequenza dei casi di malattia); (iii) va esclusa la rilevanza causale, nel singolo, di ogni eventuale esposizione subita dopo il completamento della fase c.d. di “induzione” del processo patogenetico, cioè dopo che la malattia è  divenuta irreversibile.

 

2.2. Fatta tale premessa, la Corte passa quindi a esaminare i principali profili di criticità della sentenza di primo grado, interrogandosi, in prima battuta, sulla validità modello di cancerogenesi da amianto, c.d. multistadio, descritto dai consulenti dell’Accusa e ritenuto scientificamente provato dal Tribunale di Ivrea.

Sul punto, il collegio osserva anzitutto che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, in ambito scientifico non si registra affatto, un consenso unanime in ordine alla validità del modello c.d. multistadio ai fini dell’esplicazione del meccanismo di carcinogenesi da amianto. Ad avviso della Corte, infatti, l’elevata complessità delle fasi di sviluppo di tale meccanismo avvalora quanto sostenuto a dibattimento dai consulenti delle difese, ossia che “i più recenti studi scientifici conducono a ritenere superato il classico modello multistadio, contemplante una sequenza lineare di fasi”.

Piuttosto – puntualizzano i giudici di appello –, “nella comunità scientifica, risulta (…) maggiormente accreditata una spiegazione del meccanismo patogenetico in cui interagiscono fattori differenti, che tra loro operano anche in modo casuale, diverso da individuo ad individuo, e con tempistiche che risentono di numerose variabili”. A tal proposito, il collegio richiama, in particolare, la spiegazione del meccanismo di cancerogenesi da amianto presentata a dibattimento dai consulenti delle difese, secondo la quale, nella cancerogenesi da corpo estraneo – qual è l’amianto –, l’origine della neoplasia è da ricondurre al processo di infiammazione cronica causato dalla biopersistenza delle fibre di asbesto nei tessuti polmonari, in grado di determinare mutazioni genetiche.

 

2.3. Chiarita la complessità e variabilità dei fattori che incidono sull’avvio e sullo sviluppo del meccanismo di cancerogenesi da amianto, i giudici d’appello sottolineano, quindi, che le attuali conoscenze scientifiche non consentono di individuare con certezza il “momento in cui il processo infiammatorio dà origine alla prima cellula da cui si svilupperà il processo di cancerogenesi (la cd. iniziazione)”, né tanto meno “la durata del cd. periodo di induzione, ossia l’arco temporale che va dalla prima mutazione cellulare (iniziazione), al momento in cui la neoplasia diviene irreversibile.

Un’incertezza, questa, che – a detta della Corte –, investendo profili relativi all’aspetto biomedico dello studio della patologia, che necessitano di osservazione diretta e di verifica sperimentale, non può essere risolta sulla base del semplice ricorso ai dati epidemiologici.

Ebbene, tale insuperabile indeterminatezza, unita al pacifico rilievo in forza del quale devono ritenersi eziologicamente irrilevanti tutte le eventuali esposizioni patite dopo che il tumore si è sviluppato in modo irreversibile (dunque, a induzione completata), costituisce, ad avviso della Corte, “un insormontabile ostacolo all’individuazione delle singole esposizioni causalmente rilevanti nel singolo, il che si riverbera inevitabilmente anche sulla possibilità di ascrivere, al di là di ogni ragionevole dubbio, all’uno o all’altro “garante” la responsabilità degli eventi lesivi verificatisi” (p. 202).

A fronte di tali premesse, per i giudici di appello deve dunque ritenersi “erronea la conclusione cui è pervenuto il Tribunale quando ha ritenuto esistente una legge scientifica di copertura idonea ad assumere che tutte le esposizioni a fibre di amianto intervenute prima dei 15 anni di cd. latenza minima avrebbero avuto rilevanza causale(p. 202).

 

2.4. A questo punto, il collegio passa ad affrontare l’annosa questione relativa all’esistenza del c.d. “effetto acceleratore”: una tesi, questa, in forza della quale si assume che il prolungarsi dell’esposizione ad amianto determini, immancabilmente, un’accelerazione dell’avvio o del successivo sviluppo del processo di carcinogenesi, abbreviando per ciascun caso di malattia i tempi di latenza e, quindi, anticipando l’evento morte.

Si tratta – come è evidente – di un assunto potenzialmente formidabile per la pubblica accusa, perché in grado di attribuire una sicura efficacia eziologica a qualsiasi dose di asbesto inalata dalla persona che abbia poi contratto il mesotelioma.

Come visto, del resto, è proprio in forza di tale tesi, veicolata a processo dai consulenti dell’accusa, che il primo giudice aveva riconosciuto la penale responsabilità di tutti gli imputati, ritenendo che ciascun periodo di esposizione ad amianto sofferto dalle persone offese in Olivetti avesse certamente apportato un contributo causale allo sviluppo delle patologie in concreto occorse alle stesse.

Più in particolare, il Tribunale aveva ritenuto di aderire a tale arresto, considerandolo il “precipitato del condiviso sapere scientifico (…) espresso anche nel Rapporto della Terza Conferenza di Consenso Italiana”, pubblicato nel 2015, ove si legge che: “un aumento dell’esposizione che causa un aumento di incidenza necessariamente causa un’anticipazione del tempo all’evento (tempo di latenza), poiché la relazione tra aumento dell’incidenza e anticipazione del tempo all’evento è determinata matematicamente”. In altre parole, secondo quanto affermato dalla Terza Conferenza di Consenso, quando l’aumentare dell’esposizione determina un aumento dell’incidenza della patologia, si verificherebbe necessariamente una doppia anticipazione: non solo l’anticipazione del tempo con cui una data popolazione raggiunge un predeterminato tasso di incidenza (cioè numero di casi di malattia), ma anche l’anticipazione del tempo di verificazione di ogni singola neoplasia.

Ebbene, secondo la Corte, così ragionando, il giudice di primo grado ha finito per accomunare erroneamente il piano epidemiologico e quello biomedico, trasferendo automaticamente concetti dell’uno, nell’ambito dell’altro. In particolare – chiariscono i giudici di appello – l’errore del Tribunale sta nell’avere ingiustificatamente trasposto il concetto di “anticipazione” dell’incidenza, tipico del piano dell’osservazione epidemiologica, al piano dell’accertamento biologico, attribuendo allo stesso il valore equivalente di “accelerazione” del decorso della malattia nel singolo individuo.

Una trasposizione – osserva il collegio –non ammissibile, in quanto, “pur non essendo in discussione l’utilità euristica del modello epidemiologico per spiegare e ricostruire determinati fenomeni all’interno di una coorte, nondimeno va ricordato come tali modelli operino secondo schemi di natura probabilistica e con metodo statistico che non possono essere utilizzati per spiegare ogni singolo caso concreto secondo una logica causale deterministica” (p. 198).

Del resto, affermare che all’anticipazione dell’incidenza riscontrata in una popolazione più esposta a un dato fattore di rischio rispetto a una popolazione meno esposta si accompagni necessariamente un’accelerazione del tempo di verificazione di ogni singolo evento neoplastico – affermare, cioè, che vi sia un’equivalenza tra anticipazione del tempo necessario a una popolazione a produrre un certo numero di casi di malattia e tempo necessario al singolo ad ammalarsisignifica, in ultima istanza, sostenere l’impossibilità di riscontrare un aumento dell’incidenza in assenza dell’accelerazione dei tempi di insorgenza dei singoli casi.

Una conclusione, questa, che le difese – con argomentazioni accolte dalla Corte – avevano fortemente contestato in dibattimento, posto che è senz’altro possibile immaginare un’anticipazione dell’incidenza (e dunque una situazione in cui un gruppo più esposto al fattore di rischio fa progressivamente più casi rispetto a un gruppo meno esposto a quello stesso fattore) anche in presenza di singoli eventi che presentano tempi di verificazione tra loro identici. 

Sul punto la Corte sottolinea, peraltro, che è lo stesso CT dell’accusa, dott. Magnani, ad aver ammesso, in sede di confronto dibattimentale con il consulente del responsabile civile, che la ritenuta equivalenza tra anticipazione e accelerazione costituisce una mera “congettura, in quanto “nessuno è in grado di affermare con ragionevole certezza che all’aumentare dell’esposizione corrisponda una più rapida contrazione della malattia o una riduzione della durata della latenza vera e propria in ciascun ammalato” (p. 204).

Non solo. Nel caso di specie – rileva ancora la sentenza –, in carenza di studi di coorte condotti sulla popolazione dei lavoratori di Olivetti che si assumono esposti e di un confronto tra i tassi di mortalità rilevati in quel gruppo con i tassi di mortalità rilevati in una popolazione di non esposti, manca anche la prova dell’esistenza di un effettivo “aumento dell’incidenza” del mesotelioma per effetto della ritenuta esposizione ad amianto: manca, in altre parole, la prova che nel gruppo degli esposti si sia effettivamente verificato un “eccesso di casi” rispetto a quelli attesi in conseguenza dell’esposizione ad amianto contestata nell’imputazione.

 

2.5. La critica del collegio investe, infine, lo stesso approccio metodologico adottato dal Tribunale per risolvere la questione relativa all’esistenza del c.d. effetto acceleratore.

Come visto, infatti, il primo giudice aveva aderito alle tesi sull’effetto acceleratore prospettate dai CT della Pubblica Accusa e affermato, in conseguenza, la sicura rilevanza causale di tutte le esposizioni sofferte in Olivetti dalle persone offese, attribuendo valore decisivo al contenuto di un documento, il “Rapporto della Terza Conferenza di Consenso Italiana” che, a suo dire, in quanto licenziato da un “consesso certamente di alto livello e non influenzato da esigenze contingenti”, avrebbe esplicitato il pensiero dell’intera comunità scientifica italiana.

Ora – rileva la Corte –, alla luce delle risultanze dibattimentali, tale approccio deve ritenersi metodologicamente scorretto(p. 206).

Anzitutto, sono gli stessi manuali elaborati dal Ministero della Salute per disciplinare l’organizzazione delle Conferenze di Consenso – prodotti a giudizio dalla difesa del responsabile civile – a metterne in luce i limiti di metodo e a imporre, quindi, un approccio cauto rispetto alle conclusioni raggiunte da tali consessi; in secondo luogo – rileva ancora la sentenza –, due dei partecipanti alla Terza Conferenza di Consenso, sentiti in dibattimento nelle vesti di consulenti tecnici, hanno espresso tesi divergenti rispetto alle conclusioni contenute nel report in parola, ponendo così “un serio interrogativo in ordine al valore dei Report di costituire effettiva espressione di un comune e condiviso sapere scientifico in ordine a tutte le raccomandazioni” (p. 205).

Non è, dunque, nemmeno in tale strumento – chiosa la Corte – che si può ricercare “una validazione dell’equivalenza tra anticipazione dell’incidenza e accelerazione dell’evento nel singolo caso e il valore di legge universale di tale equivalenza” (p. 205).

 

3. Al giudizio di accertamento della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato è dedicato un ulteriore capitolo della sentenza di appello, nel quale i giudici del gravame passano in rassegna le singole fonti di esposizione ad amianto degli ex lavoratori Olivetti, contestate dal Pubblico Ministero e ritenute provate dalla sentenza di primo grado.

Ebbene, anche sotto questo profilo, la Corte assume un atteggiamento critico nei confronti del Tribunale: a detta del collegio, infatti, alla luce del quadro probatorio delineatosi in dibattimento, non è affatto possibile affermare con certezza che le singole esposizioni ad amianto contestate nell’imputazione si siano effettivamente verificate.

 

3.1. Per ciò che concerne, anzitutto, l’esposizione diretta ad asbesto asseritamente correlata all’utilizzo di talco contaminato da tremolite nei processi di montaggio delle macchine da scrivere e telescriventi, la Corte rileva una carenza di prova in ordine all’effettivo utilizzo di tale materiale contaminato presso gli stabilimenti della Società: “la prova del fatto che in Olivetti fosse utilizzato talco contaminato da amianto, prima e dopo il 1981, e sino al 1986, [è] debole, aspecifica e, per così dire, ‘a macchia di leopardo’, perché illumina alcuni dati, lasciandone oscuri altri e, comunque, non è in grado di restituire un’immagine unitaria e coerente (…). Il materiale documentale e testimoniale messo a disposizione dalla Pubblica Accusa è esclusivamente indiziario, ma suscettibile di letture non univoche (…)” (p. 106). In merito, poi, all’assunto accusatorio, in forza del quale la società si sarebbe rifornita di talco presso aziende diverse da Talco e Grafite – l’unica che commercializzava esclusivamente materiale non contaminato –, i giudici di appello evidenziano che “non è possibile escludere con ragionevole certezza che Olivetti si rifornisse, quanto meno ‘anche’ da Talco e Grafite Val Chisone già in epoca anteriore al 1981; con il che (…) non vi sarebbe modo per individuare in quali periodi, in quali proporzioni, in quali stabilimenti, fosse utilizzato talco proveniente dall’uno o dall’altro fornitore o, comunque, talco contaminato” (p. 106).

 

3.2. Con riguardo, invece, all’esposizione c.d. “indiretta” ad asbesto, connessa alla presenza di amianto nelle strutture degli stabilimenti Olivetti, i giudici di appello, pur riconoscendo come dato sostanzialmente incontestato, o comunque accertato in dibattimento, la presenza di tale materiale negli ambienti di lavoro indicati nel capo di imputazione, rilevano la carenza di prova in ordine al presunto stato di deterioramento dei manufatti in amianto e alla circostanza che si fossero effettivamente concretizzati, per i singoli periodi di interesse, fenomeni di aerodispersione delle fibre di asbesto in essi contenute. 

Un dato, quest’ultimo, che assume valore dirimente posto che – ricorda il collegio richiamando le conclusioni raggiunte in materia dal CONTARP[2] –: la “presenza dell’amianto nelle coibentazioni degli edifici, pur costituendo un ‘pericolo’, non consente di ritenere automaticamente concretizzato un fattore di ‘rischio’ per i lavoratori”, in quanto “la mera presenza dell’asbesto non implica necessariamente quella dell’esposizione” che richiede, invece, un quid pluris, e in particolare che sia possibile l’aerodispersione, in una concentrazione significativa, delle fibre di amianto inglobate in tali materiali (p. 211).

In particolare – constata la Corte –, da un lato, le evidenze probatorie dell’aerodispersione di fibre di amianto per i periodi antecedenti all’avvio dei monitoraggi ambientali da parte di Olivetti (avvenuto nel 1987) si riducono essenzialmente alle dichiarazioni rese dalle stesse persone offese o da altri lavoratori, dichiarazioni, tuttavia, prive di precisi riferimenti temporali e spaziali e per questo inidonee “ad offrire una tranquillizzante, unitaria e coerente descrizione delle condizioni degli ambienti di lavoro e delle modalità manutentive” (p. 123); dall’altro lato – rilevano i giudici di appello –, i risultati dei campionamenti ambientali effettuati a partire dal 1987, riferibili esclusivamente alle esposizioni avvenute dopo l’effettuazione di tali indagini, lungi dal destare allarme, indicavano, piuttosto, un’“aerodispersione assai limitata, per periodi circoscritti e soli in taluni luoghi frequentati dalle persone offese” (p. 145).

Insomma – chiosa il collegio –, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, alla luce del materiale probatorio disponibile, “non può che concludersi circa l’obiettiva incertezza in ordine all’effettività della esposizione ambientale nei termini prospettati nelle singole ipotesi di accusa” (p. 146).

 

3.3. Altra fonte di esposizione ad asbesto ritenuta provata all’esito del giudizio di primo grado è quella correlata all’utilizzo di lastre di ferobestos e di ceppi freno contenenti amianto nell’ambito dello svolgimento della mansione di montaggio/manutenzione di macchine utensili, cui era addetto uno dei lavoratori persone offese. In proposito la Corte, pur riconoscendo come dati non contestabili, da un lato, l’utilizzo di tali materiali in Olivetti negli anni di interesse, e, dall’altro lato, l’effettivo svolgimento delle predette mansioni e la conseguente esposizione ad amianto del lavoratore, constata, tuttavia, l’assoluta carenza di prova in ordine alla “frequenza con la quale le dette lavorazioni esponevano l’addetto (…) alla respirazione di fibre di amianto” (p. 151).

 

3.4. L’ultima fonte di esposizione a fibre di asbesto ipotizzata nell’imputazione e ritenuta provata dalla sentenza di primo grado è quella connessa all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale contenenti amianto. Sul punto, la Corte rileva, da un lato, che il quadro probatorio disponibile consente di ritenere tale tipologia di esposizione ad asbesto solo “statisticamente probabile”, e deve, dunque, ritenersi insufficiente a soddisfare il rigore probatorio richiesto ai fini di una condanna degli imputati; d’altro canto, i giudici rilevano che l’assenza di evidenze in ordine alla generalizzata consapevolezza, all’epoca dei fatti, del rischio di aerodispersione di fibre di asbesto connesso al mero uso di D.P.I., anche non usurati, si ripercuote altresì sulla “rimproverabilità della condotta tenuta dal datore e sulla esigibilità di un comportamento alternativo lecito” (p. 153).

 

4. Chiuso il capitolo dedicato all’accertamento dell’elemento oggettivo del reato, la Corte riconosce espressamente che le determinazioni assunte in tema di sussistenza del nesso di causa “assorbono inevitabilmente la tematica relativa all’apprezzamento dei profili di colpa contestati ai singoli imputati” (p. 210).

Tuttavia, a completamento del percorso logico argomentativo illustrato, i giudici di appello ritengono ugualmente opportuno prendere posizione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e in particolare alla prevedibilità/conoscibilità, in capo agli imputati, del rischio connesso alla presenza di amianto strutturale negli edifici in uso all’azienda, e all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale contenenti amianto.

Ebbene, il quadro che delinea la Corte è diametralmente opposto a quello tratteggiato dal giudice di primo grado: mentre quest’ultimo aveva ritenuto tardiva e lacunosa l’attività di mappatura e censimento dell’amianto negli stabilimenti di Ivrea, nonché censurabile la sottovalutazione dei risultati dei monitoraggi eseguiti negli anni 1986/1987 da parte della Società, dipingendo di fatto una realtà aziendale negligente e noncurante delle  problematiche connesse alla salute e sicurezza dei propri dipendenti, i giudici di appello riabilitano, a tutti gli effetti, l’immagine di Olivetti.

Data per assodata la presenza di materiali contenenti amianto negli stabilimenti della società negli anni 60/70, il collegio osserva anzitutto che, all’epoca, vi era un utilizzo generalizzato di tali materiali in edilizia; utilizzo previsto, se non imposto, dallo stesso legislatore, per le proprietà ignifughe, fonoassorbenti e termoisolanti dell’amianto.

A detta della Corte, peraltro, la presa di consapevolezza da parte di Olivetti di tale specifico profilo di criticità e la conseguente adozione di precauzioni volte a ovviare i potenziali rischi connessi all’esposizione indiretta dei lavoratori, lungi dall’assumere i caratteri della tardività e inadeguatezza, aveva addirittura anticipato le previsioni normative introdotte dal legislatore solo in epoca successiva.

D’altro canto – puntualizza il collegio –, sino alla definitiva messa al bando dell’asbesto da parte del legislatore, intervenuta nel 1992, la generalizzata consapevolezza della nocività di tale sostanza era riferibile esclusivamente ai rischi connessi al suo impiego diretto nelle lavorazioni e non, invece, alla possibilità di un’esposizione indiretta correlata all’eventuale aerodispersione negli ambienti delle fibre di asbesto inglobate nei materiali utilizzati in edilizia, o al mero utilizzo di dispositivi di protezione individuale contenenti amianto. A detta del collegio, risulta dunque “discutibile” pretendere – come fatto dal giudice di primo grado – di valutare la tempestività e la correttezza della gestione dell’amianto strutturale da parte di Olivetti “trasferendo tout court ad una categoria di rischio sino ad allora inedita [correlata all’esposizione c.d. indiretta da amianto strutturale, o all’utilizzo di D.P.I. in amianto, n.d.r.], le evidenze circa la rilevanza causale dell’inalazione delle fibre di amianto maturate in ambito scientifico” con riferimento all’impiego diretto del minerale in parola (p. 213).

 

5. La Corte passa, a questo punto, a esaminare le singole posizioni dei lavoratori persone offese, trasponendo dal piano generale a quello individuale le critiche già formulate e argomentate nei paragrafi precedenti e indicando, in relazione a ciascun caso di decesso/malattia, gli elementi che impongono l’assoluzione degli imputati chiamati a risponderne[3].

Ebbene, il collegio, pur ribadendo che per molti lavoratori sussistono dubbi già in ordine alla effettività dell’esposizione contestata (in particolare nei casi di esposizione connessa all’utilizzo di talco contaminato o alla presenza di amianto strutturale), rileva in ogni caso che, per ciascuna posizione, il dibattimento ha consentito di identificare la sussistenza di periodi di esposizione alternativi, vuoi perché intervenuti presso aziende diverse da Olivetti, vuoi perché verificatesi in ambito extraprofessionale, vuoi perché occorsi presso la stessa Olivetti, ma in periodi in cui gli imputati non ricoprivano le rispettive posizioni di garanzia.

A detta dei giudici di appello, pertanto, (i) la presenza di concrete e valide ipotesi causali alternative, (ii) l’insussistenza di una teoria sufficientemente accreditata e consolidata nel mondo scientifico in ordine all’esistenza del c.d. effetto acceleratore, nonché (iii) l’assoluta incertezza scientifica in relazione alla durata del periodo di induzione e alla sua collocazione temporale nell’ambito del complessivo meccanismo di carcinogenesi da amianto, impediscono di identificare, per ciascuna persona offesa, le esposizioni eziologicamente rilevanti, e di ritenere provata, oltre ogni ragionevole dubbio, anche sul piano individuale, la sussistenza di una relazione causale tra le condotte contestate agli imputati e gli eventi lesivi concretamente occorsi.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte assolve pertanto tutti gli imputati appellanti per insussistenza del fatto contestato, con conseguente caducazione delle statuizioni civili disposte in primo grado e condanna delle parti civili appellanti al pagamento delle spese processuali.

 


[1]  Con la sola esclusione delle esposizioni verificatesi nei 15 anni immediatamente precedenti la diagnosi di mesotelioma, finestra temporale incompatibile con la durata della latenza minima (arco temporale intercorrente tra la prima esposizione e la diagnosi della malattia) del mesotelioma maligno, stimata in via prudenziale dai più recenti e condivisi studi scientifici in 15 anni

[2] Sezione INAIL deputata alla Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione

[3] In proposito, va precisato che, con riguardo a una delle persone offese, deceduta nelle more del procedimento di appello, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, in ragione della sopravvenuta diversità del fatto rispetto a quello oggetto di contestazione